Acquisto di un veicolo usato


Se avete deciso di acquistare un'auto o una moto o un altro veicolo usato, dovete presentare la pratica di passaggio di proprietà presso il PRA e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

 

La pratica al PRA

La pratica deve essere presentata all’Ufficio Provinciale ACI della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo.
Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione è stata autenticata da un notaio. 
La documentazione da presentare è la seguente.
Se il veicolo è dotato di foglio complementare:

Se il veicolo è dotato di certificato di proprietà (Cdp):

In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del CdP è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP che può essere richiesto contestualmente al passaggio di proprietà.
In tal caso occorre integrare la documentazione con:

E’ importante che sulla nota o sul retro del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dell’acquirente che del venditore.

 
Passaggio di proprietà a favore di un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’A.I.R.E.)

Se l'acquirente è un cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’ A.I.R.E. occorre produrre al PRA:

Passaggio di proprietà in base all’art. 2688 del codice civile.

Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al PRA.
In questo caso l'effettivo proprietario può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al PRA. 
Anche se si è in possesso del CdP, questo non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l'atto di vendita. 
Andrà pertanto utilizzato il mod. NP - 3, sul quale si dovrà barrare la casella "Iscriz./Trascriz. ex Art. 2688". 
L'atto dovrà essere in forma bilaterale (con firma sia del proprietario non intestatario del veicolo sia dell’acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. 
Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione, che sostituisce I.E.T. e A.P.I.E.T.)

 

Agevolazioni per i portatori di handicap ed esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i motocicli.

La legge finanziaria ha previsto delle agevolazioni da applicarsi alle cessioni di motoveicoli ed autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap. 
Pertanto gli atti di natura traslativa o dichiarativa formati dal 1° gennaio 1998 aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli adattati sono esenti dal pagamento della I.P.T. 
Per godere delle agevolazioni l’interessato deve richiedere espressamente sulla nota di formalità "l’esenzione I.P.T. di cui all’art.8 comma 4 della Legge finanziaria 1998". 
Inoltre per le formalità diverse dalla prima iscrizione , al fine delle verifica della rispondenza della caratteristiche tecniche del veicolo all’indicazione di legge, deve essere allegata alla usuale documentazione anche la fotocopia della carta di circolazione. 
La stessa legge prevede l’esenzione dal pagamento della I.P.T. per i motocicli di qualsiasi tipo. Pertanto, sia per le formalità di prima iscrizione sia per i passaggi di proprietà, l’importo da versare nel momento della presentazione della formalità agli Uffici della Sede Provinciale corrisponde a L. 100.500 ( nel caso di prime iscrizioni o di passaggi di proprietà con allegato il Foglio Complementare) o di L. 80.500 (nel caso di passaggi di proprietà presentati sul Certificato di Proprietà). 
Le pratiche alla Motorizzazione Civile Come già avviene per la prima iscrizione del veicolo, anche dopo un passaggio di proprietà, l’automobilista, deve, oltre che al PRA, recarsi presso uno degli sportelli della Motorizzazione Civile per richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione. 

 

 

Veicolo d'importazione 

Se volete trasferire in Italia un'auto o una moto acquistata all'estero, dovete provvedere dapprima all’immatricolazione del veicolo e successivamente all’iscrizione dello stesso presso il PRA. 
Per poter adempiere a questi obblighi occorre essere in possesso dell'originale (o copia conforme) della carta di circolazione estera da depositare presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile. 
L'immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza CEE Per i veicoli di provenienza CEE non si provvede a collaudo tecnico e le procedure di immatricolazione sono semplificate. 
Dal 1° gennaio 1996 per i veicoli privati (cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) è divenuta obbligatoria l’omologazione CEE, che è valida in tutti gli Stati membri. 
Se si acquista in uno Stato membro un veicolo nuovo con omologazione CEE, si può immatricolarlo in un altro stato membro senza che sia necessario sottoporre il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa le sue caratteristiche tecniche. 
Anche nel caso di acquisto di un veicolo nuovo che non è dotato di omologazione CEE ma di omologazione nazionale, l’immatricolazione ha luogo senza particolari formalità. 
Se invece l’omologazione nazionale è stata ottenuta nello Stato in cui si procede all’acquisto e non in quello di destinazione, si deve soltanto richiedere al rappresentante del costruttore nello Stato di destinazione un certificato attestante che il veicolo è simile al tipo omologato nello Stato di destinazione, salvo che per alcuni dettagli (ad esempio è a tre e non a cinque porte) che non incidano sulla sicurezza: l’immatricolazione sulla base di tale documento deve essere immediatamente concessa.

 

L'immatricolazione di veicoli usati di provenienza CEE

I veicoli usati, quelli, cioè, immatricolati in via definitiva con targa civile in uno stato membro della CEE, dal momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità. 
L’immatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall’autorità del paese da cui il veicolo proviene. 
In base a recenti disposizioni non è più necessario sottoporre il veicolo usato all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) previsti dall’art. 75 del C.d.S. se dalla documentazione risulta la validità dell’ultimo controllo tecnico effettuato all’estero. 
Se quest’ultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova. 
Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo tecnico solo se questo è previsto, alle stesse condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in ragione dell’età del veicolo) per i veicoli già immatricolati nel suo territorio. 
Come regola generale è da tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi all’immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato membro se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita delle persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare e motivare. 
Tuttavia tale favorevole trattamento subisce delle deroghe nei seguenti casi particolari: 

Se, invece, la precedente cancellazione dal PRA è avvenuta "per demolizione" la reimmatricolazione sarà subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza in vigore al momento della richiesta di reimmatricolazione in Italia.
Tale verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione. 
Se la precedente cancellazione dal PRA è avvenuta "per rottamazione", godendo quindi degli incentivi statali, la reimmatricolazione verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia di Finanza.

 

 

L'immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese extracomunitario

Vi rientrano i casi di autovetture, anche nuove di fabbrica, non munite, però, dalla casa costruttrice di dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in Italia in quanto non destinate al mercato italiano. 
In questi casi per poter essere immatricolato il veicolo d’importazione deve essere prima sottoposto a collaudo da parte della Motorizzazione Civile, in modo da ottenerne l’autorizzazione alla circolazione in Italia. 
Se, però, il veicolo può essere ritenuto assimilabile ad un tipo omologato in Italia, allora è sufficiente un controllo della sua corrispondenza al tipo omologato relativamente alle caratteristiche essenziali. 
Si fa anche riferimento a quanto dichiarato dal costruttore (ad es. rispondenza di determinati dispositivi alla normativa CEE) o, in sua vece, da altro soggetto debitamente autorizzato. 
Deve essere cura dell’interessato produrre tutta la documentazione volta a facilitare e snellire la procedura di immatricolazione. Il primo passo da compiere è, quindi, quello di recarsi, munito del certificato di origine rilasciato dalla fabbrica costruttrice e, qualora sia possibile, della dichiarazione di rispondenza alle norme CEE rilasciata dal costruttore, presso gli uffici della Motorizzazione Civile che, a seconda dei casi, procederanno ad un controllo tecnico effettivo oppure semplicemente documentale sul veicolo e, in caso di esito positivo, provvederanno a restituire all'utente la documentazione, completa del proprio visto, e a rilasciare targhe e carta di circolazione, come per ogni nuova immatricolazione. 
L'iscrizione al PRA Con i documenti rilasciati dalla Motorizzazione, occorre successivamente recarsi presso gli uffici del PRA ed effettuare la prima iscrizione del veicolo (considerata, in questo caso, come prima iscrizione di veicolo usato).


 

Il Responsabile del settore è il confratello Gianfranco Gilardi che puoi contattare all'indirizzo: agzpro@mail.omnitel.it

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