Bollo Auto - Esenzione

D.P.R. n° 39 del 5 febbraio 1953(*)
Articolo 17 - Esenzioni

 

(omissis)


 Capo III - Delle esenzioni 

Articolo 17. 

Esenzioni permanenti. 


Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: 
a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica; 
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (*a), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; 
c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti (*b) o dal Ministero della marina mercantile; 
d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; 
e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; 
f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; 
f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (*c); 
g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
 h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (*d);
 i) (*e). 


(omissis)

__________ 
(*) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1953, n. 33, S.O. 
(*a) Vedi nota 6 all'art. 15. 
(*b) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (L. 30 gennaio 1963, n. 141). 
(*c) Lettera aggiunta dall'art. 50, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo. (*d) Lettera così sostituita dall'art. 13, L. 21 maggio 1955, n. 463. 
(*e) Lettera abrogata dall'art. 13, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riportato alla voce  (Sviluppo della) Economia nazionale.


 

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