Onlus
Ministero
delle Finanze
Circolare 168 del 26 giugno 1998
Roma, in data 26.06.98
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.168
INDICE
PREMESSA
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
1.2 Vincoli statutari
1.3 Settori di attivita'
1.4 Finalita' di solidarieta' sociale
1.5 Attivita' connesse
1.6 Finalita' non lucrative
1.7 Obbligatorieta' del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g)
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
1.9 Uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o
dell'acronimo "ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita'
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11
2.1 Termini di presentazione
2.2 Effetti della comunicazione
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
2.4 Adeguamento dell'atto costitutivo o dello statuto
2.5 Modello di comunicazione
2.6 Sanzioni
3. TRATTAMENTO FISCALE DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
3.1 Attivita' istituzionali e attivita' connesse
3.2 Altri redditi
3.3 Societa' cooperative
3.4 Ritenute alla fonte
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche enti non commerciali,
anche non residenti, societa' ed enti commerciali non residenti
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e societa'
4.3 Erogazioni liberali in natura
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato,
le organizzazioni non governative e le cooperative sociali
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
7.1 Esenzioni dall'imposta di bollo
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
7.3 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
7.4 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
7.7 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
8. SCRITTURE CONTABILI
9. SANZIONI E RESPONSABILITA' DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE
ONLUS
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
PREMESSA
Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al
fine di assicurare uniformita' di interpretazione da parte degli uffici interessati
relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n.460. Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per
l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II (artt. 10-29) del medesimo decreto legislativo
n.460 del 1997, che hanno dato attuazione alla delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno
forniti anche sulla base dei contributi interpretativi del costituendo organismo di
controllo di cui al medesimo art. 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata legge n.662
del 1996. Circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale si
precisa innanzitutto che le stesse - individuate sulla base di criteri di qualificazione
diversi da quelli degli enti non commerciali - costituiscono un'autonoma e distinta
categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di
favore in materia di imposte sui redditi, d'imposta sul valore aggiunto, di altre imposte
indirette nonche' di ulteriori specifici tributi. Le disposizioni agevolative in favore
delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale integrano e modificano le vigenti
leggi d'imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei requisiti
che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel sistema tributario. Si ricorda che le
disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 sono entrate in vigore il 1
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
L'art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nel dettare i principi e i
criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, ha delimitato l'ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria
soggettiva, individuando esattamente gli enti ai quali non e' concesso assumere la
qualifica di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. In particolare la citata
disposizione alla lett.a) esclude dall'ambito dei soggetti qualificabili come ONLUS
"gli enti pubblici e le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, le
fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria".
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n.662 del 1996, il decreto
legislativo n.460 del 1997, all'art. 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che
possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti,
"Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato con
o senza personalita' giuridica".
Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone che
"Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali
diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990,
n.218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e di categoria".
Dall'esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la
qualifica di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi dal regime
tributario delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale gli enti pubblici.
Nell'ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni
caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facolta' di scelta nella
individuazione della forma giuridica da assumere ai fini della inquadrabilita' fra le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
Si puo' in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.
Soggetti ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale sono i seguenti:
- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- societa' cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere
la qualifica di ONLUS.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i seguenti:
- enti pubblici;
- societa' commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.
Enti non residenti
I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell'ambito delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, indicati nel comma 1 art.10 del decreto
legislativo n.460 del 1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva
gli enti non residenti, cio' anche in assenza di un'espressa esclusione normativa in tal
senso.
Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997,
in forza del richiamo che le stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. atto
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di
lavoro) ed a leggi nazionali (es. per il limite del compenso massimo dei componenti gli
organi amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21
giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per
azioni), non possono che riferirsi esclusivamente ad enti residenti.
Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo sulla
sussistenza dei requisiti dell'articolo 10 del decreto legislativo in esame (es.
esclusivita' dell'attivita' nei settori art. 10, comma 1, lett.a).
1.2 Vincoli statutari
Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale devono redigere lo statuto o l'atto costitutivo nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata al fine di
acquisire tale qualifica.
L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 fissa il contenuto di tali
atti, indicando le clausole che gli stessi devono espressamente prevedere.
Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come ONLUS i
seguenti vincoli:
"a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui
alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche'
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a
garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita'
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale"
o dell'acronimo "ONLUS".".
E' del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale costituiscono vincoli ai quali di fatto le stesse devono
necessariamente adeguarsi.
1.3 Settori di attivita'
L'art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997 delimita i settori di
attivita' in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
L'art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle
ONLUS di svolgere attivita' al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione
delle attivita' ad esse direttamente connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attivita' - riportati nel
paragrafo precedente - in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via
esclusiva e diretta.
In sostanza, si tratta di attivita' alle quali il legislatore delegato riconosce carattere
di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta
nell'art. 3, comma 189, lett.a) della legge delega n.662 del 1996.
Ai fini dell'esatta individuazione dell'ambito di attivita' consentito alle ONLUS in
ciascuno degli undici settori indicati nell'art. 10, comma 1, lett.a), del decreto
legislativo n.460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo
seguente.
1.4 Finalita' di solidarieta' sociale
L'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che le
ONLUS devono perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarieta' sociale,
dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attivita' proprie di
ciascun settore indicato nell'art. 10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo
n.460 del 1997.
In particolare i commi 2 e 3 dell'art. 10 in esame prevedono:
"2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei
settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti
civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
"3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i
beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se
costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.".
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:
"4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque
inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte
nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalita' da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n.400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali
sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello
Stato.".
In sostanza i settori di attivita' elencati art. 10, comma 1, lett.a), del decreto
legislativo n.460 del 1997 vengono distinti ai fini dell'individuazione delle finalita' di
solidarieta' sociale in due categorie:
1) settori per i quali le finalita' di solidarieta' sono correlate alle condizioni dei
destinatari;
2) settori per i quali le finalita' di solidarieta' sociale si considerano immanenti, per
espressa previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalita' di solidarieta' sono correlate alla condizione dei
destinatari.
Tali settori sono i seguenti:
. assistenza sanitaria;
. istruzione;
. formazione;
. sport dilettantistico;
. promozione della cultura e dell'arte;
. tutela dei diritti civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori
vengono perseguite finalita' solidaristiche solo qualora l'attivita' ad essi relativa sia
diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all'organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in
generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) componenti di collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attivita' non devono essere a
beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero dei fondatori, dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo
operino per l'organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro
affini entro il secondo grado.
Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti,
qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale
o familiare, che qualificano come solidaristica l'attivita' dell'ente, possono essere
beneficiari delle attivita' istituzionali dell'organizzazione.
Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio
complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo
disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di
devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le
finalita' di solidarieta' sociale
Si tratta di settori per i quali le finalita' di solidarieta' sociale si intendono
perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari
dell'attivita'. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997
si considerano, comunque, inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita'
statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:
- attivita' di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui
alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
- attivita' di promozione della cultura e dell'arte, per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
Il fine solidaristico e' considerato immanente per alcune attivita', come l'assistenza
sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei
destinatari e' presupposto essenziale dell'attivita' stessa, senza necessita' di ulteriori
precisazioni normative.
Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
ovvero della natura e dell'ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si
intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della
collettivita' diffusa.
Promozione della cultura e dell'arte
L'attivita' di promozione della cultura e dell'arte ha una posizione del tutto peculiare
tra le varie attivita' previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attivita' tra quelle per le
quali la finalita' di solidarieta' sociale e' correlata alla condizione dei destinatari.
In via generale l'attivita' di promozione della cultura e dell'arte fa parte quindi della
prima categoria di settori di attivita', di cui si e' in precedenza trattato, per i quali
e' necessario che l'attivita' sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per
le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o ai componenti di
collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attivita' per le quali le
finalita' di solidarieta' sociale sono considerate inerenti senza necessita' di verificare
la qualita' dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attivita' di
promozione della cultura e dell'arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti
"apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato".
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l'apporto economico sia
erogato dall'amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello
effettuato da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attivita'
per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, e' riconosciuto
un apporto economico da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato
e' "condicio sine qua non" per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS.
Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che "gli Istituti che
perseguono fini di promozione della cultura e dell'arte e che potrebbero avvalersi della
normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari degli apporti economici
erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n.534, "Norme per l'erogazione di contributi statali alle
Istituzioni Culturali".
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - "Societa' di cultura la Biennale di Venezia".
Si evidenzia che l'art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio
1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della
stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante
l'inserimento nell'apposita tabella.
Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo
ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999, e' stata pubblicata con decreto
del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1
ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di
elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all'attribuzione
degli apporti economici di cui trattasi.
Attivita' di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attivita' di ricerca scientifica, art. 10, comma 1,
lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo
la definizione degli ambiti e delle modalita' in cui l'attivita' di ricerca scientifica
potra' essere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Cio'
comporta che non tutta l'attivita' di ricerca scientifica puo' consentire il
riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita' che devono essere stabilite da norme
regolamentari.
1.5 Attivita' connesse
L'art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di
svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati,
ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione di attivita'
direttamente connesse:
"Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie
di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della
cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10)
del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3,
nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse".
La norma riconduce in sostanza le attivita' connesse a due tipologie fondamentali:
1) attivita' analoghe a quelli istituzionali;
2) attivita' accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle
stesse.
1) Attivita' analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e
dell'arte e tutela dei diritti civili.
Si e' precisato nel paragrafo precedente che nei settori dell'assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e
tutela dei diritti civili, le finalita' di solidarieta' sociale si ritengono perseguite
solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attivita' statutarie
sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettivita' estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori si considerano attivita' direttamente connesse le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie effettuate nei confronti di
soggetti che non versino nelle anzidette condizioni, sempreche' vengano rispettati le
condizioni e i limiti stabiliti dalla norma, in seguito specificati.
2) Attivita' accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle
stesse.
Questo secondo gruppo di attivita' comprende le attivita' direttamente connesse a quelle
statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett.a),
del decreto legislativo n.460 del 1997.
Sono attivita' strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle
istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di
magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di
sensibilizzazione.
E' da considerare attivita' accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle
istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente
all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalita'
solidaristiche.
Le attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie
descritte costituiscono, come precisa la relazione illustrativa del decreto legislativo
n.460 del 1997, fonti per il "reperimento di fondi necessari per finanziare le
attivita' istituzionali" dell'organizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorieta' per natura o di attivita'
integrative comporta che l'attivita' di reperimento dei fondi non puo' costituire
un'autonoma attivita', ma deve svolgersi nel contesto dell'attivita' istituzionale e in
stretta connessione con quest'ultima.
Condizioni e limiti per l'esercizio delle attivita' connesse
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo in esame
stabilisce la relazione che deve intercorrere fra l'attivita' istituzionale, che deve
restare l'attivita' principale, e le attivita' connesse.
La norma dispone che "l'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione
che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a)
del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i
relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione".
In sostanza sono consentite alle ONLUS le attivita' direttamente connesse a quelle
istituzionali sempreche' siano rispettate le seguenti condizioni:
1) le attivita' direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all'attivita'
istituzionale;
2) i proventi delle attivita' direttamente connesse non superino il 66 per cento delle
spese complessive dell'organizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, affermare il
carattere non prevalente delle attivita' connesse "e' di fondamentale importanza per
caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS,
evitando che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principale
attivita' "connesse"".
Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l'esame di una pluralita' di elementi
rilevanti ai fini del raffronto fra attivita' istituzionali e quelle direttamente
connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e
il numero delle prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in
relazione ad ogni singolo settore (attivita' statutaria relativa ad uno specifico settore
ed attivita' connessa all'attivita' istituzionale propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza e' autonomo rispetto all'ulteriore criterio
indicato al punto 2), che prende in esame i proventi delle attivita' direttamente connesse
in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.
1.6 Finalita' non lucrative
Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:
a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione;
c) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.
a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione (Art.
10, comma 1, lett. d)
Il divieto e' analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni dall'art.
111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e dall'art. 4, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n.633 del 1972 (v. Circolare n.124/E del 12 maggio 1998, par.
5.3.).
Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e' prevista l'ulteriore
possibilita' di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre ONLUS.
Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi della
disciplina delle ONLUS si precisa che e' consentita la destinazione del tre per cento
degli utili ai fondi mutualistici da parte delle societa' cooperative, quale destinazione
imposta dalla legge 31 gennaio 1992, n.59 (art. 11).
Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua particolari fattispecie che
costituiscono "in ogni caso indiretta distribuzione di utili o avanzi di
gestione" ed assumono pertanto valore di presunzione assoluta.
Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 e' il seguente:
"6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai
fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il
terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita'
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,
siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per
cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche".
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni economiche piu'
favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della ONLUS o ne facciano
parte e a coloro che sovvenzionano l'organizzazione.
La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi sono relative alle attivita' statutarie proprie dei settori della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico o storico e della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purche'
i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico e valore
economico modico.
E' altresi' vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche, corrispettivi
superiori al valore normale dei beni o servizi acquistati. Si ritiene che in tale
fattispecie sia da ricondurre la corresponsione ai consulenti della ONLUS di corrispettivi
superiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali.
La lettera c) del comma 6 dell'art. 10 in esame impone, inoltre, di non corrispondere ai
componenti gli organismi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle
societa' per azioni.
Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima degli interessi passivi
che possono corrispondersi a soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari
finanziari. Detti interessi non possono essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto.
E', infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del 20 per cento a
quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche (si fa riferimento a
tal fine alla media nazionale).
b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 1, lett. e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse.
L'obbligo e' assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.
c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (art. 10, comma 1, lett.
f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di devolvere il patrimonio
ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita'.
La devoluzione del patrimonio sara' posta in essere sotto il controllo dell'istituendo
organismo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
E' fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista per le
societa' cooperative dall'art. 11 della legge n.59 del 1992.
Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del
patrimonio, allo scioglimento dell'ente. A tale conclusione si perviene in considerazione
della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per
qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito
anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalita'
estranee a quelle di utilita' sociale tutelate dal decreto legislativo in esame.
Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS nella
distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali
vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della
qualifica di ONLUS.
Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovra' devolvere il patrimonio ad
altra organizzazione non lucrativa di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita',
sentito il menzionato organismo di controllo.
1.7 Obbligatorieta' del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett.g)
E' imposto alle ONLUS l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere
da specifiche previsioni civilistiche.
Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, le
disposizioni che precisano tale obbligo sono dettate all'art. 25 dello stesso decreto.
Istruzioni in proposito sono contenute nel paragrafo relativo alle scritture contabili.
E' appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali, restano
assoggettate alla normativa civilistica in materia nonche' agli ordinari adempimenti
contabili prescritti per le societa' ed enti commerciali.
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
E' imposto alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale la presenza di un
ordinamento democratico, garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione
temporanea alla vita associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti
maggiori di eta' del diritto di voto al fine di consentire il controllo piu' ampio
possibile da parte dei soggetti interessati sull'attivita' dell'organizzazione, sul suo
effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge.
Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione art. 10, comma
7, del decreto legislativo n.460 del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
Per quanto riguarda le modalita' di espressione del voto si richiamano i chiarimenti
forniti con circolare n.124/E del 12 maggio 1998, relativamente all'analogo vincolo
imposto ad alcuni tipi di enti associativi destinatari di uno specifico regime di favore.
In particolare in tale sede e' stata esclusa la possibilita' di esprimere il voto per
corrispondenza, mentre e' stato precisato "che per le organizzazioni complesse a
carattere nazionale si deve tener conto della pratica impossibilita' di garantire la
partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione nonche' del principio
di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni e'
consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad
altri associati".
1.9 Uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o
dell'acronimo "ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
le ONLUS, al fine della immediata riconoscibilita' e a tutela della fede pubblica, devono
utilizzare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o
l'acronimo "ONLUS".
L'art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che non sono tenuti ad
uniformarsi a tale previsione gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Si segnala che l'art.27 del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta a soggetti diversi
dalle ONLUS l'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e di ogni altra analoga parola o
locuzione, anche in lingua straniera.
Una specifica sanzione e' prescritta per l'abuso della denominazione di organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale dall'art. 28, comma 1, lett. c), del decreto legislativo
n.460 del 1997, come si precisa nel paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilita'
dei rappresentanti legali e degli amministratori.
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede che:
"Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro
finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. Sono fatte salve
le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle
citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e n.381 del 1991".
La norma, in attuazione della delega recata dall'art. 3, comma 189, lett. b) della legge
n.662 del 1996, sancisce l'automatica qualifica come ONLUS dei seguenti soggetti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n.49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella
"sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni.
Con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 e' stato chiarito che l'automatica qualificazione
come ONLUS per gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare
i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n.460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i)
dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo
"ONLUS".
La relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 evidenzia in proposito
che dall'estensione automatica della "soggettivita' fiscale ONLUS" consegue che
gli enti in questione possono beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto
legislativo n.460 del 1997 "senza necessita' di dover previamente modificare la loro
struttura organizzativa e funzionale, ne' di dover rispettare i requisiti richiesti
nell'articolo 10 per la generalita' delle ONLUS".
La disposizione in commento da' attuazione altresi' al disposto del comma 188 dell'art. 3
della legge n.662 del 1996 secondo il quale "sono fatte salve le disposizioni di
maggiore favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n.266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49".
Al riguardo si ritiene che l'individuazione della norma di maggior favore possa essere
frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario (organizzazione di
volontariato, organizzazione non governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascun
imposta o tributo oggetto di agevolazioni.
In sostanza l'ente puo' scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella
dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge n.266 del 1991, legge n.49 del
1987 e legge n.381 del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni
agevolative. Ovviamente la scelta puo' essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in
cui sia configurabile una alternativita' tra le normative considerate, dovuta al fatto che
la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica
normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali.
La problematica relativa all'applicazione delle norme di maggior favore assume particolare
rilievo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo
concernente le agevolazioni in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti.
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita'
L'art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede:
"Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le
cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, introdotto dall'articolo 25, comma 1".
La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo
art. 10, secondo il quale e' vietato alle ONLUS di svolgere attivita' diverse da quelle
relative agli undici settori tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso
articolo.
Gli enti ai quali e' consentito derogare all'anzidetto principio sono i seguenti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6,
lett. e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita' assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Gli enti sopra elencati hanno facolta' di svolgere anche attivita' non riconducibili fra
quelle proprie dei settori elencati art. 10, comma 1, lett.a), come definiti nei paragrafi
precedenti, e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente cioe' limitatamente alle
attivita' svolte nell'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale nei
settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione.
Cio' comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario
previsto in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n.460
del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a
condizione che per tali attivita':
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art.20-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall'art. 25, comma 1
del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili);
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10 del
decreto legislativo n.460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello
stesso art. 10, nonche' l'onere della comunicazione imposto dall'art. 11 dello stesso
decreto.
Ai fini dell'applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi
presenti anche le norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto
presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato
nel supplemento ordinario n.210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n.241 con il
quale e' stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti "non
sono..... applicabili.... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione,
struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non puo' dunque
richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni
caso dello statuto, ne' la conformita' del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle
prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private".
Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della
scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n.460 del 1997.
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
Si ritiene di dover precisare che la riconducibilita' nella categoria soggettiva delle
ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e,
quindi, sulla commercialita' o meno dell'attivita' di fatto dallo stesso svolta.
Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell'ente come
organizzazione non lucrativa di utilita' sociale i requisiti esclusivamente stabiliti art.
10 del decreto legislativo n.460 del 1997 in precedenza descritti.
Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle ONLUS le disposizioni dell'art.
87, comma 1, lett. c), e comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nonche' quelle relative alla perdita della qualifica di
ente non commerciale recate dall'art. 111-bis dello stesso Testo Unico, sulle quali sono
stati forniti chiarimenti con la gia' menzionata circolare n.124/E del 12 maggio 1998,
paragrafo 1.
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11
L'art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che:
"1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS.
Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, i
soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita' previste all'articolo 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero
delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in
conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La
predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le
attivita' previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresi'
comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto".
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 10 del decreto legislativo
n.460 del 1997, che intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto
legislativo in esame, devono darne comunicazione, mediante la presentazione dell'apposito
modello, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il
loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo n.460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 6 della
medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella
"sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni;
per i quali, come gia' illustrato nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in
ogni caso ONLUS, il comma 8 art. 10, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma
189, lett. b), della legge n.662 del 1996, ha disposto un'estensione automatica della
soggettivita' fiscale ONLUS.
2.1 Termini di presentazione
L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini entro cui
deve essere effettuata la comunicazione.
a) Organizzazioni di nuova costituzione
Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, in possesso dei
requisiti elencati art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 ed interessate ad
accedere al regime tributario riservato alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione
prescritta dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, entro 30 giorni
dalla data:
- di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo, se in forma di atto pubblico;
- di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di
scrittura privata autenticata o registrata.
b) Organizzazioni gia' costituite
Alle organizzazioni gia' costituite alla data del 1 gennaio 1998 e che a tale data
svolgevano le attivita' previste dall'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997, e' stata riconosciuta la possibilita' di fruire delle
agevolazioni, introdotte a favore delle ONLUS, a decorrere dal 1 gennaio 1998, data di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997.
Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a
condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad
effettuare, ai sensi dell'art. 11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione
Regionale delle Entrate competente.
2.2 Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in esame, per i soggetti
che svolgono la propria attivita' nei settori elencati art. 10, comma 1, lett. a), dello
stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, si configura come un onere, cui assolvimento
costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle ONLUS.
Pertanto, gli enti e le societa' cooperative - ad eccezione, come precisato, delle
organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative
sociali - che abbiano tutti i requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni
introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, in mancanza dell'anzidetta
comunicazione.
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, tenuti ad effettuare la
comunicazione prescritta dall'art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997 entro 30
giorni dalla data dell'atto costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a
decorrere dalla data di costituzione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il
menzionato termine stabilito dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei
benefici fiscali ma ne differisce unicamente la decorrenza alla data di presentazione del
modello di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni gia' costituite alla data del 1 gennaio
1998, come in precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere dei benefici
fiscali introdotti per le ONLUS a decorrere dal 1 gennaio 1998, a condizione che le
anzidette organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art.
11 del decreto legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998.
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio
1998 determina lo slittamento della decorrenza delle agevolazioni, delle quali sara'
possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
2.4 Adeguamento dell'atto costitutivo o dello statuto
L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, come illustrato al paragrafo
1.2, indica espressamente le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi o
negli statuti delle ONLUS.
Per le organizzazioni gia' operanti alla data del 1 gennaio 1998 nei settori di attivita'
individuati dall'art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo in esame, si rende
quindi necessario adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dettate
dal citato art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, al fine di recepire le clausole
statutarie richieste dalla nuova normativa in materia di ONLUS.
Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato
unitamente alle stesse con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17
del 22 gennaio 1998, e' stato precisato che le organizzazioni gia' operanti alla data del
1 gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 11 in
esame, possono fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997
adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il termine del 30 giugno 1998.
Si precisa che entro il 30 giugno 1998 e' sufficiente che lo statuto o l'atto costitutivo,
conformi alle disposizioni art. 10 del decreto legislativo in commento, siano approvati
dall'organo assembleare, ancorche' non sia intervenuta, ove richiesta, l'autorizzazione
dell'autorita' di controllo competente.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute art. 10
del decreto legislativo n.460 del 1997, nonche' la mancata definitiva approvazione delle
clausole anzidette, comportano il venir meno, fin dall'inizio, del regime agevolativo
riservato in via esclusiva alle ONLUS.
Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute a darne
comunicazione, entro 30 giorni dall'avvenuto adeguamento, alla Direzione Regionale delle
Entrate competente.
Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione.
2.5 Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997
deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto
ministeriale 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio
1998.
La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, deve essere spedita
mediante raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata all'ufficio postale. La stessa, inoltre, puo' essere consegnata in duplice
esemplare direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente la quale, previa
apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione, ne restituisce uno
per ricevuta.
A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto gia' precisato con
circolare n.82/E del 12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente
effettuate esclusivamente le comunicazioni redatte utilizzando il modello pubblicato nella
menzionata Gazzetta Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla
Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'ente
interessato.
Comunicazione delle variazioni
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni
intervenute che comportano per l'ente la perdita della qualifica di ONLUS.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e
la stessa dovra' essere specificata nel riquadro appositamente previsto.
Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione Regionale competente, entro
trenta giorni, ogni variazione dei dati, gia' forniti in sede di presentazione della
comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame,
eventualmente verificatasi.
2.6 Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione
prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, comporta
l'applicazione, nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi
amministrativi delle ONLUS, di una specifica sanzione, prevista dall'art. 28, comma 1,
lett. b) dello stesso decreto, il cui testo e' il seguente:
"b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste
dall'articolo 11, comma 1".
Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell'ipotesi in cui la ONLUS fruisca
dei benefici fiscali recati dalla Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997 senza
effettuare la prescritta comunicazione.
Nel caso in cui l'ente che abbia tutti i requisiti della ONLUS non si avvalga tuttavia del
regime fiscale di favore anzidetto, nessuna sanzione potra' essere applicata per omessa
comunicazione.
La sanzione fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n.460 del 1997 si applica in ogni
caso per mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica
ONLUS.
3. TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
3.1. Attivita' istituzionali e attivita' connesse
L'art. 12 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel Testo Unico delle
imposte sui redditi l'art. 111-ter che disciplina il trattamento, ai fini delle imposte
sui redditi, delle attivita' svolte dalle ONLUS.
Detta disposizione stabilisce che:
"1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione
delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo
svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di
solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile".
Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attivita' istituzionali indicate al
comma 1, lett.a), art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 intese all'esclusivo
perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale e attivita' connesse.
Le attivita' istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della
commercialita'; conseguentemente tali attivita' sono completamente irrilevanti ai fini
delle imposte sui redditi.
A differenza delle attivita' istituzionali, le attivita' connesse mantengono la natura di
attivita' commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2
dell'art. 111-ter del T.U.I.R., alla formazione del reddito imponibile.
Il diverso trattamento tributario fra attivita' istituzionali e attivita' connesse ha
conseguenze sul piano degli adempimenti contabili prescritti alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale. L'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del
1973, introdotto dall'art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha, infatti, sancito
l'obbligo, limitatamente alle attivita' connesse, della tenuta delle scritture contabili
previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attivita' commerciali (v.
paragrafo relativo alle scritture contabili).
3.2 Altri redditi
Occorre premettere che l'art.26 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone:" alle
ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non
commerciali".
Cio' comporta che per le ONLUS il reddito complessivo si determina, a norma dell'art. 108
del T.U.I.R, sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie
reddituali (redditi fondiari, di capitale, d'impresa e redditi diversi).
Pertanto, poiche' le agevolazioni recate dall'art.111-ter del T.U.I.R. interessano
esclusivamente il reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate all'IRPEG relativamente
alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi.
3.3. Societa' cooperative
Si fa presente che le disposizioni in esame recate dall'art.111-ter del T.U.I.R. non si
applicano alle societa' cooperative, ivi comprese le cooperative sociali.
Cio' si rileva dalla formulazione letterale del comma 1, dell'art.111-ter anzidetto che,
utilizzando la locuzione "ad eccezione delle societa' cooperative", esclude
espressamente dal regime di decommercializzazione delle attivita' istituzionali tutte le
cooperative, senza ulteriori distinzioni fra societa' cooperative in generale e
cooperative sociali.
Peraltro, il comma 2 dell'art.111-ter, non facendo alcun riferimento ai soggetti
destinatari della disposizione dallo stesso recata, lascia intendere, sulla base di una
interpretazione di tipo logico-sistematico della norma, che gli enti ai quali esso si
riferisce non possono che essere quelli espressamente indicati nel comma 1 dello stesso
art.111-ter, cioe' le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ad eccezione delle
societa' cooperative.
Per queste ultime, ancorche' destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia
di ONLUS, resta applicabile il regime fiscale proprio delle societa' di capitali di cui
all'art.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., fatta salva l'applicabilita', ove ne ricorrano
le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal titolo III
del D.P.R. n.601 del 1973 e dall'art.12 della legge n.904 del 1977.
3.4. Ritenute alla fonte
L'art.16, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha stabilito che:
"Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta
di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600".
Detta disposizione, in sostanza, prevede l'esonero dalla ritenuta del 4 per cento
stabilita dall'art.28 del D.P.R. n.600 richiamato sui contributi corrisposti ad imprese
esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, da regioni, province, comuni ed altri
enti pubblici; si precisa che la disposizione in esame trova applicazione anche nei
confronti delle societa' cooperative ONLUS.
Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale corrisposti alle ONLUS si fa presente che
il comma 2 dello stesso art.16 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha disposto che:
"Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non
si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati".
Poiche' la norma ora citata fa esplicito richiamo "ai redditi di capitale" si
ritiene che la medesima non riguardi le societa' cooperative, ivi comprese le cooperative
sociali, il cui reddito complessivo, in quanto enti di cui all'art.87, comma 1, lett.a)
del T.U.I.R., e' formato da un'unica categoria reddituale, quella del reddito d'impresa.
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali,
anche non residenti, societa' ed enti commerciali non residenti
L'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l'art.13-bis del T.U.I.R.,
recante la disciplina delle "detrazioni per oneri", con l'aggiunta, al comma 1,
della lett. i-bis), la cui formulazione e' la seguente:
"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai
soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui
all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
Il comma 3, del predetto art.13-bis del T.U.I.R., concernente la detraibilita' degli oneri
sostenuti dalle societa' semplici, e' stato modificato come segue:
"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti
dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini dell'imputazione del
reddito.".
Per le societa' semplici le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, da parte dei
singoli soci, in proporzione ai redditi ad essi imputati sulla base della loro quota di
partecipazione agli utili della societa' come previsto dal comma 1, dell'art.5 del
T.U.I.R..
L'art.110-bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, e' stato modificato al fine di ricomprendere tra tali
oneri anche quelli recati dalla lett. i-bis), aggiunta al comma 1 dell'art.13-bis del
T.U.I.R..
Pertanto, il comma 1, dell'art.110-bis del T.U.I.R., come modificato dall'art.13 del
decreto legislativo n.460 del 1997, e' il seguente:
"1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo
pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma
1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione
l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di
un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.".
Ai fini della disciplina delle detrazioni d'imposta spettanti per gli oneri sostenuti da
societa' ed enti commerciali non residenti, e' stato modificato il comma 2-bis,
dell'art.113, del T.U.I.R., aggiungendo tra gli oneri detraibili ivi previsti quelli di
cui alla citata lett. i-bis), del comma 1, dell'art.13-bis del T.U.I.R. Il testo, come
riformulato, e' il seguente:
"2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)
del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'art.110-bis, comma 1,
ultimo periodo.".
Per la detrazione d'imposta relativa agli oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, e' stato modificato l'art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo
e' il seguente:
"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)
del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri
non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il
reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'art.110-bis, comma 1, terzo
periodo.".
In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto precisato che, sebbene il terzo periodo
del comma 1, dell'art.110-bis del T.U.I.R., stabilisca che nel caso "di rimborso
degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel
quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento
dell'onere rimborsato", tale percentuale deve essere correttamente intesa nella
misura del 19 per cento. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che la
disciplina relativa alle ONLUS si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998 e che da questa
stessa data la percentuale di detrazione degli oneri di cui trattasi, precedentemente
fissata nella misura del 22 per cento, e' stata ridotta al 19 per cento, come confermato
con circolare n.3/E del 9 gennaio 1998.
In sostanza, la norma stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda spetta per un
importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a
favore di ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire, sempreche' tali
oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi.
La disposizione recata dall'art.13-bis, comma 1, lett. i-bis), in esame subordina la
detraibilita' delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS ai limiti e alle
condizioni di seguito illustrate.
Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalita' di versamento delle somme
oggetto delle erogazioni liberali cui e' condizionato il diritto alla detrazione.
Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando
uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241,
e cioe' carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La previsione delle anzidette modalita' di versamento trova la propria ratio nella
necessita', da parte dell'amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli
sulle detrazioni in parola, nonche' nell'esigenza di prevenire eventuali abusi.
Il comma 5 dell'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha sancito la non
cumulabilita' tra le detrazioni d'imposta spettanti per le anzidette erogazioni liberali
in favore delle ONLUS, ai sensi dell'art.13-bis, comma 1, lett.1- bis del T.U.I.R., con
gli oneri deducibili, spettanti ai sensi art. 10, comma 1, lett.g), dello stesso T.U.I.R.,
per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organizzazioni non
governative.
La formulazione letterale del comma 5, dell'art.13, del decreto legislativo n.460 del 1997
in esame, e' la seguente:
"5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, prevista art. 10,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e' consentita a condizione che per le
medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.".
Si precisa che laddove la norma surriportata parla di "deducibilita' dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui
alle legge 26 febbraio 1987", la deducibilita' di cui trattasi e' da intendersi
correttamente riferita non al reddito imponibile, bensi' al reddito complessivo.
Precisato quanto sopra, si chiarisce che non e' parimenti consentita, per espressa
previsione del comma 7, dell'art.13, dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, la
cumulabilita' tra la detrazione d'imposta spettante ai sensi dell'art.114, comma 1-bis,
del T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, con gli oneri
deducibili, spettanti ai sensi dell'art.114, comma 2-bis, lettere a) e b), del T.U.I.R.,
per le erogazioni a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e
fondazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela
del patrimonio ambientale e quelle a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale, nonche' gestita
da associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, effettuate per sostenere
attivita' finalizzate alla conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dei
predetti ambiti protetti.
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e societa'
L'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l'art.65, comma 2, del
T.U.I.R., aggiungendo, tra l'altro, la seguente lettera:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;".
La norma in esame sancisce la deducibilita' dal reddito d'impresa delle erogazioni
liberali in denaro in favore delle ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di
lire o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.
La deducibilita' di tali oneri non e' consentita se il soggetto erogante usufruisce per le
medesime liberalita' delle deduzioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo art.65,
comma 2, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto o finalita' di ricerca scientifica (lett.a)) o per le erogazioni
liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica (lett. b)).
4.3 Erogazioni liberali in natura
Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in
favore delle ONLUS, introdotta per la prima volta nell'ordinamento tributario dall'art.13
del decreto legislativo n.460 del 1997 in esame.
Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste in primo luogo nell'art.13, comma 1,
lett. b), che ha aggiunto al comma 2, dell'art.65 del T.U.I.R., anche la seguente
lett.c-septies):
" c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite
del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi.".
La disposizione prevede la deducibilita' dal reddito d'impresa delle spese sostenute per
lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS. E'
riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilita' delle spese per
prestazioni di lavoro di cui all'art.62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilita' di
"prestare" i propri dipendenti ad una ONLUS beneficiando di un'ulteriore
deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute
dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla
dichiarazione dei redditi. La deducibilita' e' ammessa sempreche' si tratti di lavoratori
assunti a tempo indeterminato.
I commi 2 e 3, dello stesso art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, recano le
seguenti disposizioni concernenti le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite
di beni:
"2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa all'usuale eliminazione
del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da
quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La cessione gratuita di tali beni,
per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni
di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai
fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies, del predetto testo
unico.".
In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura,
recano una speciale disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell'art.53, comma 2,
del T.U.I.R., il quale considera ricavi, fra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa stessa.
In particolare e' consentito alle imprese di cedere alle ONLUS, gratuitamente e senza
alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal
circuito commerciale. Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate
alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per
difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il
valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo (es. prodotti
prossimi alla scadenza).
Le imprese possono, altresi', cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dell'art.13
in esame, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici
destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' all'ulteriore
condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due
milioni di lire.
Tale costo specifico, d'importo complessivamente non superiore a due milioni di lire,
concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite
di deducibilita' (fino a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato)
previsto dalla nuova lett. c-sexies), dell'art.65 del T.U.I.R..
In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di un bene deve intendersi
quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del
bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad
esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri
beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi
utilizzati, etc.
La possibilita' di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell'art.13 del
decreto legislativo n.460 del 1997, e' subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti
formali previsti dal comma 4 dello stesso art.13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS
beneficiaria:
. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente,
al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo
della comunicazione preventiva;
. dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa,
attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformita' alle
finalita' istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza
dai benefici fiscali per essa previsti;
. annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in
apposito prospetto, della quantita' e qualita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla
cessione dei beni.
Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per
effetto della modifica apportata art.10, n.12, del D.P.R. n.633 del 1972, per la cui
trattazione si rinvia al successivo paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in
materia di imposta sul valore aggiunto.
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
L'art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la disciplina relativa
all'imposta sul valore aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere in
favore delle ONLUS nonche' ad alcune operazioni attive poste in essere da dette
organizzazioni, apportando modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
Le modifiche in parola consistono nell'estendere alle ONLUS particolari disposizioni di
esclusione o di esenzione dall'applicazione del tributo, gia' disposte dal D.P.R. n. 633
del 1972 per operazioni aventi particolare rilevanza sociale, in conformita' alle norme
comunitarie dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.
In particolare la lett.a) del citato art.14 modifica l'art.3, terzo comma, primo periodo,
del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di
operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi,
inserendo dopo le parole: "solidarieta' sociale", le seguenti: "nonche'
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale". A seguito di tale modifica
risultano, quindi, non rilevanti ai fini dell'I.V.A. le prestazioni pubblicitarie volte
alla promozione delle attivita' istituzionali delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale.
La successiva lett. b), del medesimo art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997,
individua le cessioni di beni effettuate in favore delle ONLUS nonche' le attivita' poste
in essere da tali enti che rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi art. 10
del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine vengono modificati i numeri 12), 15),19),20) e
27-ter) del citato articolo 10, inserendo le ONLUS nelle previsioni esentative di
carattere soggettivo ivi disciplinate.
Per effetto della modifica art. 10, n.12) in esame, risultano esenti dall'I.V.A. le
cessioni di beni, previste dall'art.2, n.4), del D.P.R. n.633 del 1972, per le quali
l'imprenditore ha operato la detrazione all'atto dell'acquisto o dell'importazione,
effettuate in favore delle ONLUS.
Si precisa, altresi', che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui
commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa restano comunque escluse dal
campo di applicazione del tributo, ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle
ONLUS, ai sensi dell'art.19-bis1, comma 1, lett. h) e dell'art.2, n. 4, del D.P.R. n. 633
del 1972.
A seguito delle modifiche apportate ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter) art. 10 del D.P.R.
n. 633 del 1972, le esenzioni dall'I.V.A. si estendono alle ONLUS, nei limiti delle
attivita' loro consentite come precisato nel paragrafo 1 relativo ai requisiti per la
qualificazione delle ONLUS.
Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei numeri sopra richiamati sono le seguenti:
- prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati (art. 10,
n. 15);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi
sanitari e vitto (art. 10, n. 19);
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere
anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione
professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di
libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi (art. 10, n 20);
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese direttamente (art. 10, n.27-ter).
Si evidenzia che detta disposizione individua come destinatari delle prestazioni
socio-sanitarie agevolate solo alcuni dei soggetti considerati dall'art. 10, comma 2,
lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997. Tale ultima disposizione ricollega,
infatti, il perseguimento delle finalita' di solidarieta' sociale alla circostanza che le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei confronti della piu' ampia
categoria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari. Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei
confronti di soggetti svantaggiati non menzionati art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n. 633 del
1972 non godono del trattamento di esenzione ivi previsto rimanendo, quindi, assoggettate
ad imposta con applicazione della aliquota ordinaria.
In relazione alle prestazioni di cui al n.27-ter) art. 10 in esame, occorre precisare che
di recente l'art.17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha modificato art. 10,
n.27-ter) del D.P.R. n.633 del 1972.
La previgente formulazione era la seguente:
"27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e
di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo
41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale,
sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".
In forza della modifica apportata dal citato art.17, comma 38, della legge n.449 del 1997,
le parole "sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni e
contratti in genere" sono state sostituite con la parola "direttamente". Ne
consegue che rientrano nella previsione di esenzione in esame le sole prestazioni
socio-sanitarie che le ONLUS rendono ai soggetti appartenenti alle categorie menzionate
nel citato art. 10, n.27 ter), in esecuzione di un'obbligazione contrattuale assunta
direttamente nei confronti dei soggetti interessati. Restano, invece, assoggettate
all'I.V.A., con applicazione della aliquota ordinaria, le prestazioni di cui trattasi rese
dalle ONLUS in favore delle predette categorie di soggetti svantaggiati ma in esecuzione
di contratti d'appalto, convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti
terzi. Ad esempio, resta esclusa dall'esenzione l'ipotesi in cui l'obbligo di rendere la
prestazione socio-sanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti di un Comune committente
del servizio di assistenza socio-sanitaria.
Si rammenta che un'analoga limitazione non e' stata introdotta nel n.41-bis) della tabella
A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione
dell'aliquota del 4% alle prestazioni socio- sanitarie ed educative rese da cooperative
sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in genere. In
riferimento alla richiamata voce n.41-bis) della citata tabella A, verranno forniti
chiarimenti nel paragrafo seguente.
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato,
le organizzazioni non governative e le cooperative sociali
Come chiarito nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, art.
10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997, fa salve le previsioni di maggior
favore per i soggetti considerati automaticamente ONLUS.
La norma acquista particolare rilievo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, poiche' la
convenienza della scelta fra disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale
(legge n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991) e quelle recate
dall'art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997 non risulta immediatamente dal
confronto fra i diversi regimi agevolativi bensi' dall'analisi concreta delle circostanze
in cui il soggetto interessato svolge l'attivita'.
Le disposizioni recate dalla normativa speciale in favore degli enti in argomento sono le
seguenti:
- l'art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991, il quale dispone che le operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni ne'
prestazioni di servizi e pertanto sono escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A.;
- gli artt.14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che alcune operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato e delle associazioni non governative che provvedono al trasporto e alla
spedizione di beni all'estero, in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle
dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto al pari delle importazioni di beni destinati alle medesime
finalita' e che le attivita' di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative
sono da considerarsi attivita' di natura non commerciale;
- l'art.7, comma 3, della legge n.381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella A, parte
seconda, allegata al D.P.R. n.633 del 1972, il n.41-bis), assoggettando all'aliquota del
4% le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali.
Tale voce 41-bis) della Tabella A e' stata oggetto di numerosi interventi modificativi, da
ultimo apportati dall'art.4-bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n.415, convertito dalla
legge 29 novembre 1995, n.507, in base al quale risultano attualmente assoggettate
all'aliquota del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disasattamento e di devianza,
rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale.
Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna applicabile alle cooperative
diverse da quelle sociali di cui alla legge n.381 del 1991, che si qualificano come ONLUS
ai sensi del decreto legislativo n.460 del 1997.
Dette societa' cooperative-ONLUS applicano, infatti, per le suddette prestazioni la
disposizione di cui art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n.633 del 1972, in forza della quale le
prestazioni stesse sono esenti dall'applicazione dell'I.V.A, mentre le cooperative sociali
possono applicare, fra le due, la disposizione di maggior favore, ai sensi del menzionato
articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997.
Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non e'
configurabile come opzione in senso tecnico e quindi non necessita di una comunicazione
agli Uffici secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre
1997, n.442, disciplinante le opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che
il soggetto svolge nell'anno solare. Cio' risponde sia ad esigenze di cautela fiscale, che
richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle
caratteristiche del tributo, essendo l'I.V.A. un'imposta che si determina nell'arco di un
intero periodo d'imposta e non per singole operazioni.
Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda applicare l'aliquota I.V.A.
del 4% ad alcune prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo, ai sensi della
legge n.381 del 1991, non potra' avvalersi nel corso dello stesso anno d'imposta delle
disposizioni esentative previste dal D.P.R. n.633 del 1972, art. 10, n.27-ter), per altre
prestazioni socio-sanitarie, e n.20), per ulteriori prestazioni educative.
Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le organizzazioni non
governative non possono avvalersi, nello stesso anno d'imposta, delle disposizioni recate
dall'art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997 unitamente alle norme dell'art.8, comma
2, della legge n.266 del 1991 e degli articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge
n.49 del 1987, che rispettivamente le riguardano.
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A..
L'art.15 del decreto legislativo n.460 del 1997 contiene una disposizione agevolativa in
materia di osservanza degli obblighi contabili prescritti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi,
mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, le operazioni riconducibili
alle attivita' istituzionali svolte dalle ONLUS elencate dall'articolo 10, comma 1,
lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997.
Sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni
direttamente connesse a quelle istituzionali.
Permane, tuttavia, per tutte le attivita' di natura commerciale, sia istituzionali che
connesse, l'obbligo di emissione della fattura prevista dall'articolo 21 del D.P.R. n.633
del 1972, qualora non ricorrano i presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22
dello stesso decreto, come, si evince dal disposto dell'articolo 15 del decreto
legislativo in esame.
Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate dalle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale, indipendentemente dalla natura istituzionale o meno
dell'attivita' esercitata, dovranno essere osservati gli adempimenti contabili previsti
dal titolo secondo del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n.633 del
1972 e cioe' l'obbligo di registrazione, di liquidazione del tributo, e relative
annotazioni, nonche' quello di presentare le dichiarazioni.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
Il decreto legislativo n.460 del 1997, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose
agevolazioni a favore delle ONLUS in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali,
in conformita' a quanto previsto dall'art.3, comma 189, lett.g) della legge n.662 del
1996.
7.1 Esenzioni dall'imposta di bollo
L'art.17 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nella Tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, relativa agli atti,
documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art.27-bis. Detta
disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli"atti, documenti,
istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS)".
Si sottolinea che l'agevolazione introdotta riguarda le ONLUS sia come enti destinatari
degli atti che come soggetti che li pongono in essere. Poiche' l'elencazione degli atti
esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella
tariffa del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni, non
possono godere del beneficio in parola.
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
L'art.18 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, l'art.13-bis, il quale stabilisce che: "gli atti e provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative".
7.3 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
L'art.19 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo dell'art.3, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai trasferimenti non
soggetti all'imposta, aggiungendo, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica
utilita' "le seguenti", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
Il nuovo testo dell'art.3, comma 1, del testo unico delle imposte sulle successioni e
donazioni risulta, quindi, cosi' formulato:
"Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o
associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo
studio, la ricerca scientifica, l'educazione, nonche' quelli a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
Si precisa che in forza del richiamo all'art.3 del decreto legislativo n.346 del 1990,
contenuto negli artt.1 e 10 del decreto legislativo n.347 del 1990, concernente il testo
unico delle imposte ipotecarie e catastali, l'esenzione e' estesa anche alle imposte
ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti.
7.4 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
L'art.20, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo
dell'art.25, primo comma, lett.c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a
titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole: "pubblica utilita'" le seguenti
", nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. n.643 del 1972,
prevede l'esenzione dall'INVIM" degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche
per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la
donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza,
educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilita', nonche' da
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale".
Evidentemente l'esenzione si riferisce alle donazioni in quanto l'acquisto a titolo
gratuito per causa di morte trova la sua disciplina nel secondo comma dello stesso art.20
del decreto legislativo n.460 del 1997. Con il secondo comma del precitato art.20 viene
introdotta, in favore delle ONLUS, l'esenzione dall'imposta sostitutiva dell'INVIM di cui
all'art.11 del decreto legislativo 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni nella
legge 28 maggio 1997, n.140.
Il testo del secondo comma dell'art.20 del decreto legislativo n.460 del 1997, e' il
seguente:
"L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non e' dovuta dalle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale".
Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo dell'art.11, comma 3, del decreto-legge
n.79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n.140 del 1997:
"In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31
dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di
proprieta', oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per
cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto
valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e,
se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri.
In luogo della dichiarazione di cui all'art.18 del citato decreto n.643 del 1972, i
soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono
adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1,
lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli
interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n.643 del
1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1
gennaio 2003".
Le disposizioni esonerative sopra citate hanno effetto dal 1 gennaio 1998 e quindi si
applicano alle donazioni poste in essere ed alle successioni aperte a decorrere dal 1
gennaio 1998
. 7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
Con l'art.21 del decreto legislativo n.460 del 1997 viene attribuito ai comuni, alle
province, alle regioni nonche' alle province autonome di Trento e Bolzano il potere di
deliberare in favore delle ONLUS riduzioni od esenzioni dal pagamento di tributi di
pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti. Trattasi di un potere
discrezionale esercitabile dall'ente locale con propria deliberazione. Si richiama a tal
fine l'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che disciplina la potesta'
regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie.
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
Con l'art. 22 del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono disposte modifiche al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
In particolare l'anzidetto art.22, alla lett.a), introduce nell'art.1 della tariffa, parte
prima, allegata al menzionato testo unico del 1986, dopo il settimo periodo, un ottavo
periodo cosi' formulato "se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater): lire 250.000" e aggiunge, inoltre, dopo la nota II-ter) dello stesso
art.1 della tariffa, la nota II-quater) che espressamente dispone: "A condizione che
la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per
lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche'
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta".
La lettera b) del medesimo art.22 del decreto legislativo n.460 del 1997 aggiunge, alla
citata tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, l'articolo
11-bis che dispone l'applicazione dell'imposta fissa di lire 250.000 per gli "atti
costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale".
Con le norme sopra riportate viene introdotto a regime, ai fini dell'imposta di registro,
il trattamento agevolato degli atti posti in essere dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale.
In particolare la lettera a) dell'art.22 in esame introduce un trattamento di favore,
consistente nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, pari a lire
duecentocinquantamila, per "i trasferimenti a titolo oneroso della proprieta' di beni
immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di
godimento" nei confronti delle ONLUS, purche' ricorrano le condizioni, di seguito
esplicitate, dettate dalla nota II- quater) della tariffa, parte prima.
Per usufruire del regime di cui si tratta e' fatto obbligo alla ONLUS di rendere nell'atto
di acquisto la dichiarazione di intento dalla quale risulti la volonta' di utilizzare
direttamente il bene acquistato per lo svolgimento della propria attivita'; l'utilizzo
diretto del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto. Il regime
agevolato spetta, quindi, solo nell'ipotesi in cui gli immobili entro due anni
dall'acquisto vengano destinati, in quanto strumentali, allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale dell'organizzazione.
Nell'ipotesi in cui sia stata resa nell'atto di acquisto una dichiarazione d'intento
mendace, ovvero non sia stato realizzato, nel biennio previsto, l'utilizzo diretto del
bene ai fini istituzionali della ONLUS, e' disposta la decadenza dal beneficio tributario
e, quindi, il recupero dell'imposta di registro nella misura ordinaria, nonche'
l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta.
In relazione alla lettera b) dello stesso art.22 del medesimo decreto legislativo n.460
del 1997, si osserva che, in presenza delle condizioni previste, vengono agevolati anche
gli atti costitutivi e gli atti recanti modifiche statutarie delle ONLUS per i quali e'
stabilita l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa.
A tale proposito, considerata la genericita' della previsione normativa, appare evidente
che sono compresi nel regime di favore gli atti sopra individuati che recano, tra l'altro,
conferimenti di proprieta' o di diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili.
Con riferimento al trattamento tributario riservato agli atti costitutivi ed alle
modifiche statutarie si precisa che l'agevolazione compete anche prima dell'effettuazione
della comunicazione prevista dall'art.11 del decreto legislativo n.460 del 1997 e che
pertanto gli Uffici, in tale ipotesi, sono tenuti successivamente ad accertare che i
soggetti beneficiari del regime di favore abbiano provveduto alla suddetta comunicazione
nei termini prescritti dalla norma secondo quanto precisato nel precedente paragrafo
relativo alle comunicazioni.
L'Ufficio, conseguentemente, provvedera' a recuperare le normali imposte qualora, dai
controlli effettuati successivamente, non risultino rispettate le previsioni dell'art.11
sopra richiamato.
7.7 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
L'art.23 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che:
"1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attivita' spettacolistiche
indicate nella tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.640, svolte occasionalmente dalle ONLUS, nonche' dagli enti associativi di cui
all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' richiamata al comma 1 sia data
comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore
territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti
condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 possa
considerasi occasionale."
La disposizione in esame prevede l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli per le
attivita' spettacolistiche svolte occasionalmente sia dalle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale sia dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Le attivita' spettacolistiche per le quali non e' dovuta l'imposta sugli spettacoli sono
quelle indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.640
del 1972.
L'esenzione spetta a condizione che l'attivita' spettacolistica:
1) sia svolta occasionalmente;
2) sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) sia data comunicazione della attivita' all'ufficio accertatore territorialmente
competente (SIAE) prima dell'inizio della stessa.
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
L'art.24 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha esteso alle ONLUS il regime agevolato
per le lotterie, tombole e pesche di beneficenza gia' previsto per gli enti morali, le
associazioni ed i comitati senza fini di lucro dall'art.40, comma 1 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n.973.
Ai sensi dell'art.40 del regio decreto n.1933 del 1938 come modificato dal decreto
legislativo n.460 del 1997, l'Ufficio delle Entrate, o la Direzione Regionale delle
Entrate ove esso non sia stato ancora attivato, puo' autorizzare, previo nulla osta della
Prefettura:
"1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti
del codice civile, con vendita di biglietti staccati dai registri a matrice in numero
determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di
lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della
provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini
di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile, purche' il prodotto netto di esse sia destinato
a scopi assistenziali, educativi e culturali e purche' i premi non superino
complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere
limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi
per il tramite delle ricevitorie del lotto;
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile,
purche' l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la
somma di lire 100.000.000.".
Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, i soggetti promotori delle suindicate
iniziative devono produrre apposita istanza in carta da bollo all'Ufficio delle Entrate o
alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 90 del
Regolamento sui servizi del lotto (Regio decreto 25 luglio 1940, n.1077).
Si ritiene che sia estensibile anche alle ONLUS, quali soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo n.460 del 1997 a promuovere lotterie, tombole e
pesche o banchi di beneficenza, il disposto del penultimo comma dell'art.40 del
sopracitato regio decreto-legge n.1933 del 1938, introdotto dall'articolo 8 della legge 26
marzo 1990, n.62, che prevede un particolare regime per le tombole i cui premi non
superino complessivamente tre milioni di lire e per le pesche di beneficenza il cui
ricavato non ecceda la somma diL.15.000.000, promosse in occasioni di feste o sagre a
carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse. Dette
manifestazioni sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art.69 del T.U. delle leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.733, e, pertanto, soggette alla
sola autorizzazione amministrativa rilasciata da Comuni ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 24
luglio 1977, n.616.
Per quanto concerne, infine, il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole e pesche o
banchi di beneficenza, si segnala che, a seguito dell'abolizione, per espressa previsione
del comma 3 dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n.449, della tassa di lotteria,
a decorrere dal 1 gennaio 1998, dette iniziative sono assoggettate alla sola ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta, nella misura del 10 per cento del valore dei premi, ai sensi
dell'art.30 del D.P.R. n.600 del 1973. Detta ritenuta non e' dovuta per lo svolgimento di
tombole e pesche di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale.
8. SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS
L'art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, introduce nel D.P.R. 29 settembre 1973,
n.600, l'art.20-bis, il quale, a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle
ONLUS, stabilisce obblighi formali e contabili intesi come strumento di trasparenza ed
efficienza della gestione delle ONLUS medesime.
Il testo dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973 e' il seguente:
"1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle
societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita' le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale,
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le
attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello
indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture contabili
previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell'ipotesi in cui
l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle
attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli atri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la
contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita'
alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' istituzionali e
connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100
milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n.398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle
scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e
delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome
di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n.49 possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di
lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di controllo
sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.".
Le norme riportate, in sostanza, prevedono che le ONLUS, diverse da quelle costituite in
forma di societa' cooperativa, per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri
delle societa' ed enti commerciali, per espressa disposizione legislativa devono
assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, una serie di
adempimenti che di seguito si illustrano.
Il comma 1, lett.a), dell'art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973, dispone nei confronti
delle ONLUS l'obbligo di redigere, relativamente all'attivita' complessivamente svolta,
comprensiva cioe' sia dell'attivita' istituzionale che delle attivita' connesse, scritture
contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le
operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un
apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
ONLUS, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali.
Sostanzialmente in detto documento dovra' essere riportato il bilancio o rendiconto
annuale, richiesto dall'art.10, comma 1, lett.g) del decreto legislativo n.460 del 1997,
opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attivita' svolte dalla
ONLUS.
Le scritture in argomento non necessitano di particolari formalita' di vidimazione o di
bollatura, ma vanno conservate, unitamente alla relativa documentazione ai sensi
dell'art.22 del D.P.R. n.600 del 1973.
Il comma 2, dell'art.20-bis, dello stesso D.P.R. n.600 del 1973, considera assolti gli
obblighi di cui al precedente comma 1, lett.a), qualora la contabilita' della ONLUS consti
del libro giornale, tenuto in conformita' a quanto stabilito all'art.2216 del codice
civile e del libro inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.
Il comma 1, lett.b), dell'art.20-bis in esame, impone alle ONLUS, relativamente alle
attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili
previste dagli artt.14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973.
Trattasi, in definitiva, di una contabilita' specifica concernente le attivita' di cui
all'art.10, comma 5, del decreto legislativo n.460 del 1997. Ovviamente detta contabilita'
non si pone come alternativa agli obblighi sopra illustrati previsti dalla precedente
lett.a), dell'art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973, ma coesiste con gli stessi che, come
sopra accennato, si riferiscono a tutte le attivita', istituzionali e connesse, svolte
dalla ONLUS.
Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1, lett.b), dell'art.20-bis consente alle ONLUS
che conseguono annualmente, in relazione alle attivita' direttamente connesse a quelle
istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire,
rispettivamente per le attivita' di prestazione di servizi e per gli altri casi, di
assolvere gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini
dell'I.V.A. e quelli prescritti per le attivita' connesse ai fini delle imposte sui
redditi, secondo le disposizioni di cui all'art.3, comma 166 della legge 23 dicembre 1996,
n.662.
In particolare, i predetti soggetti possono annotare l'ammontare complessivo, distinto per
aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese
successivo, nei registri previsti ai fini dell'I.V.A. ovvero nell'apposito prospetto
riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del 14
febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare
entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., l'importo
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni indicando
l'imposta detraibile nel registro di cui all'art.25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel
prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997
(circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997).
Un'ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili e' prevista, dal
comma 3 dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, per le ONLUS che nel corso del periodo
d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attivita' istituzionali e di quelle
direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, limite
modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'art.1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n.398 (cioe' con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
relazione alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prez