DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  REGIONALE 3 marzo 2006, n. 7/R

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge  Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) ed in particolare gli articoli 13, comma 4, e 15, comma 3 lettera i, che rimandano a regolamento la definizione delle modalità ed i criteri  per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall’elenco regionale previsto dalla legge stessa, nonché la definizione delle procedure per l’impiego del volontariato ai fini dell’applicazione dei benefici di legge e per la gestione dei conseguenti adempimenti amministrativi;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 8 del 9 gennaio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale Giunta regionale – Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso nella seduta dell’8 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 febbraio 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 27 febbraio 2006 che approva il regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

 

EMANA

il seguente Regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali e censimento delle organizzazioni

 

Art. 1

Oggetto

In attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), il presente regolamento disciplina:

a) il censimento delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, di seguito denominate “organizzazioni”, l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 67/2003, nonché le ipotesi di cancellazione dall’elenco medesimo;

b) le modalità di collaborazione tra le istituzioni del sistema regionale di protezione civile e le organizzazioni;

c) il procedimento per l’applicazione dei benefici  conseguenti all’impiego dei volontari delle organizzazioni;

d) le modalità di partecipazione dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) e di altri soggetti diversi dalle organizzazioni alle attività di protezione civile nell’ambito del territorio regionale.

 

Art. 2

Finalità del censimento

1. Il censimento delle organizzazioni e la conseguente iscrizione nell’elenco regionale, di seguito denominato “elenco”, hanno le seguenti finalità:

a) individuare le risorse operative e professionali del volontariato toscano funzionali alla gestione delle attività di protezione civile nel corso o in previsione di una situazione di emergenza;

b) favorire il coordinamento delle risorse tra loro e con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell’emergenza;

c) verificare le esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale in termini di professionalità e mezzi, per indirizzare l’attività di promozione del sistema medesimo da parte della Regione e degli enti locali;

d) individuare le sezioni operative delle organizzazioni di volontariato definite ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente regolamento, si definiscono  “sezioni operative” le strutture organizzative dedicate ordinariamente all’esercizio di attività di protezione civile e che, in base alle disposizioni interne dell’organizzazione medesima, sono dotate di autonomia di attivazione e gestione per gli interventi di protezione civile.

 

Art. 3

Dati oggetto del censimento

1. Il censimento evidenzia per ciascuna delle organizzazioni:

a) le sezioni operative, le unità di intervento attivabili per ciascuna sezione e la loro capacità tecnico operativa;

b) il settore di intervento nel quale ciascuna sezione opera;

c) l’ambito territoriale prevalente di operatività;

d) i rischi compresi nella copertura assicurativa per l’attività di protezione civile ed i relativi massimali;

e) le condizioni di sicurezza assicurate ai volontari, tra cui, in particolare, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l’eventuale verifica dell’idoneità fisica alle attività da svolgere ove prevista dalle disposizioni vigenti e le iniziative di formazione;

f) i rapporti convenzionali in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo o di altre attività ad esse connesse.

2. Qualora le sezioni operative siano localizzate nell’ambito dello stesso comune, il censimento evidenzia un’unica sezione di riferimento per l’intero ambito comunale.

3. Le organizzazioni che hanno rapporti convenzionali con le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) per il servizio di trasporto sanitario forniscono solo i dati relativi alle risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle oggetto di convenzione con le aziende USL.

4. Le organizzazioni che hanno rapporti convenzionali con la Regione e gli enti locali per lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), forniscono solo i dati informativi ulteriori rispetto a quelli già in possesso della Regione e contenuti nell’archivio previsto dal piano antincendi boschivi regionale.

 

Capo II

Elenco delle organizzazioni

 

Art. 4

Requisiti per l’inserimento nell’elenco

1. Sono inserite nell’elenco, previa presentazione della domanda di cui all’articolo 7, le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) che:

a) esercitano ordinariamente attività di protezione civile tramite una o più sezioni operative;

b) sono titolari, per lo svolgimento dell’attività di protezione civile, di polizza assicurativa conforme a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato);

c) assicurano ai volontari impegnati nell’attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere.

2. Sono altresì inserite nell’elenco le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato che operano nell’ambito del soccorso sanitario.

3. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, la Giunta regionale può individuare, con deliberazione, i rischi e i massimali minimi della copertura assicurativa nonché gli strumenti per assicurare le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di protezione civile da parte dei volontari.

 

Art. 5

Struttura dell’elenco

1. L’elenco è articolato in una parte regionale, dove sono riportate le organizzazioni che esercitano attività di rilievo regionale e in dieci parti provinciali, dove sono riportate le altre organizzazioni.

2. Le attività di rilievo regionale sono definite con decreto del dirigente della struttura regionale competente in base ai seguenti criteri:

a) alta specializzazione professionale;

b) specificità delle risorse strumentali in dotazione;

c) altri elementi che evidenziano l’opportunità di un utilizzo coordinato, in emergenza, a livello regionale.

3. Ove l’organizzazione svolga altre attività di protezione civile oltre a quelle di rilievo regionale definite ai sensi del comma 2, è iscritta nella parte regionale dell’elenco con la sezione che esercita l’attività di rilievo regionale e nelle parti provinciali per le restanti attività.

4. Ove l’organizzazione abbia sezioni operative in più province, ogni sezione è inserita nella parte provinciale di competenza.

 

Art. 6

Gestione dell’elenco

1. La Regione provvede alla gestione dell’elenco.

2. Nell’ambito dell’attività di gestione la Regione:

a) riceve le domande di iscrizione, forma l’elenco e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

b) verifica la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4, con particolare riferimento alla copertura assicurativa;

c) aggiorna i dati informativi oggetto del censimento e l’attività svolta dall’organizzazione;

d) inserisce tutti i dati oggetto del censimento e loro variazioni in un archivio all’uopo costituito e provvede ad integrare i dati di tale archivio con i dati dell’archivio previsto dal piano antincendi boschivi regionale di cui all’articolo 70 della l.r. 39/2000.

3. Alle attività di gestione e in particolare alla verifica di cui al comma 2, lettera b) partecipano anche i comuni e le province. A tal fine comuni e province redigono:

a) una specifica valutazione sugli esiti delle esercitazioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d) della l.r.67/2003, svolte in collaborazione con le organizzazioni;

b) una relazione annuale circa la collaborazione delle organizzazioni alle attività in emergenza.

4. Le province verificano periodicamente la permanenza delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 28/1993.

5. Per le organizzazioni che operano nell’ambito del soccorso sanitario le attività di cui al comma 2, lettere b) e c) sono svolte dalle aziende USL locali di riferimento.

 

Art. 7

Procedimento per l’iscrizione delle organizzazioni nell’elenco

1. Le organizzazioni che hanno i requisiti di cui all’articolo 4 e che intendono iscriversi nell’elenco presentano domanda alla Regione, forniscono i dati oggetto del censimento.

2. Accertata la sussistenza dei requisiti e la completezza della domanda di cui al comma 1, la struttura regionale competente iscrive l’organizzazione nell’elenco.

3. Le domande delle organizzazioni che hanno un livello regionale di coordinamento sono raccolte dai coordinamenti medesimi e da questi trasmesse alla Regione.

 

Art. 8

Obblighi di informativa delle organizzazioni iscritte nell’elenco

1. Le organizzazioni iscritte nell’elenco sono obbligate a dare tempestiva comunicazione alla Regione di ogni variazione dei dati oggetto del censimento forniti al momento della domanda.

 

Art. 9

Cancellazione dall’elenco

1. Ove, in seguito alle veri. che di cui all’articolo 6, comma 2, risulti il venire meno dei requisiti dell’iscrizione, la Regione provvede d’ufficio alla cancellazione dell’organizzazione dall’elenco.

2. Parimenti la Regione provvede alla cancellazione dall’elenco dell’organizzazione che:

a) o non abbia effettuato le comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 1 in presenza di specifiche e reiterate richieste da parte della Regione;

b) o non abbia assicurato le condizioni di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e);

c) ovvero chieda di essere cancellata dall’elenco.

 

Art. 10

Pubblicità dell’elenco e del censimento

1. L’elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione una volta all’anno.

2. I dati oggetto del censimento sono resi disponibili ai comuni e alle province. I dati relativi alle organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, sono comunicati alle aziende USL.

 

Capo III

Modalità di collaborazione tra le istituzioni del sistema regionale di protezione civile e le organizzazioni

 

Art. 11

Attivazione ed impiego dell’organizzazione e relativi adempimenti amministrativi

1. Ai . ni del presente regolamento si intende:

a) per attivazione, la richiesta di intervento alle organizzazioni da parte degli enti competenti;

b) per impiego, l’utilizzo delle organizzazioni, da parte dell’ente che le ha attivate ovvero da parte dell’ente a supporto del quale è avvenuta l’attivazione.

2. L’ente che attiva le organizzazioni:

a) richiede l’autorizzazione regionale di cui all’articolo 13;

b) raccoglie e verifica la documentazione di spesa  relativa ai rimborsi di cui all’articolo 14 nonché provvede alla relativa liquidazione.

3. L’ente presso il quale le organizzazioni sono state impiegate:

a) certifica il relativo impiego;

b) rilascia l’attestazione di presenza ai singoli volontari;

c) concorre con il soggetto attivante alla raccolta e verifica della documentazione di cui al comma 2, lettera b).

 

Art. 12

Accordi e interventi straordinari

1. La Regione e gli enti locali attivano ed impiegano le organizzazioni di regola sulla base di accordi che

prevedono:

a) le attività prestate dall’organizzazione, con particolare riferimento:

1) al supporto per la gestione delle strutture operative dell’ente;

2) all’attività di prevenzione, di presidio e di primo soccorso in emergenza;

b) le risorse umane e strumentali rese disponibili dall’organizzazione per le attività di cui alla lettera a);

c) le forme di sostegno finanziario da parte degli enti in particolare finalizzate ad assicurare, anche in forma forfettaria, il rimborso delle spese delle organizzazioni per le attività oggetto degli accordi.

2. Ove non abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 1 ovvero per le attività o le risorse non comprese negli accordi medesimi, la Regione e gli enti locali impiegano le organizzazioni in attività di protezione civile e in particolare di soccorso, attivandole in base alle specifiche esigenze di intervento straordinario.

3. Nei casi di cui al comma 2, all’attivazione provvede:

a) la Regione, per le organizzazioni o le sezioni operative iscritte nella parte regionale nonché per quelle iscritte nelle parti provinciali;

b) i comuni e le province, per le organizzazioni o le sezioni operative iscritte solo nella parte provinciale.

4. La Regione e le province, nell’ambito delle funzioni di coordinamento dei soccorsi di cui agli articoli 9 ed 11 della l.r. 67/2003, d’intesa con le organizzazioni definiscono le modalità idonee a garantire il coordinamento in ambito regionale e provinciale dell’attivazione e dell’impiego delle organizzazioni, anche tenuto conto

degli accordi di cui al comma 1.

5. Per le attività di soccorso sanitario, gli accordi di cui al comma 1 e le attivazioni di cui al comma 2 sono di competenza delle aziende USL di riferimento, che provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

 

Capo IV

Procedimento per l’applicazione dei benefici conseguenti all’impiego dei volontari

 

Art. 13

Autorizzazione regionale

1. L’autorizzazione prevista all’articolo 14, comma 2, della l.r.67/2003 è rilasciata dalla Regione su richiesta dell’ente locale attivante. Nella richiesta è indicato il nome dell’organizzazione o della sezione operativa coinvolta, il tipo di attività e il numero dei volontari impiegati.

2. Per attività di soccorso connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, la richiesta di autorizzazione può essere integrata con le indicazioni di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla comunicazione.

3. Per l’organizzazione e la partecipazione ad esercitazioni di protezione civile, per la partecipazione alla attività di elaborazione dei piani di protezione civile e di formazione teorico – pratica o comunque nelle ipotesi di attività programmate, la richiesta deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di inizio dell’iniziativa e deve indicare, oltre quanto previsto al comma 1, i volontari interessati all’applicazione dei benefici e il periodo di impiego.

4. Ove le attività dei comma 2 e 3 siano oggetto di accordo ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e siano disciplinate nei piani locali di protezione civile adottati dall’ente ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 67/2003, l’autorizzazione può essere rilasciata annualmente. L’ente deve presentare richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Nel caso di cui al comma 4, l’ente locale deve comunque comunicare alla Regione l’attivazione effettuata, specificando l’organizzazione o la sezione operativa coinvolta nell’attività di protezione civile, il numero dei volontari impiegati ed il relativo periodo d’impiego.

La mancata comunicazione di cui al presente comma comporta la revoca dell’autorizzazione annuale.

6. Nel caso di esercitazioni o attività formativa promosse dalle organizzazioni di volontariato, l’autorizzazione è richiesta da queste ultime per il tramite dell’ente locale competente per l’ambito di riferimento dell’iniziativa. L’ente locale provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti l’autorizzazione. Nel caso in cui l’iniziativa ha carattere regionale, agli adempimenti amministrativi provvede la Regione.

 

Art. 14

Benefici riconosciuti alle organizzazioni

1. Ove non sia stabilito il rimborso forfettario di cui all’articolo 12, comma 1, ai sensi dell’articolo 14 della 7 l.r. 67/2003 sono oggetto di rimborso le spese di viaggio, ivi compreso il carburante relativo agli automezzi usati dalla organizzazione autorizzata. Il rimborso del carburante è effettuato sulla base del chilometraggio percorso e della documentazione di spesa coerente con lo stesso.

2. Per i viaggi in nave o ferrovia, il rimborso delle spese su presentazione del relativo documento di viaggio, è ammesso al costo della tariffa più economica.

L’uso del mezzo aereo è ammesso solo per specifiche esigenze e sulla base di preventivo nulla osta dell’ente attivante. Il rimborso delle spese relative all’uso del mezzo aereo, comunque al costo della tariffa più economica, può essere effettuato a valere su risorse regionali solo qualora il viaggio abbia ricevuto il nulla osta della Regione.

3. Sono oggetto di rimborso, anche parziale, le spese sostenute per il reintegro di attrezzature e mezzi danneggiati o perduti nello svolgimento delle attività di protezione civile per cui è stato autorizzato l’impiego del volontariato. Tali spese sono rimborsate solo se il reintegro è direttamente conseguente all’attività svolta ossia il danno o la perdita sono avvenuti nel corso dell’attività e direttamente a causa di quest’ultima; in ogni caso sono esclusi i danni da incidente stradale.

4. Le richieste di cui al comma 3, sono valutate sulla base di idonea documentazione:

a) attestazione dell’ente impiegante;

b) eventuale certificazione rilasciata da autorità di pubblica sicurezza o altra autorità competente;

c) giustificativi di spesa.

5. Possono costituire altresì oggetto di rimborso, anche in forma parziale, spese indispensabili per lo  svolgimento della attività di protezione civile previo nulla osta dell’ente attivante.

6. Il rimborso delle spese è in ogni caso subordinato alla presentazione di idonea documentazione.

 

Art. 15

Benefici per i datori di lavoro dei volontari impiegati in attività di protezione civile

1. Costituiscono oggetto di rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati le somme corrispondenti agli emolumenti versati ai dipendenti che abbiano partecipato, in qualità di volontari, alle attività di protezione civile.

2. Il rimborso delle somme di cui al comma 1 attiene alle competenze ed agli oneri riflessi per i giorni di assenza del lavoratore impegnato in attività di protezione civile.

 

Art. 16

Benefici per i volontari aderenti alle organizzazioni

1. Al volontario lavoratore autonomo appartenente ad organizzazione autorizzata che ne faccia richiesta, è corrisposto il rimborso per mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato. Il calcolo è effettuato sulla base del reddito derivante dall’attività professionale o d’impresa svolta e su trecentosessantacinque giorni o per il numero dei giorni decorrenti dall’inizio dell’attività se inferiore all’anno.

2. Il rimborso previsto al comma 1 è ammissibile a valere su risorse regionali solo per specifiche esigenze e con l’espresso e preventivo nulla osta della Regione.

L’ente deve a tale . ne indicare il nominativo del volontario e la specifica esigenza connessa al suo impiego.

3. E’ ammesso solo eccezionalmente il reintegro, anche parziale, di mezzi privati danneggiati o perduti appartenenti a singoli volontari aderenti ad organizzazioni autorizzate. L’uso del mezzo in questione deve essere stato autorizzato dall’ente attivante in relazione a specifiche operazioni e comunque solo qualora vi sia l’impossibilità da parte dell’ente medesimo di mettere a disposizione propri mezzi di servizio. Ai fini del rimborso restano ferme le condizioni previste all’articolo 14, comma 3.

 

Art. 17

Limiti

1. I benefici di cui al presente Capo si applicano per le attività e nei limiti di importo e temporali per l’impiego del volontariato previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell’articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).

 

Art. 18

Individuazioni degli enti che sostengono gli oneri finanziari

1. Gli oneri . nanziari relativi all’applicazione dei bene. ci di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono a carico dell’ente attivante.

2. Per le attività connesse a situazioni di emergenza in corso o a situazioni di emergenza previste, gli oneri di cui al comma 1 possono essere poste a carico delle risorse regionali, in conformità con quanto previsto dal  regolamento 30 giugno 2004, n. 34/R (Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67).

3. Per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni, ad attività di pianificazione o a corsi di formazione, gli oneri di cui al comma 1 possono essere posti a carico delle risorse regionali nell’ambito delle iniziative promosse per lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile di cui all’articolo 22 della l.r. 67/2003.

 

Capo V

Attivazione del volontariato da parte della Regione

 

Art. 19

Adempimenti amministrativi connessi alla attivazione a supporto

1. Nel caso in cui la Regione attiva il volontariato a supporto di un ente locale, quest’ultimo:

a) entro dieci giorni dalla cessazione dell’attività trasmette alla Regione indicazione circa il periodo di impiego delle organizzazioni di volontariato autorizzate;

b) raccoglie dalle organizzazioni di volontariato la documentazione relativa ai rimborsi di cui all’articolo 14 e ne verifica la completezza e la congruità rispetto alla attività svolta e a quanto previsto nel medesimo articolo;

c) raccoglie le eventuali richieste di rimborso di cui agli articoli 15 e 16.

2. La documentazione di cui al comma 1 lettere b) e c) è trasmessa, con attestazione delle veri. che previste alla lettera b), a cura dell’ente alla Regione entro sessanta giorni dalla cessazione della attività di protezione civile.

3. La Regione procede all’istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2.

 

Art. 20

Adempimenti amministrativi connessi all’impiego del volontariato da parte della Regione

Ove la Regione abbia impiegato direttamente le organizzazioni di volontariato, la medesima provvede alla raccolta e verifica delle richieste di rimborso di cui agli articoli 14, 15 e 16.

 

Capo VI

Partecipazione di altri soggetti alle attività di protezione civile

 

Art. 21

Partecipazione della CRI alle attività di protezione civile

1. La partecipazione della CRI alle attività di protezione civile nell’ambito del territorio regionale costituisce oggetto di un accordo con la Regione, anche al . ne di favorire l’uniformità di trattamento della sua componente volontaristica con quello riconosciuto alle organizzazioni di cui al presente regolamento.

 

Capo VII

Norme finali e transitorie

 

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente responsabile della struttura regionale competente approva la modulistica necessaria all’attuazione del regolamento ed individua le attività di rilievo regionale di cui all’articolo 5, comma 2.

2. Le domande di iscrizione per la prima volta all’elenco regionale del volontariato, sono presentate dalle organizzazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di cui al comma 1.

3. Fino all’approvazione dell’elenco di cui al comma 2 restano in vigore le disposizioni già approvate dalla Giunta regionale nella materia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile così come i relativi provvedimenti attuativi.

4. L’autorizzazione regionale di cui all’articolo 14 della l.r. 67/2003 è necessaria dal momento della prima pubblicazione dell’elenco regionale sul B.U.R.T.

5. Dalla data di approvazione di cui al comma 3, l’iscrizione all’elenco regionale costituisce presupposto per l’espressione del parere previsto all’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), attuativo dell’articolo 18 della legge 225/1992, per l’iscrizione all’elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

6. L’elenco regionale è comunicato al Dipartimento nazionale della Protezione Civile nell’ambito dell’aggiornamento periodico dei dati inerenti le organizzazioni iscritte all’elenco nazionale del volontariato di protezione civile previsto dalla citata normativa statale.

 

Art. 23

Forme associate

1. Ove le funzioni di attivazione ed impiego del volontariato siano organizzate in forma associata, tutti i riferimenti ai comuni contenuti nel regolamento sono da intendersi riferiti all’ente responsabile della gestione associata.

 

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Il Vicepresidente

GELLI

Firenze, 3 marzo 2006