Acquisto di un veicolo usato
Se avete deciso di acquistare un'auto o una moto o un
altro veicolo usato, dovete presentare la pratica di
passaggio di proprietà presso il PRA e aggiornare la
carta di circolazione presso gli Uffici della
Motorizzazione Civile.
La pratica al PRA
La pratica deve essere presentata allUfficio
Provinciale ACI della provincia di residenza
dellintestatario del veicolo.
Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60
giorni dalla data in cui la sottoscrizione è stata
autenticata da un notaio.
La documentazione da
presentare è la seguente.
Se il veicolo è dotato di foglio complementare:
mod. NP - 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA);
foglio complementare;
dichiarazione di vendita nella forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata in duplice originale in bollo.
Se il veicolo è dotato di certificato di proprietà (Cdp):
si può utilizzare il CdP sia come nota di presentazione sia per redigere, nellapposito spazio collocato sul retro, la dichiarazione unilaterale di vendita con sottoscrizione autenticata.
Oppure, se non viene utilizzato il CdP, come nota di presentazione o come supporto per redigere latto di vendita, il CdP deve essere comunque presentato in allegato alla seguente documentazione:
mod. NP - 3 (stampato per la presentazione al PRA di questa pratica);
atto di vendita in forma bilaterale (con firma autenticata sia del venditore che dell'acquirente) in duplice originale in bollo.;
In entrambi i casi, se lacquirente è un cittadino italiano nato allestero o un cittadino straniero residente in Italia occorre integrare la documentazione con:
autocertificazione comprovante la residenza,
oppure: copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione,
oppure: certificato di residenza,
oppure: certificato di cittadinanza.
In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del CdP è necessario richiedere
il duplicato del foglio complementare o del CdP
che può essere richiesto contestualmente al
passaggio di proprietà.
In tal caso occorre integrare la documentazione con:
mod NP - 3 (per richiedere il duplicato del foglio complementare o del certificato di proprietà);
denuncia sporta dallintestatario del veicolo, presso gli organi di pubblica sicurezza in originale o copia conforme alloriginale.
E importante che sulla nota o sul retro del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dellacquirente che del venditore.
Passaggio di proprietà a favore di un cittadino italiano
residente allestero (iscritto allA.I.R.E.)
Se l'acquirente è un cittadino italiano residente allestero ed iscritto all A.I.R.E. occorre produrre al PRA:
certificazione di residenza indicante liscrizione allA.I.R.E.,
la circoscrizione consolare di residenza e lindirizzo allestero,
oppure: dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dellart. 3 comma 10 della L. 127/97,
oppure (nel caso in cui lacquirente si presenti personalmente agli sportelli del PRA) il documento di riconoscimento in corso di validità.
Passaggio di proprietà in base allart. 2688 del codice civile.
Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario
del mezzo non sia la persona o la società cui è
intestato il veicolo al PRA.
In questo caso l'effettivo
proprietario può comunque vendere il proprio veicolo ed
ottenere la trascrizione al PRA.
Anche se si è in
possesso del CdP, questo non può essere utilizzato né
come nota di presentazione né per redigere l'atto di
vendita.
Andrà pertanto utilizzato il mod. NP - 3, sul
quale si dovrà barrare la casella "Iscriz./Trascriz. ex
Art. 2688".
L'atto dovrà essere in forma bilaterale (con
firma sia del proprietario non intestatario del veicolo
sia dellacquirente) in duplice originale in bollo e
dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene
effettuata da proprietario non intestatario e la
trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C.
Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al
raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di
Trascrizione, che sostituisce I.E.T. e
A.P.I.E.T.)
Agevolazioni per i portatori di handicap ed esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i motocicli.
La legge finanziaria ha previsto delle agevolazioni da
applicarsi alle cessioni di motoveicoli ed autoveicoli
adattati per la locomozione dei soggetti portatori di
handicap.
Pertanto gli atti di natura traslativa o
dichiarativa formati dal 1° gennaio 1998 aventi per
oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli adattati sono
esenti dal pagamento della I.P.T.
Per godere delle
agevolazioni linteressato deve richiedere espressamente
sulla nota di formalità "lesenzione I.P.T. di cui
allart.8 comma 4 della Legge finanziaria 1998".
Inoltre
per le formalità diverse dalla prima iscrizione , al
fine delle verifica della rispondenza della
caratteristiche tecniche del veicolo allindicazione di
legge, deve essere allegata alla usuale documentazione
anche la fotocopia della carta di circolazione.
La
stessa legge prevede lesenzione dal pagamento della
I.P.T. per i motocicli di qualsiasi tipo. Pertanto, sia
per le formalità di prima iscrizione sia per i passaggi
di proprietà, limporto da versare nel momento della
presentazione della formalità agli Uffici della Sede
Provinciale corrisponde a L. 100.500 ( nel caso di prime
iscrizioni o di passaggi di proprietà con allegato il
Foglio Complementare) o di L. 80.500 (nel caso di
passaggi di proprietà presentati sul Certificato di
Proprietà).
Le pratiche alla Motorizzazione Civile
Come già avviene per la prima iscrizione del veicolo,
anche dopo un passaggio di proprietà, lautomobilista,
deve, oltre che al PRA, recarsi presso uno degli
sportelli della Motorizzazione Civile per richiedere
l'aggiornamento della carta di circolazione.
Veicolo d'importazione
Se volete trasferire in Italia un'auto o una moto
acquistata all'estero, dovete provvedere dapprima
allimmatricolazione del veicolo e successivamente
alliscrizione dello stesso presso il PRA.
Per poter
adempiere a questi obblighi occorre essere in possesso
dell'originale (o copia conforme) della carta di
circolazione estera da depositare presso l'Ispettorato
della Motorizzazione Civile.
L'immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza CEE
Per i veicoli di provenienza CEE non si provvede a
collaudo tecnico e le procedure di immatricolazione sono
semplificate.
Dal 1° gennaio 1996 per i veicoli privati
(cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre
quello del conducente) è divenuta obbligatoria
lomologazione CEE, che è valida in tutti gli Stati
membri.
Se si acquista in uno Stato membro un veicolo
nuovo con omologazione CEE, si può immatricolarlo in un
altro stato membro senza che sia necessario sottoporre
il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa le sue
caratteristiche tecniche.
Anche nel caso di acquisto di un veicolo nuovo che non è
dotato di omologazione CEE ma di omologazione nazionale,
limmatricolazione ha luogo senza particolari formalità.
Se invece lomologazione nazionale è stata ottenuta
nello Stato in cui si procede allacquisto e non in
quello di destinazione, si deve soltanto richiedere al
rappresentante del costruttore nello Stato di
destinazione un certificato attestante che il veicolo è
simile al tipo omologato nello Stato di destinazione,
salvo che per alcuni dettagli (ad esempio è a tre e non
a cinque porte) che non incidano sulla sicurezza:
limmatricolazione sulla base di tale documento deve
essere immediatamente concessa.
L'immatricolazione di veicoli usati di provenienza CEE
I veicoli usati, quelli, cioè, immatricolati in via
definitiva con targa civile in uno stato membro della
CEE, dal momento che sono già stati autorizzati a
circolare in un paese comunitario, hanno i requisiti per
circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità.
Limmatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una
reimmatricolazione sulla base del documento di
circolazione definitivo rilasciato dallautorità del
paese da cui il veicolo proviene.
In base a recenti
disposizioni non è più necessario sottoporre il veicolo
usato allaccertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione (collaudo) previsti dallart. 75 del C.d.S.
se dalla documentazione risulta la validità dellultimo
controllo tecnico effettuato allestero.
Se
questultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo
deve essere sottoposto a visita e prova.
Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo
tecnico solo se questo è previsto, alle stesse
condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in
ragione delletà del veicolo) per i veicoli già
immatricolati nel suo territorio.
Come regola generale è
da tenere presente che gli Stati membri non possono
opporsi allimmatricolazione di un veicolo
precedentemente immatricolato in altro Stato membro se
non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed
alla vita delle persone o per esigenze imperative che
spetta loro precisare e motivare.
Tuttavia tale
favorevole trattamento subisce delle deroghe nei
seguenti casi particolari:
veicoli provenienti da paesi terzi e immatricolati in altro Stato della CE prima della richiesta di immatricolazione in Italia. In questo caso, se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è avvenuta in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile che la Motorizzazione richieda un esame tecnico molto più approfondito;
veicoli cancellati dal PRA in Italia, esportati e immatricolati in altro Stato e per i quali si richiede la reimmatricolazione in Italia. In questo caso se la precedente cancellazione è avvenuta "per esportazione", la reimmatricolazione potrà essere eseguita senza difficoltà.
Se, invece, la precedente
cancellazione dal PRA è avvenuta "per
demolizione" la reimmatricolazione sarà
subordinata alla verifica della esistenza dei
requisiti tecnici e di sicurezza in vigore al
momento della richiesta di reimmatricolazione in
Italia.
Tale verifica sarà eseguita dalla
Motorizzazione.
Se la precedente cancellazione
dal PRA è avvenuta "per rottamazione", godendo
quindi degli incentivi statali, la
reimmatricolazione verrà bloccata e il caso
segnalato alla Guardia di Finanza.
L'immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese extracomunitario
Vi rientrano i casi di autovetture, anche nuove di
fabbrica, non munite, però, dalla casa costruttrice di
dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in
Italia in quanto non destinate al mercato italiano.
In
questi casi per poter essere immatricolato il veicolo
dimportazione deve essere prima sottoposto a collaudo
da parte della Motorizzazione Civile, in modo da
ottenerne lautorizzazione alla circolazione in Italia.
Se, però, il veicolo può essere ritenuto assimilabile ad
un tipo omologato in Italia, allora è sufficiente un
controllo della sua corrispondenza al tipo omologato
relativamente alle caratteristiche essenziali.
Si fa
anche riferimento a quanto dichiarato dal costruttore
(ad es. rispondenza di determinati dispositivi alla
normativa CEE) o, in sua vece, da altro soggetto
debitamente autorizzato.
Deve essere cura
dellinteressato produrre tutta la documentazione volta
a facilitare e snellire la procedura di
immatricolazione.
Il primo passo da compiere è, quindi, quello di recarsi,
munito del certificato di origine rilasciato dalla
fabbrica costruttrice e, qualora sia possibile, della
dichiarazione di rispondenza alle norme CEE rilasciata
dal costruttore, presso gli uffici della Motorizzazione
Civile che, a seconda dei casi, procederanno ad un
controllo tecnico effettivo oppure semplicemente
documentale sul veicolo e, in caso di esito positivo,
provvederanno a restituire all'utente la documentazione,
completa del proprio visto, e a rilasciare targhe e
carta di circolazione, come per ogni nuova
immatricolazione.
L'iscrizione al PRA
Con i documenti rilasciati dalla Motorizzazione, occorre
successivamente recarsi presso gli uffici del PRA ed
effettuare la prima iscrizione del veicolo (considerata,
in questo caso, come prima iscrizione di veicolo usato).
Il Responsabile del settore è il confratello Gianfranco Gilardi che puoi contattare all'indirizzo: agzpro@mail.omnitel.it