Confederazione nazionale Misericordie dItalia
Regolamento approvato in Assemblea riunita sede elettorale
Approvato
in Montecatini Terme il 22 marzo 1998
PREMESSA
Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "....ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a' di' 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegno' alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che ha dato un forte impulso alle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio, impulso ad essere "Promotrici e fautrici della civiltà dellamore e testimoni infaticabili della cultura della carità".
TITOLO I
Norme generali
ARTICOLO 1 - COMPOSIZIONE
1.L'Associazione denominata CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA, fondata a Pistoia nel 1899 nei giorni 24-25 settembre, è costituita da:
2. Possono entrare a far parte della Confederazione, previo accoglimento della domanda di ammissione:
3. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Confederazione e la documentazione da allegare.
4. La Confederazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di Associati.
ARTICOLO 2 - SEDE
1. La Confederazione ha sede in Viale Giacomo Matteotti 60 a Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze.
ARTICOLO 3 - STEMMA
1. Lo
stemma della Confederazione è costituito da una croce latina di colore rosso avente ai
lati le lettere gotiche "F" ed "M" di colore ciano.
2.
L'adozione di questo stemma è obbligatoria per tutte le Misericordie di nuova
costituzione, le quali potranno aggiungervi soltanto la loro denominazione.
3. Lo
stemma e la denominazione delle Misericordie aderenti alla data di entrata in vigore del
presente Statuto possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della
Confederazione.
4. Lo
stemma e la denominazione "Misericordia" o "Misericordie" sono
adottati previa formale autorizzazione della Confederazione; il loro deposito a norma di
legge è di competenza della Confederazione.
ARTICOLO 4 - NATURA E DURATA
1. La
Confederazione è persona giuridica privata a norma degli articoli 12 e seguenti del
Codice civile ed è organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti delle leggi
vigenti in materia; è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 12
ottobre 1992.
2. Per
lordinamento canonico è Associazione privata di fedeli.
3. La
Confederazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture e organizzazione
democratiche.
4. Le
cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite
dagli Associati alla Confederazione.
5. Il
ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi è ammesso esclusivamente nei
limiti necessari alla Confederazione per il regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare lattività svolta.
6.
E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di
amministrazione, o comunque denominati, avendo altresì lobbligo di impiegare gli
stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione.
ARTICOLO 5 - COMUNITÀ SPIRITUALE E OPERATIVA
1. Gli iscritti alle Misericordie e agli altri Associati che fanno parte della Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Confederazione stessa tramite il rispettivo organismo di appartenenza.
ARTICOLO 6 - FINALITÀ
1. La
Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla
condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di
giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio
cristiano.
2.
Essa si impegna a contribuire alla analisi dei processi e delle cause di emarginazione e
di abbandono dei sofferenti, a attuare nei propri settori di intervento opera di
promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nonché a
realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla
solidarietà, promovendo un progetto di formazione per la crescita civile, culturale e
religiosa della società a misura d'uomo.
3. Per
il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione:
ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON LAUTORITÀ ECCLESIASTICA
1. In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli Associati, la Confederazione - anche attraverso il suo Correttore - mantiene rapporti con lautorità ecclesiastica.
ARTICOLO 8 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio della Confederazione, che è autonomo da quello dei singoli Associati, alla data di entrata in vigore del presente statuto è costituito in circa due miliardi di lire composto da:
ARTICOLO 9 - ENTRATE
1. Le entrate della Confederazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli Associati, sono costituite da:
ARTICOLO 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
1.
Lesercizio sociale inizia l1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.
2.
Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato a norma di legge il bilancio
consuntivo dellesercizio decorso ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo
dellesercizio successivo.
3. I
bilanci devono restare depositati in copia nella sede della Confederazione insieme alle
relazioni annesse, durante i trenta (30) giorni che precedono la relativa Assemblea e
finché siano approvati; gli Associati possono prenderne visione.
TITOLO II
Diritti e obblighi degli Associati
ARTICOLO 11 - DIRITTI
1. Gli Associati godono di tutti i diritti dellAssociazione, usufruiscono dei servizi della Confederazione, partecipano alle Assemblee e sono i soli a avere - in tale sede - diritto di voto.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI
1. Gli Associati sono obbligati:
TITOLO III
Organi ed organismi della Confederazione
ARTICOLO 13 ORGANI ED ORGANISMI
1. Sono organi della Confederazione:
2. Sono organismi della Confederazione:
Capo 1
Organi
LASSEMBLEA
ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE
1.
LAssemblea è composta dai legali rappresentanti degli Associati, fra i quali elegge
il suo Presidente, risultanti alla data di adozione del provvedimento di convocazione
dellAssemblea stessa.
2. I
componenti del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori
dei conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Correttore e il Consulente Sanitario
Nazionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dellAssemblea,
alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei
componenti di cui al comma primo.
ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE
1.
Entro il 30 aprile di ogni anno lAssemblea si riunisce per deliberare in ordine al
bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni anno per deliberare in ordine al
bilancio preventivo.
2.
LAssemblea ogni quattro anni entro il 30 aprile procede al rinnovo degli organi
sociali.
3.
LAssemblea è altresì convocata:
nei
casi di cui alle precedenti lettere b) e c), deliberazione e richiesta devono indicare gli
argomenti da trattare.
4.
LAssemblea si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione oppure in
quel diverso Comune eventualmente prescelto dal Consiglio Nazionale.
5.
LAssemblea di cui al comma primo viene convocata dal Presidente mediante avviso
scritto contenente lindicazione del giorno, dellora e del luogo
delladunanza e lelenco degli argomenti da trattare; lavviso deve essere
spedito a tutti gli aventi diritto almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per
ladunanza; ai legali rappresentanti degli Associati lavviso è spedito alla
sede del soggetto giuridico rappresentato.
6.
Nello stesso avviso deve essere fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno
unora dopo rispetto allorario previsto per la prima convocazione,
ladunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.
7. Il
Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le modalità di partecipazione
allAssemblea.
ARTICOLO 16 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI
1. Le
riunioni dellAssemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la
metà dei componenti di cui al precedente articolo 14 comma primo; in seconda convocazione
la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un decimo dei
componenti con voto deliberativo.
2. Il
disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui
validità è subordinata per legge o per Statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
3. I
componenti lAssemblea aventi voto deliberativo possono delegare la loro funzione,
con atto scritto, prioritariamente a persona iscritta allAssociazione rappresentata
o, in via subordinata, al rappresentante di altra Associazione dello stesso Collegio
purché questi non faccia parte di organi confederali o non sia dipendente della
Confederazione; per i legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali
il conferimento della delega costituisce atto dovuto, senza vincolo di mandato, ai fini
della valida partecipazione allAssemblea.
4. Il
rappresentante di ciascuna Associazione non può essere portatore di più di una delega.
ARTICOLO 17 - ATTRIBUZIONI
1.
LAssemblea è lorgano di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2.
Tale organo:
ARTICOLO 18 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le
deliberazioni dellAssemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi.
2. Le
modificazioni allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno un quarto degli
Associati.
3. Le
deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la
maggioranza prevista allarticolo 21 del Codice civile.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
2.
Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa con voto consultivo un rappresentante
degli Associati di ciascuna regione non rappresentata nel Consiglio nazionale.
3. I
rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati dal Consiglio nazionale su
conforme designazione degli Associali delle regioni interessate; essi sono invitati alle
riunioni del Consiglio nazionale con le stesse modalità stabilite per la convocazione dei
consiglieri nazionali.
ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE
1. Il
Consiglio Nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per adottare il bilancio
consuntivo dellesercizio decorso ed entro il 30 novembre per adottare il bilancio
preventivo dellesercizio successivo, da sottoporre entrambi allAssemblea.
2. Il
Consiglio Nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione
del Consiglio di Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali;
la deliberazione e la richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.
3. Il
Presidente spedisce lavviso di convocazione agli aventi diritto almeno quindici
giorni prima della data fissata per la riunione; la trasmissione è effettuata con lettera
raccomandata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto o tramite messaggio fax a
coloro che abbiano depositato la relativa autorizzazione.
4. In
caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a cinque giorni e la
convocazione è effettuata telegraficamente o tramite messaggio fax; entro gli stessi
termini e con le stesse modalità può essere integrato lordine del giorno. In tali
casi il Consiglio Nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto
dellurgenza.
5.
Lavviso di convocazione deve contenere lindicazione del luogo, del giorno e
dellora della riunione in prima e in seconda convocazione, da tenersi almeno
unora dopo, nonché lelenco degli argomenti da trattare.
6. Il
Consiglio Nazionale si riunisce di norma nel Comune ove ha sede la Confederazione; il
Consiglio di Presidenza, a maggioranza assoluta, può comunque deliberarne la convocazione
in luogo diverso.
ARTICOLO 21 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI
1. Le
riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la
maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle
riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. Il
disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui
validità, per legge o per norma statutaria, è subordinata al voto favorevole di un
quorum speciale.
ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI
1. Il
Consiglio Nazionale è lorgano di governo e di amministrazione della Confederazione.
2.
Tale organo:
ARTICOLO 23 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.
ARTICOLO 24 - DECADENZE E SURROGAZIONI
1. I
membri che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono
dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento di esecuzione del
presente Statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio Nazionale a
maggioranza assoluta di voti.
2. Se
durante il quadriennio viene a mancare uno dei membri di cui allarticolo 19 comma
primo lettera b), subentra chi ha riportato nella lista di appartenenza il maggior numero
di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il
membro da lui surrogato.
3. Le
surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio Nazionale e hanno
effetto immediato; a tal fine lavviso di convocazione del Consiglio è inviato anche
al candidato che ha titolo per la surrogazione con invito a produrre la dichiarazione di
insussistenza delle incompatibilità e con lavvertenza che potrà partecipare alla
riunione soltanto dopo ladozione della relativa deliberazione.
4. In
caso di esaurimento della lista di appartenenza del Consigliere da surrogare, le
deliberazioni di surrogazione di cui ai commi precedenti non vengono adottate e il
Consiglio Nazionale funziona, a ogni effetto, nella componente residuata.
5. In
caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei Consiglieri
complessivamente eletti, il Consiglio Nazionale è sciolto e rinnovato dallAssemblea
nella sua prima riunione utile.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE
1. Il
Consiglio di Presidenza si compone di undici membri.
2.
Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere,
il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue Fratres delle Misericordie
dItalia.
3. Il
Presidente designa, con le modalità stabilite con il presente articolo, i restanti sette
componenti di cui almeno quattro facenti parte del Consiglio Nazionale; agli eventuali
componenti non facenti parte del Consiglio nazionale, comunque iscritti ad almeno uno
degli Associati, si applicano le norme di cui al successivo articolo 37.
4.
Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Nazionale il Presidente
convoca il Consiglio stesso per la integrazione del Consiglio di Presidenza.
5. La
integrazione è preceduta da un dibattito sul programma di attività presentato dal
Presidente; il documento comprende i nominativi dei candidati di cui al comma terzo del
presente articolo con le indicazioni dei settori omogenei di attività dei quali i membri
del Consiglio di Presidenza saranno rispettivamente incaricati.
6. Nel
corso della riunione il Consiglio Nazionale approva, con unico voto per appello nominale,
la proposta di composizione del Consiglio di Presidenza; la proposta si intende approvata
se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
7. In
caso di mancata approvazione il Consiglio di Presidenza, nella composizione di cui al
comma secondo del presente articolo, cura gli affari correnti ed il Consiglio Nazionale è
convocato con periodicità almeno mensile con le modalità stabilite dai precedenti commi,
fino alla integrale composizione del Consiglio di Presidenza.
8. I
componenti di cui al terzo comma del presente articolo possono essere revocati,
singolarmente o congiuntamente, dal Consiglio nazionale con mozione motivata di sfiducia
firmata da almeno sei consiglieri nazionali ed approvata a maggioranza assoluta di voti.
9. I
membri del Consiglio di presidenza non facenti parte del Consiglio nazionale partecipano
alle sedute del Consiglio nazionale stesso con facoltà di intervento ma senza diritto di
voto.
ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE
1. Il
Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente
lordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata.
2. Per
la convocazione, in caso durgenza è consentita lutilizzazione del messaggio
fax; in tal caso il Consiglio di Presidenza verifica prioritariamente la sussistenza del
presupposto dellurgenza.
ARTICOLO 27 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno sei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
ARTICOLO 28 - ATTRIBUZIONI
1. Il
Consiglio di Presidenza è lorgano esecutivo della Confederazione.
2.
Tale organo:
3. Gli atti di cui al precedente comma secondo lettera k) devono essere ratificati - a pena di decadenza - dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione.
ARTICOLO 29 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.
ARTICOLO 30 - SURROGAZIONI
1. La
surrogazione dei membri di cui al precedente articolo 25 comma secondo costituisce mera
presa datto del provvedimento attributivo della funzione.
2. La
surrogazione e/o la sostituzione dei membri di cui al precedente articolo 25 comma terzo
è disposta dal Presidente con atto da sottoporre allapprovazione del Consiglio
nazionale ai sensi dellarticolo 25 comma settimo del presente statuto.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 31 - FUNZIONI
1. Al
Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Confederazione sia
di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Il
Presidente:
3. Il
Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal
Vice Presidente.
4. In
caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente le
relative funzioni sono esercitate, dal Consigliere nazionale più anziano detà
facente parte del Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO 32 - PERMANENZA IN CARICA
1. Il
Presidente resta in carica fino allinsediamento del nuovo Presidente.
2. Le
dimissioni del Presidente sono dirette al Vice Presidente, hanno carattere irrevocabile e
acquistano efficacia allatto della ricezione della relativa lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. In
caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente.
4.
Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente il
Consiglio nazionale, convocato dal Vice Presidente, adotta i provvedimenti funzionali alla
riunione dellAssemblea per lelezione del nuovo Presidente; non si procede
allelezione se i presupposti di cui al comma terzo si verificano nel corso
dellultimo semestre del mandato.
ARTICOLO 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il
Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti dallAssemblea,
purché abbiano adeguati titoli professionali.
2. Il
Presidente della Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio
dei Revisori dei conti entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel
corso della riunione, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.
3. In
caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal
componente più anziano detà.
ARTICOLO 34 - ATTRIBUZIONI
1. Il Collegio:
ARTICOLO 35 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il
Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dallAssemblea.
2.
Entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente, il Presidente della
Confederazione indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio dei Probiviri
nel corso della quale il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
3. In
caso di assenza e/o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente, le
relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano detà.
4. Per
la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
ARTICOLO 36 - ATTRIBUZIONI
1. Il
Collegio dei Probiviri decide sulle controversie inerenti allinterpretazione delle
norme statutarie e regolamentari che vengono sottoposte al suo giudizio e che vertono tra
gli organi della Confederazione, tra i componenti di organi confederali e lorgano di
appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati in quanto
tali fra loro; il Collegio decide altresì sulle questioni in materia di ineleggibilità e
incompatibilità sottoposte al suo giudizio dagli aventi titolo.
2. Il
ricorso avverso gli atti degli organi confederali deve essere proposto nel termine di
sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dellatto
impugnato o da quando linteressato ne abbia avuto piena conoscenza
3. Il
Collegio dei Probiviri decide preliminarmente sulla ammissibilità del ricorso; la
decisione nel merito è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente
motivata.
4. Il
Collegio verifica inoltre la compatibilità con le norme statutarie delle deliberazioni
del Consiglio Nazionale in merito alle modificazioni e/o integrazioni del Regolamento di
esecuzione del presente Statuto.
5. Il
Collegio esercita infine quelle attività che gli vengano idoneamente richieste e/o
attribuite dai singoli Associati per il loro ordinamento interno.
NORME GENERALI SUGLI ORGANI
ARTICOLO 37 ELEGGIBILITA E DURATA DEGLI ORGANI
1.
Sono eleggibili a componente degli organi della Confederazione gli iscritti agli Associati
purché abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno
detà.
2.
Tutti gli organi, in via ordinaria, durano in carica quattro anni e si insediano entro
trenta giorni dalla loro proclamazione; i loro componenti possono essere eletti o
nominati, nello stesso organo, per non più di tre mandati consecutivi.
ARTICOLO 38 - INCOMPATIBILITÀ
1. I
membri del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri non possono far
parte del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.
2.
Lincompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì fra i due Collegi.
3. La
carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti e quella di membro del Collegio dei
Probiviri sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego
allinterno o in rappresentanza della Confederazione.
ARTICOLO 39 - MODALITÀ DI ELEZIONE E DI SURROGAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI
1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi della Confederazione nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli Associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 40 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI PERSONE ESTRANEE ALLORGANO
1. Con
le modalità previste dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto e al solo scopo
di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi collegiali possono
partecipare persone estranee agli stessi.
2.
Sempre con le modalità di cui al Regolamento di esecuzione del presente Statuto, alle
riunioni degli organi collegiali o - se del caso - alla trattazione di argomenti in
discussione, è consentita la partecipazione - in qualità di uditori - di persone
estranee allorgano in questione.
Capo 2
Organismi consultivi
ARTICOLO 41 - IL CORRETTORE
1. Il
Correttore è lAssistente spirituale della Confederazione.
2. La
sua nomina è deliberata dal Consiglio Nazionale ed è soggetta alla conferma della
competente autorità ecclesiastica.
3. Il
Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dellAssemblea, del
Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.
4.
Lefficacia degli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto ed il
progetto di formazione cristiana è subordinata alla esplicita approvazione del
Correttore.
ARTICOLO 42 - IL SEGRETARIO GENERALE
1. Il
Segretario Generale partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi collegiali
della Confederazione, eccezion fatta per il Collegio dei Probiviri e del Collegio dei
Sindaci revisori, e ne redige i relativi Verbali.
2. Il
Segretario Generale:
3. Il
Consiglio Nazionale individua, nellambito della pianta organica della
Confederazione, il sostituto del Segretario Generale in caso di sua assenza o suo
impedimento.
4. In
caso di assenza e/o impedimento contemporanei del Segretario Generale e del suo sostituto,
le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti.
ARTICOLO 43 - IL CONSULENTE SANITARIO NAZIONALE
1. Il
Consulente Sanitario Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale.
2. A
lui spettano le seguenti funzioni:
TITOLO IV
Recesso,
decadenza, esclusione,
sospensione
e estinzione degli Associati
ARTICOLO 44 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
1. Gli Associati cessano di appartenere alla Confederazione per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.
ARTICOLO 45 - RECESSO
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere lAssociato che:
2. Il
recesso può essere esercitato in ogni momento.
3. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata - mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento - al Consiglio Nazionale e ha effetto con lo scadere dellanno in
corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
ARTICOLO 46 - DECADENZA
1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti dellAssociato che:
2. Le deliberazioni prese in materia di decadenza devono essere comunicate allAssociato destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ARTICOLO 47 - ESCLUSIONE
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge lAssemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, lAssociato che:
2. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il Consiglio di Presidenza abbia invitato lAssociato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a mettersi in regola e lesclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempreché lAssociato si mantenga inadempiente.
ARTICOLO 48 - SOSPENSIONE
1.
Nelle ipotesi che comportano lesclusione, il Consiglio di Presidenza può adottare
nei confronti dellAssociato un provvedimento di sospensione per un periodo non
superiore a sei mesi.
2.
Tale provvedimento deve essere comunicato allAssociato interessato - mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento con lindicazione dei fatti e
dei motivi che gli hanno dato origine.
3.
LAssociato potrà chiedere, entro trenta giorni, al Consiglio di Presidenza la
revoca del provvedimento, controbattendo le argomentazioni in esso contenute.
4. Il
Consiglio di Presidenza a sua volta dovrà, entro trenta giorni, revocare o confermare il
provvedimento che nel frattempo rimarrà comunque efficace.
ARTICOLO 49 - ESTINZIONE
1. In caso di estinzione di un Associato lAssemblea deve prendere atto di detto evento.
ARTICOLO 50 - CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
1.
LAssociato che per qualsiasi motivo cessi di far parte della Confederazione non può
chiedere la ripetizione delle quote versate e/o di alcuna altra somma a qualsiasi titolo
corrisposta né ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.
2. É
fermo lobbligo per lAssociato cessante, tranne che nellipotesi di
estinzione, di adempiere al versamento della quota Associativa anche per lanno in
corso.
TITOLO V
Liquidazione dellAssociazione e devoluzione dei beni
ARTICOLO 51 - LIQUIDAZIONE
1.
Addivenendosi per qualsiasi motivo alla dichiarazione di estinzione o allo scioglimento,
lAssemblea nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.
2.
Qualora lassemblea non vi provveda, la nomina viene effettuata dal Presidente del
Tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la Confederazione.
ARTICOLO 52 - DEVOLUZIONE DEI BENI
1. I beni della Confederazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, con la maggioranza di cui allarticolo 21 del c.c., secondo le disposizioni dellAssemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando queste mancano, provvede allo stesso modo lautorità competente.
TITOLO VI
Norme transitorie e di rinvio
ARTICOLO 53 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
1.
Allatto dellapprovazione del presente Statuto, lAssemblea approva il
relativo Regolamento di esecuzione.
2.
Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, alle modificazioni e/o alle
integrazioni del Regolamento di esecuzione dello Statuto provvede il Consiglio Nazionale
ai sensi del precedente articolo 22 comma secondo lettera m); lefficacia delle
relative deliberazioni è subordinata alla verifica, da parte del Collegio dei Probiviri,
della compatibilità con le norme statutarie.
3. Le
modificazioni alla suddivisione territoriale stabilita dal Regolamento in esecuzione
allarticolo 19 comma primo lettera b) del presente Statuto sono riservate alla
esclusiva competenza dellAssemblea.
ARTICOLO 54 - RINVIO
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice civile, quelle del Codice di diritto Canonico e ogni altra disposizione di legge - anche futura - in materia.
ENTRATA IN VIGORE
1. Il
presente Statuto entra in vigore con lapprovazione dellautorità competente.
2.Entro
sessanta giorni dallentrata in vigore del presente statuto il Consiglio nazionale
adotta i provvedimenti funzionali al rinnovo degli organi della Confederazione che restano
in carica, nellattuale composizione e con le vigenti attribuzioni, fino al
rispettivo rinnovo.
REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE DELLO
STATUTO
TITOLO I
Adesione alla Confederazione
Articolo
1 - Presentazione delle domande di adesione
1. La
richiesta di adesione alla Confederazione è diretta al Presidente, è sottoscritta dal
legale rappresentante dellAssociazione o Ente richiedente ed è trasmessa al
competente Consiglio zonale di coordinamento che è tenuto ad esprimersi entro trenta
giorni dal ricevimento.
2.
Alla domanda di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:
A) per
le Misericordie di nuova costituzione:
copia conforme dellatto costitutivo, con allegato lo statuto tipo approvato dalla Confederazione, dal quale risultino le nomine alle cariche sociali;
copia conforme del provvedimento di nomina del correttore;
B) per gli enti di cui allarticolo 1 comma secondo lettera b) dello statuto:
Articolo
2 - Istruttoria e decisione
1.
Entro quindici giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta di adesione, il Presidente
designa uno o più referenti con lincarico di redigere entro i successivi trenta
giorni la relazione di presentazione.
2. Il
Segretario generale, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, redige
listruttoria sulle domande di adesione provvedendo:
3. Le
domande di adesione, le annesse relazioni e, per gli enti di cui allarticolo uno
comma secondo dello statuto, le disposizioni contenenti gli elementi di cui al citato
articolo dello statuto, sono trasmesse ai consiglieri nazionali contestualmente
allavviso di convocazione. Sulle domande decide il Consiglio Nazionale ai sensi
dellarticolo 22, comma secondo, lettera l) dello Statuto; il diniego
dellammissione deve essere adeguatamente motivato.
4. Le
decisioni di cui al comma precedente sono adottate, nella prima riunione utile del
Consiglio Nazionale, avuto riguardo al più tardi alla data di scadenza dei termini di cui
ai commi primo e secondo del presente articolo.
5. Le
richieste di adesione non possono essere esaminate in data successiva a quella nella quale
è stato adottato il provvedimento di convocazione dellAssemblea chiamata a eleggere
il Consiglio Nazionale. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende
differito alla prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale.
TITOLO II
Organi
della Confederazione
Elezione,
ineleggibilità, incompatibilità, funzionamento
Capo 1
L'Assemblea
Articolo
3 - Verifica poteri
1.
Almeno unora prima di quella stabilita per lAssemblea in prima convocazione si
insedia la commissione verifica poteri, composta da tre a sette membri nominati dal
Consiglio Nazionale.
2. A
cura del Segretario generale vengono predisposti gli atti e quantaltro necessario al
funzionamento della commissione verifica poteri.
3. La
commissione verifica poteri:
4.
Delle operazioni compiute dalla commissione verifica poteri viene redatto apposito
verbale, che sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene
depositato agli atti della Confederazione.
5. Nel
caso di Assemblea elettiva, la commissione verifica poteri deve essere nominata almeno sei
mesi prima della data stabilita per tale riunione.
6.
Prima di ogni espressione di voto ciascun componente lAssemblea ha diritto di
richiedere, la verifica della sussistenza del numero legale ai sensi dello Statuto.
Articolo
4 - Conoscibilità delle deliberazioni
1. Per
finalità conoscitive il verbale dellAssemblea è trasmesso a tutti gli Associati
entro sessanta giorni dalla conclusione delladunanza.
Capo 2
Consiglio
Nazionale
Articolo
5 - Elezione dei consiglieri
1. La
elezione a suffragio universale dei 14 membri di cui allarticolo 19, comma primo,
lettera b) dello Statuto avviene - con voto limitato a cinque preferenze - su una lista di
almeno ventotto eleggibili, salva lipotesi di cui al successivo articolo 17 comma
ottavo, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. La
elezione dei restanti 15 membri avviene su liste composte dalla stessa Commissione
elettorale, contenenti un numero di eleggibili almeno doppio rispetto ai candidati da
eleggere; ogni elettore può votare fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere.
3. Le
liste di cui al comma precedente sono composte in riferimento ai seguenti Collegi
elettorali:
4. Al
Collegio numero 2 sono assegnati sei seggi; la ripartizione dei restanti seggi si effettua
dividendo il numero degli Associati con sede negli altri collegi per nove, e distribuendo
i seggi in proporzionale agli Associati di ciascun Collegio, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
5.
Alla assegnazione dei seggi di cui al comma precedente provvede la Commissione elettorale
con atto meramente ricognitivo sulla base degli aventi diritto risultanti al sesto mese
antecedente la data fissata per le elezioni.
Articolo
6 - Ineleggibilità e incompatibilità
1. Non
sono eleggibili a consigliere nazionale:
2. Le
cause di ineleggibilità previste dal comma precedente non hanno effetto se i designati a
candidato cessano rispettivamente dalle funzioni e dalle cariche per dimissioni non oltre
il secondo mese antecedente la data fissata per le elezioni.
3. Non
può ricoprire la carica di consigliere nazionale:
4. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Nazionale i coniugi nonché i parenti e gli affini entro il terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Consiglio Nazionale provvede alla necessaria surrogazione avuto riguardo al numero di voti conseguiti dai consiglieri dichiarando la decadenza del consigliere che ha riportato il minor numero di voti.
Articolo
7 - Proclamazione degli eletti
1. La
proclamazione degli eletti è disposta dal Presidente dellAssemblea al termine dello
scrutinio, avuto riguardo - in caso di parità di voti - alletà dei candidati con
conseguente prevalenza per i più anziani.
2. Con
lo stesso criterio di cui al comma precedente, la Commissione elettorale redige per le
surrogazioni che si rendessero necessarie durante il mandato, lelenco dei candidati
non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.
3. Il
Presidente in carica partecipa la nomina agli eletti con invito a dichiarare la
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 6, comma
terzo, lettere b) e seguenti e provvede alla loro convocazione per la seduta di
insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.
4.
Linsussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata dufficio dalla
Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo
20 comma sesto.
Articolo
8 - Prerogative e vincoli
1.
Ciascun consigliere nazionale ha diritto di rivolgere interpellanze e interrogazioni al
Presidente e di presentare mozioni al Consiglio.
2. Per
le interpellanze e le interrogazioni il richiedente ha titolo a ricevere risposta scritta
oppure orale in sede di riunione; in questultimo caso allo svolgimento delle
interpellanze è ammessa la discussione generale.
3. Il
consigliere nazionale non può presenziare a riunioni o a parti di esse durante le quali
sono poste in discussione materie per le quali ha interesse personale o riguardanti
conflitti fra la Confederazione e lAssociato cui appartiene.
Articolo
9 Decadenza e surrogazione dei consiglieri nazionali
1. Il
Consiglio nazionale delibera, dopo aver esaurito lordine del giorno, in ordine alla
giustificazione dei consiglieri assenti alla seduta.
2. La
mancata giustificazione dellassenza è partecipata allinteressato unitamente
allavviso di convocazione della successiva riunione.
3. La
mancata giustificazione dellassenza a tre riunioni consecutive costituisce
presupposto per linserimento allordine del giorno della prima riunione utile,
della pronuncia di decadenza, da definire con carattere di priorità.
4.
Lavviso di convocazione della riunione di cui al precedente comma è spedito al
consigliere interessato con lavvertenza che potrà partecipare alla riunione stessa
soltanto nel caso in cui non fosse deliberata la decadenza.
5.
Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il Consiglio nazionale delibera la relativa
surrogazione; il consigliere subentrante partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale
con effetto dalla seduta immediatamente successiva.
Articolo
10 - Obbligo di convocazione dellAssemblea
1. In
presenza dei presupposti di cui allarticolo 22, comma secondo, lettera u) dello
Statuto, il Consiglio Nazionale è convocato entro 30 giorni dalla data di deposito della
richiesta e indice la riunione dellAssemblea da tenersi entro il termine dei
successivi 30 giorni.
2. In
caso di convocazione ai sensi del comma precedente, il Consiglio Nazionale può integrare
lordine del giorno, fermo restando che gli affari richiesti dagli Associati hanno
carattere di priorità fino alla loro conclusione; la eventuale deliberazione integrativa
dellordine del giorno è adottata a maggioranza assoluta di voti.
Capo 3
Consiglio
di Presidenza
Articolo
11 Estensione di norme e ulteriori motivi di incompatibilità
1. I
motivi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si
applicano anche ai membri del Consiglio di Presidenza non facenti parte del Consiglio
Nazionale al quale spetta il relativo accertamento da effettuarsi immediatamente prima del
dibattito di cui allarticolo 25 comma quinto dello Statuto, sulla base dei dati e
degli atti da produrre a cura del Presidente.
2. Nel
caso in cui una delle incompatibilità di cui al precedente articolo 6, comma quarto,
interessi il Presidente e/o il Presidente della Consociazione Nazionale donatori di sangue
"Fratres" delle Misericordie dItalia, restano favoriti, nellordine,
in funzione delle necessarie surrogazioni, il Presidente ed il consigliere nazionale.
3. Nel
caso di incompatibilità fra il Presidente ed il Presidente della Consociazione Nazionale
donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie dItalia, questultima
può disporne la sostituzione in seno al Consiglio nazionale ed al Consiglio di presidenza
con altro componente dei proprio organo direttivo.
Capo 4
Il
Presidente
Articolo
12 - Modalità di elezione
1.
LAssemblea elegge il Presidente scegliendolo fra almeno due candidati designati
dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. Il
Presidente dellAssemblea proclama Presidente il candidato che ha ottenuto più voti;
a parità di voti è proclamato Presidente il più anziano di età.
Articolo
13 - Estensione di norme
1. I
motivi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si
applicano anche al Presidente; linsussistenza delle cause di ineleggibilità è
accertata dufficio dalla Commissione elettorale allatto della presentazione
della candidature e la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità è
depositata in sede di prima riunione del Consiglio Nazionale.
Capo 5
Organi
di revisione e garanzia
Articolo
14 - Collegio dei Revisori dei conti
1.
LAssemblea nomina i tre membri del Collegio dei Revisori scegliendoli fra almeno sei
candidati, salva lipotesi di cui al successivo articolo 17 comma ottavo, designati
dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. Il
Presidente dellAssemblea proclama i membri seguendo lordine di graduatoria.
3. I
motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si
applicano anche al Collegio dei Revisori dei conti.
4.
Linsussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata dufficio dalla
Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo
20 comma sesto.
Articolo
15 - Collegio dei Probiviri
1.
LAssemblea elegge i cinque membri del Collegio dei Probiviri scegliendoli fra almeno
dieci candidati, salva lipotesi di cui al successivo articolo 17 comma ottavo,
designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 20.
2. I
motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 6 si
applicano al Collegio dei Probiviri.
3.
Linsussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata dufficio dalla
Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo
20 comma sesto.
Articolo
16 - Incompatibilità interne agli organi di revisione e garanzia
1. Non
possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Revisori dei conti i coniugi,
nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità
il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e
procede alla relativa surrogazione.
2. Non
possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Probiviri i coniugi, nonché i
parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il
Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e
procede alla relativa surrogazione.
Capo 6
Norme
comuni
Articolo
17 Composizione delle liste ed espressione di voto
1. Le
liste per lelezione degli organi sociali sono predisposte dalla commissione
elettorale sulla base delle segnalazioni pervenute dagli associati, con le modalità
stabilite dal presente articolo, tenuto conto della previsione di cui allarticolo 37
comma primo dello statuto.
2. La
lista per lelezione del Presidente è composta dai candidati che abbiano ottenuto
dagli Associati almeno il dieci per cento delle segnalazioni.
3. La
lista per lelezione del Consiglio nazionale a suffragio universale è composta dai
candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il tre per cento delle segnalazioni.
4. Le
liste per lelezione dei consiglieri su base regionale o interregionale, una per
ciascun collegio, sono composte da candidati del collegio di appartenenza che,
nellambito dello stesso, abbiano ottenuto un numero di segnalazioni pari ad almeno:
5. La
lista per lelezione del Collegio dei revisori dei conti è composta dai candidati
che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il 2 per cento delle segnalazioni.
6. La
lista per lelezione del Collegio dei Probiviri è composta dai candidati che abbiano
ottenuto dagli Associati almeno il 2 per cento delle segnalazioni.
7.
Qualora le liste non raggiungano almeno il doppio degli eleggibili queste vengono
integrate con i nominativi dei candidati che abbiano avuto le maggiori segnalazioni e a
tal fine la commissione elettorale di cui al successivo articolo 20 riceve e conserva le
candidature accompagnate da segnalazioni inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
8. Ove
le segnalazioni fossero inferiori al doppio degli eleggibili la commissione provvede alla
presentazione delle liste esclusivamente formate dai nominativi dei candidati pervenuti.
9. Per
lelezione degli organi ciascun Associato potrà segnalare per ciascuna lista un
numero di candidati non superiore a quelli da eleggere.
10. Le
liste devono indicare per ciascun candidato lAssociato di appartenenza.
11.
Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
12. La
elezione degli organi della Confederazione avviene mediante voto libero e segreto che si
esprime tracciando un segno sui nominativi dei candidati prescelti o nel riquadro indicato
a fianco di ciascuno.
13. Le
schede contenenti un numero di voti superiore a quello consentito dal presente Regolamento
per ciascuna lista sono dichiarate nulle.
Articolo
18 - Funzionamento degli organi collegiali
1. Il
funzionamento del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei
Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri è disciplinato da singoli Regolamenti di
organizzazione interna approvati dal Consiglio Nazionale ai sensi dellarticolo 22,
comma secondo, lettera m) dello Statuto.
Articolo
19 - Attuazione dellarticolo 40 dello Statuto
1. La
partecipazione di estranei alle riunioni degli organi collegiali prevista
dallarticolo 40 dello Statuto è autorizzata dallorgano competente alla
convocazione e alla formulazione dellordine del giorno.
2. La
partecipazione di cui al comma precedente può altresì essere disposta dai singoli organi
a maggioranza di voti espressi.
3. La
partecipazione di cui al presente articolo è limitata alla illustrazione di specifici
argomenti e alla eventuale discussione collegiale; le conseguenti deliberazioni sono
adottate previo allontanamento delle persone estranee allorgano.
4. Nel
rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi, alle riunioni degli Organi collegiali
possono partecipare in qualità di uditori, e senza facoltà di intervento, persone
estranee agli organi stessi.
5. Le
partecipazioni di cui al presente articolo non sono ammesse quando la trattazione degli
argomenti deve avvenire in seduta segreta.
Articolo
20 - Commissione elettorale
1.
Entro il sesto mese antecedente la data di riunione dellAssemblea per la elezione
degli organi della Confederazione, il Consiglio Nazionale nomina la Commissione elettorale
con lincarico di presentare le liste dei candidati.
2. La
Commissione è composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da un membro per
ciascuno dei 5 Collegi di cui al precedente articolo 5.
3. I
membri della Commissione elettorale sono scelti fra gli iscritti agli Associati e non
possono far parte delle liste dei candidati per lelezione degli organi della
Confederazione.
4. Per
le adunanze dellAssemblea riunita in sede elettorale, la Commissione svolge funzioni
di seggio e costituisce Ufficio di presidenza dellAssemblea stessa.
5. Il
funzionamento dellAssemblea riunita in sede elettorale è disciplinato dal
regolamento di organizzazione interna approvato dal Consiglio nazionale ai sensi
dellarticolo 22 comma secondo lettera m) dello Statuto.
6.
Entro il secondo mese antecedente la data di riunione dellAssemblea, la Commissione
elettorale trasmette al Presidente le liste dei candidati per il successivo inoltro agli
Associati con lavviso di convocazione dellAssemblea.
Capo 7
Organismi
decentrati
Articolo
21 Attuazione articolo 22 comma secondo lettera h)
1. La
suddivisione di cui allarticolo 22 comma secondo lettera h) dello statuto è
disposta entro lambito del territorio provinciale ovvero in relazione alla
ripartizione territoriale delle ASL; qualora se ne ravvisi la necessità il Consiglio
nazionale provvede senza indugi ad adottare i conseguenti provvedimenti modificativi.
2. In
ciascuna zona è costituito un Consiglio zonale di coordinamento composto dai legali
rappresentanti degli associati con sede nella zona di riferimento.
3.
Tramite i Consigli zonali di coordinamento vengono svolte, con riferimento ai rispettivi
ambiti di territorialità e anche nei rapporti con gli Enti e con le istituzioni
competenti, le attività che la Confederazione pone in essere per il raggiungimento delle
proprie finalità.
4.
Entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui allarticolo 22
comma secondo lettera h) dello Statuto il Presidente nazionale ne dà notizia agli
associati e convoca i Consigli zonali di coordinamento, fissando contestualmente la sede,
la data, lora e lordine del giorno della riunione.
5. La
riunione di cui al precedente comma è presieduta dal componente più anziano di età; nel
corso delladunanza il Consiglio zonale nomina, nel suo seno, il coordinatore.
6.
Nellambito delle funzioni istituzionali previste al precedente comma terzo ciascun
Consiglio zonale può raggiungere intese e sottoscrivere protocolli da sottoporre alla
verifica del Consiglio nazionale.
7. Gli
atti dei Consigli zonali sono sottoposti allesame del Consiglio nazionale entro
trenta giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la compatibilità con lo Statuto
ed i regolamenti della Confederazione e la generalità degli interessi con lo scopo di
uniformare lazione amministrativa; in caso di urgenza la deliberazione è adottata
dal Consiglio di presidenza ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 28 dello
Statuto.
8. I
rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono imputati alla Confederazione
e sono da questa sottoscritti tramite il Presidente nazionale ovvero il coordinatore del
competente Consiglio zonale.
9.
Ciascun Consiglio zonale di coordinamento disciplina lautorganizzazione ivi compresi
i connessi rapporti finanziari con gli associati che ne fanno parte.
10. Ai
Consigli zonali di coordinamento si applica la disciplina sulle controversie di cui
allarticolo 36 dello Statuto.
Capo 8
Onorificenze
Articolo
22 Confratelli ad honorem
1. I
confratelli ad honorem sono nominati dal Consiglio nazionale, con la maggioranza dei due
terzi, per i loro speciali meriti o per la loro particolare competenza nei settori
inerenti le finalità della Confederazione.
2.
Lonorificenza non comporta attribuzione di diritti sociali nella Confederazione.
Articolo
23 Confratelli emeriti
1. I
confratelli emeriti sono gli iscritti attivi dei singoli Associati per meriti speciali nei
settori dellassistenza e della carità.
2. Il
riconoscimento è disposto dal Consiglio nazionale, a maggioranza assoluta, su proposta
dellAssociato di appartenenza.
3.
Lonorificenza non comporta attribuzione di diritti sociali nella Confederazione.
Articolo
24 Consultori confederali
1. Il
Consiglio nazionale per essere affiancato nelle attività tecniche delle singole
attività, può nominare dei Consultori i quali svolgono i compiti per cui sono stati
designati.
2.
Essi durano in carica quanto il Consiglio nazionale che li ha nominati.