Confederazione nazionale Misericordie d’Italia

STATUTO

Regolamento di esecuzione

Regolamento approvato in Assemblea riunita sede elettorale

Approvato in Montecatini Terme il 22 marzo 1998

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "....ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a' di' 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegno' alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che ha dato un forte impulso alle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio, impulso ad essere "Promotrici e fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

TITOLO I

Norme generali

ARTICOLO 1 - COMPOSIZIONE

1.L'Associazione denominata CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA, fondata a Pistoia nel 1899 nei giorni 24-25 settembre, è costituita da:

  1. tutte le Misericordie alla stessa già aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero Associazioni non riconosciute;
  2. la Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia.

2. Possono entrare a far parte della Confederazione, previo accoglimento della domanda di ammissione:

  1. le Misericordie di nuova costituzione purché adottino lo Statuto tipo elaborato dalla Confederazione;
  2. gli Enti senza fine di lucro che svolgano attività caritativa assistenziale e/o di soccorso purché abbiano ispirazione cristiana e tra le finalità statutarie l’adempimento di una o più opere di misericordia.

3. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Confederazione e la documentazione da allegare.

4. La Confederazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di Associati.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Confederazione ha sede in Viale Giacomo Matteotti 60 a Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze.

ARTICOLO 3 - STEMMA

1. Lo stemma della Confederazione è costituito da una croce latina di colore rosso avente ai lati le lettere gotiche "F" ed "M" di colore ciano.

2. L'adozione di questo stemma è obbligatoria per tutte le Misericordie di nuova costituzione, le quali potranno aggiungervi soltanto la loro denominazione.

3. Lo stemma e la denominazione delle Misericordie aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della Confederazione.

4. Lo stemma e la denominazione "Misericordia" o "Misericordie" sono adottati previa formale autorizzazione della Confederazione; il loro deposito a norma di legge è di competenza della Confederazione.

ARTICOLO 4 - NATURA E DURATA

1. La Confederazione è persona giuridica privata a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice civile ed è organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia; è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 12 ottobre 1992.
2. Per l’ordinamento canonico è Associazione privata di fedeli.

3. La Confederazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture e organizzazione democratiche.

4. Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli Associati alla Confederazione.

5. Il ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi è ammesso esclusivamente nei limiti necessari alla Confederazione per il regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

6. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di amministrazione, o comunque denominati, avendo altresì l’obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione.

ARTICOLO 5 - COMUNITÀ SPIRITUALE E OPERATIVA

1. Gli iscritti alle Misericordie e agli altri Associati che fanno parte della Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Confederazione stessa tramite il rispettivo organismo di appartenenza.

ARTICOLO 6 - FINALITÀ

1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.

2. Essa si impegna a contribuire alla analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, a attuare nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, promovendo un progetto di formazione per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.

3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione:

  1. studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata, dei servizi di soccorso, formulando anche proposte agli organi pubblici, locali e nazionali, per un sempre più efficiente inserimento del volontariato nei vari settori di intervento;
  2. provvede al coordinamento degli interventi degli Associati con le richieste anche delle pubbliche Autorità;
  3. cura che venga conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà cristiana e umana degli Associati, anche in conformità alle storiche tradizioni di ciascuno di essi;
  4. tutela i diritti e gli interessi degli Associati rappresentandoli - ove occorra - nei rapporti con le autorità ecclesiastiche e/o civili;
  5. vigila affinché le attività degli Associati siano conformi alle disposizioni del presente Statuto anche agli effetti della corrispondenza ai fini generali nello stesso precisati;
  6. promuove la costituzione di nuove Misericordie e l'adesione di altri Associati;
  7. promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
  8. fornisce agli Associati servizi di segreteria e di consulenza nei vari settori di attività, anche attraverso l'opera di esperti esterni;
  9. promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d’Italia, quale soggetto associato alla Confederazione in quanto emanazione diretta delle Misericordie italiane;
  10. promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine gli opportuni rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a eventuali organismi;
  11. partecipa a enti e organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi istituzionali della Confederazione;
  12. promuove e organizza, coordinandoli, i servizi di emergenza medica, di protezione civile o di altre attività, anche sociali, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri, delle Regioni o comunque di altre strutture pubbliche;
  13. stipula, ove richiesta, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare in forma tra loro congiunta;
  14. emette "titoli di solidarietà" per il finanziamento delle attività istituzionali;
  15. svolge ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria, purché compatibile con i propri principi istituzionali anche avvalendosi di strutture o Enti comunque definiti nel rispetto delle vigenti normative.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON L’AUTORITÀ ECCLESIASTICA

1. In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli Associati, la Confederazione - anche attraverso il suo Correttore - mantiene rapporti con l’autorità ecclesiastica.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Confederazione, che è autonomo da quello dei singoli Associati, alla data di entrata in vigore del presente statuto è costituito in circa due miliardi di lire composto da:

  1. beni mobili e immobili, in proprietà o in altro diritto reale, pervenuti a qualsiasi titolo, ivi compresi donazioni e lasciti testamentari;
  2. titoli e titoli mobiliari pubblici e/o privati.

ARTICOLO 9 - ENTRATE

1. Le entrate della Confederazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli Associati, sono costituite da:

  1. quote associative annuali eventualmente anche sotto forma di corresponsione percentuale di entrate derivanti agli Associati da convenzioni, accordi e contratti;
  2. rendite patrimoniali;
  3. contributi volontari di soggetti pubblici e/o privati, ivi compresi i singoli Associati e organismi internazionali;
  4. sovvenzioni dello Stato o degli Enti locali;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  7. altre entrate consentite.

ARTICOLO 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L’esercizio sociale inizia l’1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato a norma di legge il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

3. I bilanci devono restare depositati in copia nella sede della Confederazione insieme alle relazioni annesse, durante i trenta (30) giorni che precedono la relativa Assemblea e finché siano approvati; gli Associati possono prenderne visione.

TITOLO II

Diritti e obblighi degli Associati

ARTICOLO 11 - DIRITTI

1. Gli Associati godono di tutti i diritti dell’Associazione, usufruiscono dei servizi della Confederazione, partecipano alle Assemblee e sono i soli a avere - in tale sede - diritto di voto.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI

1. Gli Associati sono obbligati:

  1. al versamento della quota annuale;
  2. all’osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi confederali.

TITOLO III

Organi ed organismi della Confederazione

ARTICOLO 13 – ORGANI ED ORGANISMI

1. Sono organi della Confederazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Nazionale;
  3. il Consiglio di Presidenza;
  4. il Presidente ed il vice presidente;
  5. il Collegio dei Revisori dei conti;
  6. il Collegio dei Probiviri.

2. Sono organismi della Confederazione:

    il Correttore;
  1. il Segretario generale;
  2. il Consulente sanitario nazionale;

Capo 1

Organi

L’ASSEMBLEA

ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE

1. L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Associati, fra i quali elegge il suo Presidente, risultanti alla data di adozione del provvedimento di convocazione dell’Assemblea stessa.

2. I componenti del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Correttore e il Consulente Sanitario Nazionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell’Assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al comma primo.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Assemblea si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo.

2. L’Assemblea ogni quattro anni entro il 30 aprile procede al rinnovo degli organi sociali.

3. L’Assemblea è altresì convocata:

  1. nell’ipotesi di cui al successivo articolo 32 comma quarto;
  2. in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale;
  3. su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un decimo degli associati.

nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

4. L’Assemblea si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione oppure in quel diverso Comune eventualmente prescelto dal Consiglio Nazionale.

5. L’Assemblea di cui al comma primo viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare; l’avviso deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l’adunanza; ai legali rappresentanti degli Associati l’avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.

6. Nello stesso avviso deve essere fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.

7. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le modalità di partecipazione all’Assemblea.

ARTICOLO 16 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14 comma primo; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un decimo dei componenti con voto deliberativo.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per Statuto al voto favorevole di un quorum speciale.

3. I componenti l’Assemblea aventi voto deliberativo possono delegare la loro funzione, con atto scritto, prioritariamente a persona iscritta all’Associazione rappresentata o, in via subordinata, al rappresentante di altra Associazione dello stesso Collegio purché questi non faccia parte di organi confederali o non sia dipendente della Confederazione; per i legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali il conferimento della delega costituisce atto dovuto, senza vincolo di mandato, ai fini della valida partecipazione all’Assemblea.

4. Il rappresentante di ciascuna Associazione non può essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 17 - ATTRIBUZIONI

1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Tale organo:

  1. elegge il Consiglio Nazionale, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
  2. revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
  3. delibera in ordine al bilancio consuntivo corredato dalla relazione sull’attività svolta nell’anno a cui esso si riferisce;
  4. delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione sull’attività dell’anno successivo;
  5. delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
  6. delibera sulle modificazioni al presente Statuto, da partecipare alla Conferenza Episcopale Italiana per la recognitio;
  7. delibera l’approvazione dello Statuto tipo per le Misericordie di nuova costituzione;
  8. delibera sulle materie di cui al successivo Titolo V del presente Statuto;
  9. delibera in ordine all’emissione di titoli di solidarietà;
  10. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 18 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi.

2. Le modificazioni allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno un quarto degli Associati.

3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza prevista all’articolo 21 del Codice civile.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:

  1. il Presidente, che lo presiede;
  2. ventinove membri eletti dall’Assemblea di cui quattordici eletti a suffragio universale diretto e quindici eletti su base regionale o interregionale con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
  3. il Presidente della Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d’Italia;

2. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa con voto consultivo un rappresentante degli Associati di ciascuna regione non rappresentata nel Consiglio nazionale.

3. I rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati dal Consiglio nazionale su conforme designazione degli Associali delle regioni interessate; essi sono invitati alle riunioni del Consiglio nazionale con le stesse modalità stabilite per la convocazione dei consiglieri nazionali.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per adottare il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso ed entro il 30 novembre per adottare il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre entrambi all’Assemblea.

2. Il Consiglio Nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali; la deliberazione e la richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

3. Il Presidente spedisce l’avviso di convocazione agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; la trasmissione è effettuata con lettera raccomandata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto o tramite messaggio fax a coloro che abbiano depositato la relativa autorizzazione.

4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a cinque giorni e la convocazione è effettuata telegraficamente o tramite messaggio fax; entro gli stessi termini e con le stesse modalità può essere integrato l’ordine del giorno. In tali casi il Consiglio Nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell’urgenza.

5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione in prima e in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

6. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione; il Consiglio di Presidenza, a maggioranza assoluta, può comunque deliberarne la convocazione in luogo diverso.

ARTICOLO 21 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei componenti.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità, per legge o per norma statutaria, è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Nazionale è l’organo di governo e di amministrazione della Confederazione.

2. Tale organo:

  1. esamina le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei propri membri e adotta i relativi provvedimenti;
  2. elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Vice Presidente;
  3. elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il tesoriere;
  4. nomina il segretario generale entro sessanta giorni dal verificarsi della relativa vacanza e con priorità su ogni altro argomento riservato alla competenza del Consiglio Nazionale;
  5. nomina e/o revoca il Correttore e il Consulente Sanitario Nazionale;
  6. concede e/o revoca la fiducia al Consiglio di presidenza;
  7. nomina e/o revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno;
  8. suddivide entro 90 giorni dal suo insediamento il territorio di operatività degli associati in zone omogenee e/o funzionali con le modalità, anche di verifica e/o di modifica, stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
  9. adotta il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’esame dell’Assemblea con annesse le rispettive relazioni;
  10. approva i programmi di attività e dà esecuzione alle direttive e agli indirizzi deliberati dall’Assemblea;
  11. esercita l’attività di cui al precedente articolo 6 comma terzo lettera e);
  12. decide sulle domande di ammissione alla Confederazione;
  13. approva i Regolamenti di esecuzione, di amministrazione e di organizzazione;
  14. approva il protocollo d’intesa con la Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia per la disciplina dei reciproci rapporti;
  15. stabilisce annualmente i criteri generali per la determinazione della quota Associativa;
  16. delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico e economico del personale dipendente e in quiescenza e adotta i relativi provvedimenti attuativi;
  17. conferisce le onorificenze, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio di Presidenza, attestati e benemerenze;
  18. propone all’Assemblea le modificazioni statutarie e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli Associati;
  19. istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e/o alla revoca dei componenti;
  20. cura gli interessi della Confederazione e, ove consentito, dei singoli Associati, in ogni caso con facoltà di conciliare e di transigere e altresì con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, anche regionale, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
  21. fissa la data e il luogo di riunione dell’Assemblea di cui all’articolo 15 comma primo e nel caso di richiesta da parte di un decimo degli Associati, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
  22. risolve in via conciliativa le controversie sorte fra gli Associati in quanto tali fra loro, su richiesta degli stessi e previo idoneo contraddittorio, al di fuori dei casi attribuiti dal presente Statuto alla cognizione del Collegio dei Probiviri;
  23. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi;
  24. compie tutti gli atti di amministrazione e/o di gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi della Confederazione.

ARTICOLO 23 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 24 - DECADENZE E SURROGAZIONI

1. I membri che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta di voti.

2. Se durante il quadriennio viene a mancare uno dei membri di cui all’articolo 19 comma primo lettera b), subentra chi ha riportato nella lista di appartenenza il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.

3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio Nazionale e hanno effetto immediato; a tal fine l’avviso di convocazione del Consiglio è inviato anche al candidato che ha titolo per la surrogazione con invito a produrre la dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità e con l’avvertenza che potrà partecipare alla riunione soltanto dopo l’adozione della relativa deliberazione.

4. In caso di esaurimento della lista di appartenenza del Consigliere da surrogare, le deliberazioni di surrogazione di cui ai commi precedenti non vengono adottate e il Consiglio Nazionale funziona, a ogni effetto, nella componente residuata.

5. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei Consiglieri complessivamente eletti, il Consiglio Nazionale è sciolto e rinnovato dall’Assemblea nella sua prima riunione utile.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Presidenza si compone di undici membri.

2. Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia.

3. Il Presidente designa, con le modalità stabilite con il presente articolo, i restanti sette componenti di cui almeno quattro facenti parte del Consiglio Nazionale; agli eventuali componenti non facenti parte del Consiglio nazionale, comunque iscritti ad almeno uno degli Associati, si applicano le norme di cui al successivo articolo 37.

4. Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Nazionale il Presidente convoca il Consiglio stesso per la integrazione del Consiglio di Presidenza.

5. La integrazione è preceduta da un dibattito sul programma di attività presentato dal Presidente; il documento comprende i nominativi dei candidati di cui al comma terzo del presente articolo con le indicazioni dei settori omogenei di attività dei quali i membri del Consiglio di Presidenza saranno rispettivamente incaricati.

6. Nel corso della riunione il Consiglio Nazionale approva, con unico voto per appello nominale, la proposta di composizione del Consiglio di Presidenza; la proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

7. In caso di mancata approvazione il Consiglio di Presidenza, nella composizione di cui al comma secondo del presente articolo, cura gli affari correnti ed il Consiglio Nazionale è convocato con periodicità almeno mensile con le modalità stabilite dai precedenti commi, fino alla integrale composizione del Consiglio di Presidenza.

8. I componenti di cui al terzo comma del presente articolo possono essere revocati, singolarmente o congiuntamente, dal Consiglio nazionale con mozione motivata di sfiducia firmata da almeno sei consiglieri nazionali ed approvata a maggioranza assoluta di voti.

9. I membri del Consiglio di presidenza non facenti parte del Consiglio nazionale partecipano alle sedute del Consiglio nazionale stesso con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata.

2. Per la convocazione, in caso d’urgenza è consentita l’utilizzazione del messaggio fax; in tal caso il Consiglio di Presidenza verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell’urgenza.

ARTICOLO 27 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno sei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

ARTICOLO 28 - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo della Confederazione.

2. Tale organo:

  1. esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale;
  2. dirige le attività della Confederazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile;
  3. predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con le rispettive relazioni illustrative;
  4. predispone i programmi di attività per il successivo anno;
  5. autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente ai sensi dell’articolo 31 comma secondo lettera d);
  6. adotta i provvedimenti resi necessari dalle calamità e coordina gli interventi di soccorso e di assistenza in collegamento con le pubbliche autorità con le quali mantiene rapporti di collaborazione;
  7. determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
  8. delibera, anche su proposta degli Associati, il conferimento di distinzioni al merito della carità e propone al Consiglio Nazionale il conferimento di attestati, benemerenze e onorificenze;
  9. nomina i delegati confederali stabilendone le funzioni e la durata del mandato;
  10. determina, in riferimento al programma di attività e sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio Nazionale, la quota associativa;
  11. adotta, assumendo i poteri sostitutivi d’urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale di cui all’articolo 22 comma secondo lettere k), l), p) - limitatamente ai provvedimenti attuativi - , t) e v) del presente Statuto
  12. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi.

3. Gli atti di cui al precedente comma secondo lettera k) devono essere ratificati - a pena di decadenza - dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione.

ARTICOLO 29 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 30 - SURROGAZIONI

1. La surrogazione dei membri di cui al precedente articolo 25 comma secondo costituisce mera presa d’atto del provvedimento attributivo della funzione.

2. La surrogazione e/o la sostituzione dei membri di cui al precedente articolo 25 comma terzo è disposta dal Presidente con atto da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale ai sensi dell’articolo 25 comma settimo del presente statuto.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 31 - FUNZIONI

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

2. Il Presidente:

  1. convoca l’Assemblea, il Consiglio Nazionale e il Consiglio di Presidenza;
  2. presiede il Consiglio Nazionale e il Consiglio di Presidenza;
  3. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
  4. autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese salva ratifica del Consiglio di Presidenza;
  5. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e da altri atti normativi.

3. Il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate, dal Consigliere nazionale più anziano d’età facente parte del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 32 - PERMANENZA IN CARICA

1. Il Presidente resta in carica fino all’insediamento del nuovo Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vice Presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente il Consiglio nazionale, convocato dal Vice Presidente, adotta i provvedimenti funzionali alla riunione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente; non si procede all’elezione se i presupposti di cui al comma terzo si verificano nel corso dell’ultimo semestre del mandato.

ARTICOLO 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti dall’Assemblea, purché abbiano adeguati titoli professionali.

2. Il Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Revisori dei conti entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano d’età.

ARTICOLO 34 - ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio:

  1. controlla la gestione amministrativa e finanziaria e riferisce sul controllo della cassa;
  2. controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
  3. presenta, al termine di ogni anno, al Consiglio Nazionale, per la successiva sottoposizione all’Assemblea, la relazione sul bilancio consuntivo;
  4. verifica i conti con periodicità almeno trimestrale redigendo il relativo Verbale da riportare in apposito Libro;
  5. assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza alle quali è invitato con le modalità stabilite dall’articolo 26 del presente statuto.

ARTICOLO 35 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea.

2. Entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente, il Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Probiviri nel corso della quale il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

3. In caso di assenza e/o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano d’età.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

ARTICOLO 36 - ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie inerenti all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari che vengono sottoposte al suo giudizio e che vertono tra gli organi della Confederazione, tra i componenti di organi confederali e l’organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati in quanto tali fra loro; il Collegio decide altresì sulle questioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità sottoposte al suo giudizio dagli aventi titolo.

2. Il ricorso avverso gli atti degli organi confederali deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza

3. Il Collegio dei Probiviri decide preliminarmente sulla ammissibilità del ricorso; la decisione nel merito è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.

4. Il Collegio verifica inoltre la compatibilità con le norme statutarie delle deliberazioni del Consiglio Nazionale in merito alle modificazioni e/o integrazioni del Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

5. Il Collegio esercita infine quelle attività che gli vengano idoneamente richieste e/o attribuite dai singoli Associati per il loro ordinamento interno.

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

ARTICOLO 37 – ELEGGIBILITA’ E DURATA DEGLI ORGANI

1. Sono eleggibili a componente degli organi della Confederazione gli iscritti agli Associati purché abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d’età.

2. Tutti gli organi, in via ordinaria, durano in carica quattro anni e si insediano entro trenta giorni dalla loro proclamazione; i loro componenti possono essere eletti o nominati, nello stesso organo, per non più di tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 38 - INCOMPATIBILITÀ

1. I membri del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri non possono far parte del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.

2. L’incompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì fra i due Collegi.

3. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti e quella di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego all’interno o in rappresentanza della Confederazione.

ARTICOLO 39 - MODALITÀ DI ELEZIONE E DI SURROGAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI

1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi della Confederazione nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli Associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 40 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI PERSONE ESTRANEE ALL’ORGANO

1. Con le modalità previste dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto e al solo scopo di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi collegiali possono partecipare persone estranee agli stessi.

2. Sempre con le modalità di cui al Regolamento di esecuzione del presente Statuto, alle riunioni degli organi collegiali o - se del caso - alla trattazione di argomenti in discussione, è consentita la partecipazione - in qualità di uditori - di persone estranee all’organo in questione.

Capo 2

Organismi consultivi

ARTICOLO 41 - IL CORRETTORE

1. Il Correttore è l’Assistente spirituale della Confederazione.

2. La sua nomina è deliberata dal Consiglio Nazionale ed è soggetta alla conferma della competente autorità ecclesiastica.

3. Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.

4. L’efficacia degli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto ed il progetto di formazione cristiana è subordinata alla esplicita approvazione del Correttore.

ARTICOLO 42 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi collegiali della Confederazione, eccezion fatta per il Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci revisori, e ne redige i relativi Verbali.

2. Il Segretario Generale:

  1. è al vertice della pianta organica;
  2. coordina l’attività del personale dipendente;
  3. rilascia copia degli atti;
  4. esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai Regolamenti.

3. Il Consiglio Nazionale individua, nell’ambito della pianta organica della Confederazione, il sostituto del Segretario Generale in caso di sua assenza o suo impedimento.

4. In caso di assenza e/o impedimento contemporanei del Segretario Generale e del suo sostituto, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti.

ARTICOLO 43 - IL CONSULENTE SANITARIO NAZIONALE

1. Il Consulente Sanitario Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale.

2. A lui spettano le seguenti funzioni:

  1. formulare proposte per il miglioramento dei servizi sanitari resi dagli Associati;
  2. supportare gli organi confederali nella definizione di convenzioni, contratti e altri accordi con Enti pubblici o istituzioni private aventi contenuto tecnico sanitario;
  3. redigere un rapporto annuale sulle attività sanitarie degli Associati commentando i risultati ottenuti;
  4. elaborare le linee guida per il corretto svolgimento delle attività assistenziali svolte dagli Associati;
  5. promuovere iniziative di confronto interno o aperte a altre realtà di volontariato per valutare l’efficacia degli interventi assistenziali.

TITOLO IV

Recesso, decadenza, esclusione,

sospensione e estinzione degli Associati

ARTICOLO 44 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. Gli Associati cessano di appartenere alla Confederazione per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.

ARTICOLO 45 - RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere l’Associato che:

  1. abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi confederali.

2. Il recesso può essere esercitato in ogni momento.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - al Consiglio Nazionale e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

ARTICOLO 46 - DECADENZA

1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti dell’Associato che:

  1. abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi confederali.

2. Le deliberazioni prese in materia di decadenza devono essere comunicate all’Associato destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 47 - ESCLUSIONE

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge l’Assemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l’Associato che:

  1. non osservi le disposizioni statutarie o quelle dei Regolamenti oppure le deliberazioni prese legalmente dagli organi confederali competenti;
  2. per causa a esso imputabile si renda moroso nel versamento della quota associativa o ai pagamenti di eventuali debiti contratti a altro titolo verso la Confederazione;
  3. svolga o tenti di svolgere - in proprio e/o tramite terzi - attività contraria o in concorrenza con gli interessi Associativi.

2. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il Consiglio di Presidenza abbia invitato l’Associato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a mettersi in regola e l’esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempreché l’Associato si mantenga inadempiente.

ARTICOLO 48 - SOSPENSIONE

1. Nelle ipotesi che comportano l’esclusione, il Consiglio di Presidenza può adottare nei confronti dell’Associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Tale provvedimento deve essere comunicato all’Associato interessato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – con l’indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine.

3. L’Associato potrà chiedere, entro trenta giorni, al Consiglio di Presidenza la revoca del provvedimento, controbattendo le argomentazioni in esso contenute.

4. Il Consiglio di Presidenza a sua volta dovrà, entro trenta giorni, revocare o confermare il provvedimento che nel frattempo rimarrà comunque efficace.

ARTICOLO 49 - ESTINZIONE

1. In caso di estinzione di un Associato l’Assemblea deve prendere atto di detto evento.

ARTICOLO 50 - CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte della Confederazione non può chiedere la ripetizione delle quote versate e/o di alcuna altra somma a qualsiasi titolo corrisposta né ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.

2. É fermo l’obbligo per l’Associato cessante, tranne che nell’ipotesi di estinzione, di adempiere al versamento della quota Associativa anche per l’anno in corso.

TITOLO V

Liquidazione dell’Associazione e devoluzione dei beni

ARTICOLO 51 - LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla dichiarazione di estinzione o allo scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

2. Qualora l’assemblea non vi provveda, la nomina viene effettuata dal Presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la Confederazione.

ARTICOLO 52 - DEVOLUZIONE DEI BENI

1. I beni della Confederazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, con la maggioranza di cui all’articolo 21 del c.c., secondo le disposizioni dell’Assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando queste mancano, provvede allo stesso modo l’autorità competente.

TITOLO VI

Norme transitorie e di rinvio

ARTICOLO 53 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

1. All’atto dell’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea approva il relativo Regolamento di esecuzione.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, alle modificazioni e/o alle integrazioni del Regolamento di esecuzione dello Statuto provvede il Consiglio Nazionale ai sensi del precedente articolo 22 comma secondo lettera m); l’efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla verifica, da parte del Collegio dei Probiviri, della compatibilità con le norme statutarie.

3. Le modificazioni alla suddivisione territoriale stabilita dal Regolamento in esecuzione all’articolo 19 comma primo lettera b) del presente Statuto sono riservate alla esclusiva competenza dell’Assemblea.

ARTICOLO 54 - RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice civile, quelle del Codice di diritto Canonico e ogni altra disposizione di legge - anche futura - in materia.

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione dell’autorità competente.

2.Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente statuto il Consiglio nazionale adotta i provvedimenti funzionali al rinnovo degli organi della Confederazione che restano in carica, nell’attuale composizione e con le vigenti attribuzioni, fino al rispettivo rinnovo.


REGOLAMENTO

DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I
Adesione alla Confederazione

Articolo 1 - Presentazione delle domande di adesione
1. La richiesta di adesione alla Confederazione è diretta al Presidente, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione o Ente richiedente ed è trasmessa al competente Consiglio zonale di coordinamento che è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento.
2. Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:
A) per le Misericordie di nuova costituzione:

  1. copia conforme dell’atto costitutivo, con allegato lo statuto tipo approvato dalla Confederazione, dal quale risultino le nomine alle cariche sociali;

  2. copia conforme del provvedimento di nomina del correttore;

B) per gli enti di cui all’articolo 1 comma secondo lettera b) dello statuto:

  1. copia conforme dello statuto vigente e del provvedimento di nomina del legale rappresentante;

Articolo 2 - Istruttoria e decisione  
1. Entro quindici giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta di adesione, il Presidente designa uno o più referenti con l’incarico di redigere entro i successivi trenta giorni la relazione di presentazione.
2. Il Segretario generale, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, redige l’istruttoria sulle domande di adesione provvedendo:

  1. ad acquisire, ove non allegata alla domanda di adesione, la documentazione di cui al precedente articolo 1 comma secondo;
  2. per le Misericordie di nuova costituzione, ad attestare la conformità dello statuto a quello tipo approvato dalla Confederazione e ad acquisire la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di appartenenza all’associazione e l’insussistenza di motivi di ineleggibilità e di incompatibilità stabiliti dallo statuto tipo;

3. Le domande di adesione, le annesse relazioni e, per gli enti di cui all’articolo uno comma secondo dello statuto, le disposizioni contenenti gli elementi di cui al citato articolo dello statuto, sono trasmesse ai consiglieri nazionali contestualmente all’avviso di convocazione. Sulle domande decide il Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 22, comma secondo, lettera l) dello Statuto; il diniego dell’ammissione deve essere adeguatamente motivato.
4. Le decisioni di cui al comma precedente sono adottate, nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale, avuto riguardo al più tardi alla data di scadenza dei termini di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
5. Le richieste di adesione non possono essere esaminate in data successiva a quella nella quale è stato adottato il provvedimento di convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio Nazionale. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende differito alla prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale.

TITOLO II
Organi della Confederazione


Elezione, ineleggibilità, incompatibilità, funzionamento

Capo 1
L'Assemblea

Articolo 3 - Verifica poteri
1. Almeno un’ora prima di quella stabilita per l’Assemblea in prima convocazione si insedia la commissione verifica poteri, composta da tre a sette membri nominati dal Consiglio Nazionale.
2. A cura del Segretario generale vengono predisposti gli atti e quant’altro necessario al funzionamento della commissione verifica poteri.
3. La commissione verifica poteri:

  1. nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
  2. accerta l’identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all’Assemblea;
  3. accerta la regolarità delle deleghe che dovranno essere datate e non potranno essere rilasciate in bianco;
  4. consegna il documento di identificazione e di diritto al voto.

4. Delle operazioni compiute dalla commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene depositato agli atti della Confederazione.
5. Nel caso di Assemblea elettiva, la commissione verifica poteri deve essere nominata almeno sei mesi prima della data stabilita per tale riunione.
6. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l’Assemblea ha diritto di richiedere, la verifica della sussistenza del numero legale ai sensi dello Statuto.

Articolo 4 - Conoscibilità delle deliberazioni
1. Per finalità conoscitive il verbale dell’Assemblea è trasmesso a tutti gli Associati entro sessanta giorni dalla conclusione dell’adunanza.

Capo 2
Consiglio Nazionale

Articolo 5 - Elezione dei consiglieri
1. La elezione a suffragio universale dei 14 membri di cui all’articolo 19, comma primo, lettera b) dello Statuto avviene - con voto limitato a cinque preferenze - su una lista di almeno ventotto eleggibili, salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 17 comma ottavo, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. La elezione dei restanti 15 membri avviene su liste composte dalla stessa Commissione elettorale, contenenti un numero di eleggibili almeno doppio rispetto ai candidati da eleggere; ogni elettore può votare fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere.
3. Le liste di cui al comma precedente sono composte in riferimento ai seguenti Collegi elettorali:

  1. Collegio 1: comprende gli Associati con sede nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna;
  2. Collegio 2: comprende gli Associati con sede nella regione Toscana;
  3. Collegio 3: comprende gli Associati con sede nelle regioni Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia;
  4. Collegio 4: comprende gli Associati con sede nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria;
  5. Collegio 5: comprende gli Associati con sede nelle regioni Sicilia e Sardegna;

4. Al Collegio numero 2 sono assegnati sei seggi; la ripartizione dei restanti seggi si effettua dividendo il numero degli Associati con sede negli altri collegi per nove, e distribuendo i seggi in proporzionale agli Associati di ciascun Collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
5. Alla assegnazione dei seggi di cui al comma precedente provvede la Commissione elettorale con atto meramente ricognitivo sulla base degli aventi diritto risultanti al sesto mese antecedente la data fissata per le elezioni.

Articolo 6 - Ineleggibilità e incompatibilità
1. Non sono eleggibili a consigliere nazionale:

  1. i dipendenti degli Associati e della Confederazione e coloro che hanno con essi, direttamente o indirettamente, rapporti di natura patrimoniale in via continuativa;
  2. coloro che rivestano cariche politiche a qualunque livello.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma precedente non hanno effetto se i designati a candidato cessano rispettivamente dalle funzioni e dalle cariche per dimissioni non oltre il secondo mese antecedente la data fissata per le elezioni.
3. Non può ricoprire la carica di consigliere nazionale:

  1. chi viene a trovarsi durante il mandato nelle situazioni soggettive di cui al precedente comma secondo;
  2. chi ha lite pendente con la Confederazione, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, sia a titolo personale che in rappresentanza di uno o più Associati;
  3. chi, per fatti compiuti allorché era componente di organi o dipendente della Confederazione, è stato - con sentenza passata in giudicato - dichiarato responsabile verso la stessa;
  4. colui che, avendo un debito liquido e esigibile verso la Confederazione, è stato legalmente messo in mora;
  5. chi per qualunque causa non risulta più iscritto ad almeno uno degli associati;
  6. chi, eletto ai sensi del precedente articolo 5 comma secondo, trasferisce senza soluzione di continuità la propria iscrizione ad un Associato con sede in collegio diverso da quello per il quale era stato eletto;
  7. chi è iscritto ad Associato che cessa di far parte della Confederazione.

4. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Nazionale i coniugi nonché i parenti e gli affini entro il terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Consiglio Nazionale provvede alla necessaria surrogazione avuto riguardo al numero di voti conseguiti dai consiglieri dichiarando la decadenza del consigliere che ha riportato il minor numero di voti.

Articolo 7 - Proclamazione degli eletti
1. La proclamazione degli eletti è disposta dal Presidente dell’Assemblea al termine dello scrutinio, avuto riguardo - in caso di parità di voti - all’età dei candidati con conseguente prevalenza per i più anziani.
2. Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la Commissione elettorale redige per le surrogazioni che si rendessero necessarie durante il mandato, l’elenco dei candidati non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.
3. Il Presidente in carica partecipa la nomina agli eletti con invito a dichiarare la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 6, comma terzo, lettere b) e seguenti e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.
4. L’insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d’ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 20 comma sesto.

Articolo 8 - Prerogative e vincoli
1. Ciascun consigliere nazionale ha diritto di rivolgere interpellanze e interrogazioni al Presidente e di presentare mozioni al Consiglio.
2. Per le interpellanze e le interrogazioni il richiedente ha titolo a ricevere risposta scritta oppure orale in sede di riunione; in quest’ultimo caso allo svolgimento delle interpellanze è ammessa la discussione generale.
3. Il consigliere nazionale non può presenziare a riunioni o a parti di esse durante le quali sono poste in discussione materie per le quali ha interesse personale o riguardanti conflitti fra la Confederazione e l’Associato cui appartiene.

Articolo 9 – Decadenza e surrogazione dei consiglieri nazionali
1. Il Consiglio nazionale delibera, dopo aver esaurito l’ordine del giorno, in ordine alla giustificazione dei consiglieri assenti alla seduta.
2. La mancata giustificazione dell’assenza è partecipata all’interessato unitamente all’avviso di convocazione della successiva riunione.
3. La mancata giustificazione dell’assenza a tre riunioni consecutive costituisce presupposto per l’inserimento all’ordine del giorno della prima riunione utile, della pronuncia di decadenza, da definire con carattere di priorità.
4. L’avviso di convocazione della riunione di cui al precedente comma è spedito al consigliere interessato con l’avvertenza che potrà partecipare alla riunione stessa soltanto nel caso in cui non fosse deliberata la decadenza.
5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il Consiglio nazionale delibera la relativa surrogazione; il consigliere subentrante partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale con effetto dalla seduta immediatamente successiva.

Articolo 10 - Obbligo di convocazione dell’Assemblea
1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 22, comma secondo, lettera u) dello Statuto, il Consiglio Nazionale è convocato entro 30 giorni dalla data di deposito della richiesta e indice la riunione dell’Assemblea da tenersi entro il termine dei successivi 30 giorni.
2. In caso di convocazione ai sensi del comma precedente, il Consiglio Nazionale può integrare l’ordine del giorno, fermo restando che gli affari richiesti dagli Associati hanno carattere di priorità fino alla loro conclusione; la eventuale deliberazione integrativa dell’ordine del giorno è adottata a maggioranza assoluta di voti.

Capo 3
Consiglio di Presidenza

Articolo 11 – Estensione di norme e ulteriori motivi di incompatibilità
1. I motivi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si applicano anche ai membri del Consiglio di Presidenza non facenti parte del Consiglio Nazionale al quale spetta il relativo accertamento da effettuarsi immediatamente prima del dibattito di cui all’articolo 25 comma quinto dello Statuto, sulla base dei dati e degli atti da produrre a cura del Presidente.
2. Nel caso in cui una delle incompatibilità di cui al precedente articolo 6, comma quarto, interessi il Presidente e/o il Presidente della Consociazione Nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d’Italia, restano favoriti, nell’ordine, in funzione delle necessarie surrogazioni, il Presidente ed il consigliere nazionale.
3. Nel caso di incompatibilità fra il Presidente ed il Presidente della Consociazione Nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d’Italia, quest’ultima può disporne la sostituzione in seno al Consiglio nazionale ed al Consiglio di presidenza con altro componente dei proprio organo direttivo.

Capo 4
Il Presidente

Articolo 12 - Modalità di elezione
1. L’Assemblea elegge il Presidente scegliendolo fra almeno due candidati designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. Il Presidente dell’Assemblea proclama Presidente il candidato che ha ottenuto più voti; a parità di voti è proclamato Presidente il più anziano di età.

Articolo 13 - Estensione di norme
1. I motivi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si applicano anche al Presidente; l’insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d’ufficio dalla Commissione elettorale all’atto della presentazione della candidature e la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità è depositata in sede di prima riunione del Consiglio Nazionale.

Capo 5
Organi di revisione e garanzia

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei conti
1. L’Assemblea nomina i tre membri del Collegio dei Revisori scegliendoli fra almeno sei candidati, salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 17 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. Il Presidente dell’Assemblea proclama i membri seguendo l’ordine di graduatoria.
3. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si applicano anche al Collegio dei Revisori dei conti.
4. L’insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d’ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 20 comma sesto.

Articolo 15 - Collegio dei Probiviri
1. L’Assemblea elegge i cinque membri del Collegio dei Probiviri scegliendoli fra almeno dieci candidati, salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 17 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si applicano al Collegio dei Probiviri.
3. L’insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d’ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 20 comma sesto.

Articolo 16 - Incompatibilità interne agli organi di revisione e garanzia
1. Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Revisori dei conti i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.
2. Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Probiviri i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.

Capo 6
Norme comuni

Articolo 17 – Composizione delle liste ed espressione di voto
1. Le liste per l’elezione degli organi sociali sono predisposte dalla commissione elettorale sulla base delle segnalazioni pervenute dagli associati, con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto della previsione di cui all’articolo 37 comma primo dello statuto.
2. La lista per l’elezione del Presidente è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il dieci per cento delle segnalazioni.
3. La lista per l’elezione del Consiglio nazionale a suffragio universale è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il tre per cento delle segnalazioni.
4. Le liste per l’elezione dei consiglieri su base regionale o interregionale, una per ciascun collegio, sono composte da candidati del collegio di appartenenza che, nell’ambito dello stesso, abbiano ottenuto un numero di segnalazioni pari ad almeno:

  1. il venticinque per cento nei collegi comprendenti non più di venticinque associati;
  2. il venti per cento nei collegi comprendenti un numero di associati da ventisei a cinquanta;
  3. il quindici per cento nei collegi comprendenti un numero di associati da cinquantuno a cento;
  4. il dieci per cento nei collegi comprendenti oltre cento associati.

5. La lista per l’elezione del Collegio dei revisori dei conti è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il 2 per cento delle segnalazioni.
6. La lista per l’elezione del Collegio dei Probiviri è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il 2 per cento delle segnalazioni.
7. Qualora le liste non raggiungano almeno il doppio degli eleggibili queste vengono integrate con i nominativi dei candidati che abbiano avuto le maggiori segnalazioni e a tal fine la commissione elettorale di cui al successivo articolo 20 riceve e conserva le candidature accompagnate da segnalazioni inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
8. Ove le segnalazioni fossero inferiori al doppio degli eleggibili la commissione provvede alla presentazione delle liste esclusivamente formate dai nominativi dei candidati pervenuti.
9. Per l’elezione degli organi ciascun Associato potrà segnalare per ciascuna lista un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere.
10. Le liste devono indicare per ciascun candidato l’Associato di appartenenza.
11. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
12. La elezione degli organi della Confederazione avviene mediante voto libero e segreto che si esprime tracciando un segno sui nominativi dei candidati prescelti o nel riquadro indicato a fianco di ciascuno.
13. Le schede contenenti un numero di voti superiore a quello consentito dal presente Regolamento per ciascuna lista sono dichiarate nulle.

Articolo 18 - Funzionamento degli organi collegiali  
1. Il funzionamento del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri è disciplinato da singoli Regolamenti di organizzazione interna approvati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 22, comma secondo, lettera m) dello Statuto.

Articolo 19 - Attuazione dell’articolo 40 dello Statuto
1. La partecipazione di estranei alle riunioni degli organi collegiali prevista dall’articolo 40 dello Statuto è autorizzata dall’organo competente alla convocazione e alla formulazione dell’ordine del giorno.
2. La partecipazione di cui al comma precedente può altresì essere disposta dai singoli organi a maggioranza di voti espressi.
3. La partecipazione di cui al presente articolo è limitata alla illustrazione di specifici argomenti e alla eventuale discussione collegiale; le conseguenti deliberazioni sono adottate previo allontanamento delle persone estranee all’organo.
4. Nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi, alle riunioni degli Organi collegiali possono partecipare in qualità di uditori, e senza facoltà di intervento, persone estranee agli organi stessi.
5. Le partecipazioni di cui al presente articolo non sono ammesse quando la trattazione degli argomenti deve avvenire in seduta segreta.

Articolo 20 - Commissione elettorale
1. Entro il sesto mese antecedente la data di riunione dell’Assemblea per la elezione degli organi della Confederazione, il Consiglio Nazionale nomina la Commissione elettorale con l’incarico di presentare le liste dei candidati.
2. La Commissione è composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da un membro per ciascuno dei 5 Collegi di cui al precedente articolo 5.
3. I membri della Commissione elettorale sono scelti fra gli iscritti agli Associati e non possono far parte delle liste dei candidati per l’elezione degli organi della Confederazione.
4. Per le adunanze dell’Assemblea riunita in sede elettorale, la Commissione svolge funzioni di seggio e costituisce Ufficio di presidenza dell’Assemblea stessa.
5. Il funzionamento dell’Assemblea riunita in sede elettorale è disciplinato dal regolamento di organizzazione interna approvato dal Consiglio nazionale ai sensi dell’articolo 22 comma secondo lettera m) dello Statuto.
6. Entro il secondo mese antecedente la data di riunione dell’Assemblea, la Commissione elettorale trasmette al Presidente le liste dei candidati per il successivo inoltro agli Associati con l’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Capo 7
Organismi decentrati

Articolo 21 – Attuazione articolo 22 comma secondo lettera h)
1. La suddivisione di cui all’articolo 22 comma secondo lettera h) dello statuto è disposta entro l’ambito del territorio provinciale ovvero in relazione alla ripartizione territoriale delle ASL; qualora se ne ravvisi la necessità il Consiglio nazionale provvede senza indugi ad adottare i conseguenti provvedimenti modificativi.
2. In ciascuna zona è costituito un Consiglio zonale di coordinamento composto dai legali rappresentanti degli associati con sede nella zona di riferimento.
3. Tramite i Consigli zonali di coordinamento vengono svolte, con riferimento ai rispettivi ambiti di territorialità e anche nei rapporti con gli Enti e con le istituzioni competenti, le attività che la Confederazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.
4. Entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 22 comma secondo lettera h) dello Statuto il Presidente nazionale ne dà notizia agli associati e convoca i Consigli zonali di coordinamento, fissando contestualmente la sede, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
5. La riunione di cui al precedente comma è presieduta dal componente più anziano di età; nel corso dell’adunanza il Consiglio zonale nomina, nel suo seno, il coordinatore.
6. Nell’ambito delle funzioni istituzionali previste al precedente comma terzo ciascun Consiglio zonale può raggiungere intese e sottoscrivere protocolli da sottoporre alla verifica del Consiglio nazionale.
7. Gli atti dei Consigli zonali sono sottoposti all’esame del Consiglio nazionale entro trenta giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la compatibilità con lo Statuto ed i regolamenti della Confederazione e la generalità degli interessi con lo scopo di uniformare l’azione amministrativa; in caso di urgenza la deliberazione è adottata dal Consiglio di presidenza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 dello Statuto.
8. I rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono imputati alla Confederazione e sono da questa sottoscritti tramite il Presidente nazionale ovvero il coordinatore del competente Consiglio zonale.
9. Ciascun Consiglio zonale di coordinamento disciplina l’autorganizzazione ivi compresi i connessi rapporti finanziari con gli associati che ne fanno parte.
10. Ai Consigli zonali di coordinamento si applica la disciplina sulle controversie di cui all’articolo 36 dello Statuto.

Capo 8
Onorificenze

Articolo 22 – Confratelli ad honorem
1. I confratelli ad honorem sono nominati dal Consiglio nazionale, con la maggioranza dei due terzi, per i loro speciali meriti o per la loro particolare competenza nei settori inerenti le finalità della Confederazione.
2. L’onorificenza non comporta attribuzione di diritti sociali nella Confederazione.

Articolo 23 – Confratelli emeriti
1. I confratelli emeriti sono gli iscritti attivi dei singoli Associati per meriti speciali nei settori dell’assistenza e della carità.
2. Il riconoscimento è disposto dal Consiglio nazionale, a maggioranza assoluta, su proposta dell’Associato di appartenenza.
3. L’onorificenza non comporta attribuzione di diritti sociali nella Confederazione.

Articolo 24 – Consultori confederali
1. Il Consiglio nazionale per essere affiancato nelle attività tecniche delle singole attività, può nominare dei Consultori i quali svolgono i compiti per cui sono stati designati.
2. Essi durano in carica quanto il Consiglio nazionale che li ha nominati.

Misericordie

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