I Documenti di Circolazione e di Guida

I Documenti di Circolazione e di Guida 

Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé: 

Chi funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta. 

Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.

Chiunque viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 58.750 a lire 235.000. 
Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire 35.250 a lire 141.000. 
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 587.550 a lire 2.350.000. 

 

Tra i documenti che fanno parte della dotazione del veicolo ma non indispensabili alla circolazione c'è il foglio complementare ora sostituito dal certificato di proprietà.

 

Smarrimento, Furto o Distruzione della Carta di Circolazione e delle Targhe 

La carta di circolazione è il documento di identità dell'auto, dove sono riportati tutti i dati di omologazione del modello e i dati di identificazione del veicolo. 

In caso di smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione oppure delle targhe è necessario procedere a una nuova immatricolazione. 

Se l'operazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data riportata sulla denuncia presentata agli organi di Polizia, è necessario presentare: 

Qualora la pratica NON venga presentata dal proprietario, si deve allegare anche: 

La carta di circolazione provvisoria ha validità 30 giorni dalla data riportata dalla denuncia presentata in allegato. 
Dopo 30 giorni dalla data della denuncia, se la carta di circolazione dichiarata smarrita o rubata oppure le targhe non sono state ritrovate, per ottenere il nuovo documento o le nuove targhe bisogna consegnare il modulo 2119, completo di allegati, della carta di circolazione provvisoria, delle targhe (se possibile) e della ricevuta del versamento su c/c: - 121012 L. 53.550 (per gli autoveicoli) - 121012 L. 26.850 (per i motoveicoli) - 121012 L. 28.800 (per i rimorchi) 

Chi circola senza carta provvisoria di circolazione è soggetto a sanzione amministrativa da 108 a 432 mila lire e al fermo del veicolo fino al rilascio della carta. 

La nuova targatura dovrà essere registrata al Pra come se si trattasse di un veicolo nuovo con la medesima procedura eccetto che non occorre restituire il vecchio foglio complementare o il certificato di proprietà e che non si pagano le imposte di trascrizione poiché l'intestatario non cambia.

 

Smarrimento, Furto o Distruzione del Certificato di Proprietà o del Foglio Complementare 

Nel caso di smarrimento, furto o distruzione del foglio complementare o del certificato di proprietà occorre presentare subito denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. 
Poi si richiede al Pra il rilascio di un duplicato presentando apposito modulo con firma autenticata cui va allegato l'originale o copia autenticata della denuncia di furto presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza.

 

Esposizione dei contrassegni per la circolazione 

È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e sui motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria. 
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo purché abbiano con sé i contrassegni stessi. 
Chiunque viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 35.250a lire 141.000.


 

Il Responsabile del settore è il confratello Gianfranco Gilardi che puoi contattare all'indirizzo: agzpro@mail.omnitel.it

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