Servizi Sanitari - Regione Toscana
Tabella n°2 alla Legge 22 maggio 2001 n. 25 
"Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario"



ATTREZZATURE TECNICHE E MATERIALE SANITARIO
IN DOTAZIONE ALLE AMBULANZE


Ambulanza Tipo "A" e Tipo "A 1"

Materiale in dotazione

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Descrizione specifica del materiale di consumo:

Elenco attrezzature per le quali è consentita la proporzione minima

Proporzione minima consentita per ambulanze di Tipo "A" e "A1"

 

Numero di
Ambulanze
di Tipo "A" e di tipo "A1"
per Associazione

Numero di
Attrezzature obbligatorie
corrispondenti
per Associazione

1

1

2

2

3

2

4

2

5

3

6

3

7

4

8

4

9

4

10

5

11

5

12

5

13

6

14

6

15

6

16

7

 



 

Ambulanza Tipo "B"

 

Materiale in dotazione

 

Punto 1

Punto 2

Descrizione specifica del materiale di consumo:

Nota n. 1

Il materiale di consumo viene inizialmente fornito dall’Azienda USL e, successivamente, erogato soltanto ai soggetti in possesso dell’autorizzazione al trasporto sanitario che abbiano stipulato, con l’Azienda U.S.L., la convenzione per il trasporto sanitario.

Nota n. 2

Il Coordinamento delle Centrali Operative definirà ulteriormente il materiale così evidenziato: (*)

Nota n. 3

Le apparecchiature elettromedicali e l’impianto elettrico devono essere conformi alle norme tecniche CEI – UNI ed alle direttive europee del settore (in particolare EN 793).

Nota n. 4

Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei dispositivi elettromedicali si applicano i requisiti prescritti dal Decreto Legislativo 12 Novembre 1996, n.615, dal D.M. del 18 Maggio 1999 e dalla Direttiva CEE 54/95.

Nota n. 5

Per quanto riguarda l’impianto di erogazione dei gas medicali deve essere presente apposito impianto di segnalazione esaurimento degli stessi (secondo il D.P.R. 14/01/1997 – requisiti minimi delle strutture sanitarie).

Nota n. 6

Al momento della verifica il richiedente l’autorizzazione dovrà produrre i contratti di manutenzione degli apparecchi elettromedicali.

Nota n.7

Non è consentito lo stoccaggio di farmaci né di presidi medico-chirurgici termolabili all’interno delle ambulanze.

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