La Patente di Guida
Come ottenere la Patente Internazionale
La Patente per la Moto
Come ottenere la patente di guida
Per la guida di veicoli occorre essere idonei per requisiti psico-fisici (art.119 Codice della Strada) e morali (art. 120 C.d.S.), oltre ad aver compiuto l'età minima prescritta(art.115 C.d.S.) per la categoria di patente richiesta.
Non può ottenere la patente di guida chi è affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire la guida in sicurezza, né chi è considerato socialmente pericoloso.
L'accertamento dei requisiti psico-fisici spetta a un medico facente parte del Servizio Sanitario come il medico dei servizi di base, oppure il medico militare, il medico delle Ferrovie dello Stato, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, del ministero del Lavoro o della Previdenza Sociale (art.119 C.d.S.).
Il certificato non deve riportare data anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda.
Categoria A
Per conseguire la patente di categoria "A1" occorre aver compiuto il 16° anno di età, il 18° per la A, e presentare domanda su apposito modulo MC 2112 MEC all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile corredata da:
certificato di residenza in bollo da L. 20.000 (o autocertificazione) e fotocopia del medesimo;
certificato medico rilasciato da un medico autorizzato (comma 2 art.119 del C.d.S) in bollo da L.20.000 con fotografia e fotocopia del medesimo;
due foto formato tessera da applicare sul modello di domanda (uguali a quella applicata sul certificato medico, a capo scoperto);
certificato penale (se il richiedente è minorenne);
attestato di versamento di L. 40.000 sul c/c postale n.4028 e di L.20.000 sul c/c postale n.9001, su appositi moduli da ritirare presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile;
documento di identità, in visione.
I candidati maggiori di anni 21 devono allegare la fotocopia integrale e leggibile in ogni sua parte della carta di circolazione del motociclo che utilizzeranno alla prova pratica di guida.
A chi ha fatto domanda viene rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida e il candidato deve presentarsi alla prova pratica di guida (previa prenotazione entro e non oltre il quinto giorno precedente la data della prova ed entro i termini di validità della autorizzazione di guida), allegando al modello MC211MEC originale e fotocopia della ricevuta del versamento di L. 70.000 sul C.C.P. n. 8003, intestato all'Ufficio del Registro TASSA CC.GG. - ROMA riportando sul retro del bollettino nell'apposito spazio riservato alla causale: "Tassa dovuta per l'anno di primo rilascio".
Superati gli esami teorici e pratici, per il rilascio della patente occorre presentare alla Prefettura della provincia di residenza:
domanda in carta da bollo da L. 20.000 indirizzata alla Prefettura stessa;
una marca da bollo da L.20.000.
Categoria B
Per conseguire la patente di categoria "B" bisogna aver compiuto il 18° anno di età e presentare domanda (su apposito modulo MC 2112 MEC) all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, corredata da: come per la patente "A" ed inoltre la fotocopia della patente "A" eventualmente posseduta.
Superati gli esami teorici e pratici, previa prenotazione, per il rilascio della patente occorre presentare alla Prefettura della provincia di residenza:
una domanda in carta da bollo da L.20.000 indirizzata alla Prefettura;
una marca da bollo da L.20.000;
attestato di versamento di L. 70.000 (tassa annuale) sul c/c postale n.8003 intestato all'ufficio del Registro Concessioni governative;
consegnare l'eventuale patente "A" già posseduta.
Categoria C
Per conseguire la patente "C" bisogna aver compiuto il 18° anno di età, aver conseguito la patente di categoria "B" da almeno 6 mesi (comma 6 art.116 del C.d.S.), presentare domanda (su apposito modulo MC 2112 MP) all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile corredata da: come ai precedenti punti per la patente "A" ed inoltre la fotocopia della patente "B" posseduta recando in visione l'originale.
Superati gli esami teorici e pratici, per il rilascio della patente occorre presentare alla Prefettura della provincia di residenza tutta la presentazione prescritta per il rilascio della patente di categoria "B" (vedere categoria "B").
Categoria D
Per conseguire la patente di categoria "D" occorre aver compiuto il 21° anno di età, aver conseguito la patente di categoria "B" da dodici mesi, presentare domanda su apposito modulo all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, corredandola con i seguenti documenti: vedere categoria "C", anche per quanto concerne il rilascio da parte della Prefettura competente.
Categoria E
Per ottenere l'estensione alla categoria "E" si segua la stessa procedura indicata per la categoria "C" per autoveicoli di massa complessiva sino a 7,5 t, ovvero per la categoria "D" per autoveicoli di massa superiore.
L'Autorizzazione per Esercitarsi alla Guida
Viene rilasciata dopo aver presentato la domanda per sostenere l'esame per la patente ed è valida sei mesi.
Consente di esercitarsi sui veicoli appartenenti alla categoria per la quale è stato richiesto l'esame, purché al fianco si trovi in qualità di istruttore persona di età non superiore a 65 anni (60 se il veicolo utilizzato non è munito di doppi comandi per il freno e la frizione), munita di patente valida per la stessa categoria (o superiore) conseguita da almeno dieci anni.
Dopo 1 mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida (foglio rosa) ed entro i 6 mesi di validità dell'autorizzazione stessa si può sostenere l'esame, diviso in prova cognitiva e prova pratica.
Nel periodo di validità si può ripetere una delle due prove d'esame una sola volta.
Chi guida senza autorizzazione ma con una persona a fianco con i requisiti validi da istruttore, è soggetto a sanzione amministrativa da 140 mila a 2.160.000 lire.
Alla stessa sanzione è soggetto l'istruttore.
Chi, autorizzato all'esercitazione, guida senza avere a fianco persona in funzione di istruttore, è soggetto a sanzione amministrativa da 140 mila a 2.160.000 lire e al fermo del veicolo per 3 mesi.
Le esercitazioni su motocicli sui quali non possa prendere posto un'altra persona in funzione di istruttore oltre al conducente sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione amministrativa da 108 a 432 mila lire.
Gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno a fondo bianco retroriflettente con la lettera P maiuscola in nero. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione amministrativa da 108 a 432 mila lire.
La Validità delle Patenti di Guida
Categoria A
Valida per: motocicli con o senza sidecar dopo i 21 anni.
Sottocategoria A/1 per motocicli leggeri, con cilindrata non superiore a 125cc e potenza massima di 11 kW/h (15CV) ottenibile a 16 anni. Consente anche la guida di quadricicli (equiparati ai tricicli) con massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 se destinati al trasporto merci), potenza massima di 15 kW/h, velocità massima di 80 km/h e con soli due posti. Età minima : 16 anni
La validità della Patente per Guidare la Moto varia a seconda dell'età del patentato, della data di conseguimento e del tipo di patente. validità dieci anni (cinque anni se speciale, rilasciata a mutilati o minorati fisici) oltre il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni; oltre il settantesimo anno di età sono valide per tre anni;
Categoria B
Valida per: autoveicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate e sino a 9 posti a sedere complessivi. Possibilità di traino di un rimorchio con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. Età minima: 18 anni. validità dieci anni (cinque anni se speciale, rilasciata a mutilati o minorati fisici) oltre il cinquantesimo anno di età è valida per cinque anni; oltre il settantesimo anno di età è valida per tre anni;
Categoria C
Valida per: autoveicoli per trasporto cose di massa superiore a 3,5 tonnellate. Possibilità di un rimorchio inferiore a 750 kg. Età minima: 18 anni. validità cinque anni fino a 65 anni di età; oltre i 65 anni, validità biennale con certificato C.M.L.(Commissione Medica Locale); Categoria C+E Valida per: come categoria C con rimorchio di massa superiore a 750kg. Età minima : 18 anni. validità cinque anni fino a 65 anni di età; oltre i 65 anni, validità biennale con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale);
Categoria D
Valida per: autobus con più di 9 posti complessivi. Possibilità di rimorchio di massa inferiore a 750kg. Sottocategoria D/1 per piccoli autobus con più di 9 posti ma meno di 16 posti complessivi. Età minima: A 21 anni. validità cinque anni; validità sino a 60 anni di età. Tale limite può essere elevato sino a 65 anni, con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale) anno per anno.
Categoria D + E
Valida per: autobus con più di 9 posti complessivi. Possibilità di rimorchio di massa superiore a 750kg. Sottocategoria D/1 per piccoli autobus con più di 9 posti ma meno di 16 posti complessivi. Età minima: 21 anni. validità cinque anni; validità sino a 60 anni di età. Tale limite può essere elevato sino a 65 anni, con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale) anno per anno.
La patente C è valida anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente B.
La patente D è valida per la guida dei veicoli per cui è richiesta la patente B o C.
Chi guida con patente scaduta è soggetto a sanzione amministrativa da 216 a 864 mila lire e a sanzione accessoria del ritiro della patente, inviata alla Prefettura di competenza e ottenibile dopo la presentazione di certificato medico.
Il Rinnovo della Patente
Per il rinnovo della validità occorre presentare alla Prefettura della Provincia di residenza domanda in bollo da 20.000 lire, ricevuta di versamento di lire 10.000 sul c/c postale 9001 intestato alla Direzione generale della Motorizzazione civile - diritti - Roma con allegato un certificato medico in bollo da 20.000 lire attestante l'esito favorevole della visita medica effettuata presso i medici appartenenti ai Corpi Militari, alle USSL o ai Ministeri dell'Interno, della Sanità e del Lavoro.
La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile che trasmette per posta al titolare della patente un tagliando adesivo di convalida da applicare sulla patente stessa.
Nell'attesa del tagliando non si può guidare all'estero, ma soltanto in Italia con la copia del certificato rilasciato da chi ha eseguito la visita.
Non possono essere sottoposti a visita medica i conducenti che non esibiscano ricevuta dei versamenti in c/c postale degli importi dovuti per la conferma della validità della patente.
I Limiti per i NeoPatentati
Categoria A
Per 3 anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età i titolari di patente A non possono guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW (34Cv) e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16kW/kg (0,22Cv/Kg).
Categoria B
Per 3 anni dalla data di superamento dell'esame, i titolari di patente B non possono superare la velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle principali strade extraurbane. Il superamento dei limiti comporta una sanzione da 108 mila a 432 mila lire e nella sospensione della validità della patente per un periodo compreso tra 2 e 8 mesi.
Non ci sono limiti se la nuova patente italiana deriva dalla conversione di una patente estera rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea.
Revisione, Sospensione e Revoca
La Revisione della Patente Può essere disposta dagli Uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dal Prefetto: il titolare della patente può essere sottoposto a visita medica locale o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o della necessaria idoneità tecnica o in caso di incidente o in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
L'esito degli esami è comunicato agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.
Chi guida senza sottoporsi agli accertamenti o agli esami è soggetto a sanzione amministrativa da 108 a 432 mila lire e al ritiro della patente.
La Sospensione della Patente
La patente è sospesa a tempo determinato per violazione di una delle seguenti norme di comportamento:
Trasporti eccezionali senza autorizzazione -Veicoli che superano i limiti di sagoma -Veicoli a pieno carico di massa superiore ai limiti -Macchine agricole senza autorizzazione alla circolazione da 15 a 60 giorni
Guida in stato di ebbrezza - Guida sotto effetto di stupefacenti -Cronotachigrafo irregolare o mancanteda 15 a 90 giorni
Circolazione contromano - Guida di veicolo sequestrato - Superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km/h (se recidivi entro i due anni la sospensione va da 2 a 6 mesi) (se neopatentato la sospensione va da 4 a 8 mesi)da 1 a 3 mesi
Circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi -Trasporto merci pericolose senza autorizzazioneda 1 a 4 mesi
Guida di auto con patente non idoneada 1 a 6 mesi
Proseguimento del viaggio nonostante la' diffida
Circolazione sulle corsie di emergenzada 2 a 6 mesi
Omissione di soccorso in incidente con feriti -Guida di veicolo con carta di circolazione sospesada 3 a 12 mesi
Inversione di marcia in autostrada o sulle principali strade extraurbaneda 6 a 24 mesi
Per duplice violazione nel corso di due anni delle norme che regolano l'obbligo di precedenza, i sorpassi, la distanza di sicurezza, il transito ai passaggi a livello e la circolazione su strade di montagnada 1 a 3 mesi
Per duplice violazione nel corso di due anni del divieto di sorpasso tra mezzi pesanti da 2 a 6 mesi
In seguito a incidente
per lesioni colpose da 15 a 90 giorni
per lesioni colpose gravi da 1 a 6 mesi
per aver causato la morte di una persona da 2 a 12 mesi
L'organo di Polizia che accerta la violazione ritira la patente, annotando il provvedimento sul verbale di contestazione, e rilascia un permesso provvisorio valido sino al luogo dove il conducente intende portare il veicolo.
Entro 15 giorni il Prefetto del luogo ove il titolare è residente (o del luogo ove è avvenuta la violazione nel caso in cui il titolare sia residente all'estero) emana l'ordinanza di sospensione indicando il periodo di sospensione che decorre dal giorno del ritiro.
Se il Prefetto lascia scadere il termine dei 15 giorni, il titolare della patente ne può chiedere la restituzione.
Il titolare della patente può opporsi al provvedimento dinanzi al pretore del luogo dove è avvenuta la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso (60 giorni se il titolare risiede all'estero).
Oppure, se la patente è sospesa a tempo indeterminato per perdita dei requisiti fisici e psichici, il ricorso è indirizzato al Ministro dei trasporti, entro 20 giorni dall'ordinanza di sospensione, che provvederà nei 45 giorni successivi al ricorso.
Chi guida durante il periodo di sospensione è passibile di arresto da 1 a 8 mesi, di sanzione amministrativa da 216 mila a 864 mila lire e di revoca della patente.
La patente è riconsegnata al titolare su istanza in carta semplice alla scadenza del termine di sospensione su esibizione, se già notificata, dell'ordinanza di sospensione.
La Revoca della Patente
La patente è revocata dagli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile quando:
il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti psico-fisici
il titolare non risulta più idoneo in sede di revisione
il titolare ha ottenuto la sostituzione della patente italiana con una di uno Stato estero
il titolare non è più in possesso dei requisiti morali, è socialmente pericoloso e può utilizzare la patente per commettere reati.
Se la patente è revocata bisogna rivolgersi all'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile per chiedere nuovi esami di abilitazione alla guida, sempre che non vi siano motivi ostativi di carattere morale e che vi siano i requisiti psico-fisici.
Come Ottenere un Duplicato della Patente di Guida
Per ottenere il duplicato della patente di guida, occorre presentare domanda su apposito stampato (MC 2112 MEC) corredata dai seguenti documenti:
In caso di smarrimento o furto, si può richiedere il permesso provvisorio di guida rinnovabile sino all'ottenimento del duplicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, muniti di denuncia da agli organi di Polizia presentata entro 48 ore dal fatto.
Dopo 30 giorni dalla denuncia di smarrimento o furto senza che il documento sia stato ritrovato si può richiedere il duplicato :
modello MC2112MEC compilato in ogni sua parte;
certificato di residenza, in carta semplice nel caso di medesimo domicilio della patente smarrita altrimenti in bollo, oppure autocertificazione;
due fotografie formato tessera, a capo scoperto, di cui una autenticata da un notaio o in Comune su carta da bollo;
denuncia di smarrimento della patente di guida presentata agli organi di Polizia (originale);
attestazione di versamento in c/c postale n. 9001 n. 4028 di lire 15.000 e (non dovuto per Patenti di categoria A) su c/c postale n. 9001di lire 10.000;
eventuale fotocopia della patente smarrita;
eventuale permesso di guida provvisorio in originale e in fotocopia certificato medico in bollo rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario (medico USSL, medico militare, medico FF.SS...) con data non anteriore ai 3 mesi;
documento di identità valido, in visione.
In caso di deterioramento. Una patente è deteriorata quando non è perfettamente leggibile non consentendo l'identificazione dei dati anagrafici, degli estremi di riconoscimento del documento (Prefettura di rilascio, data di rilascio e di validità, numero e categoria della patente..) e della fotografia del titolare.
modello MC2112MEC compilato in ogni sua parte;
certificato di residenza (vedi smarrimento o furto) o autocertificazione;
due fotografie formato tessera (vedi smarrimento o furto); patente di guida deteriorata; versamenti in c/c postale (vedi smarrimento o furto).
La patente deteriorata sarà trattenuta e in sostituzione sarà rilasciato il permesso provvisorio di guida della validità di 60 giorni (rinnovabile se necessario).
Se la richiesta di una nuova patente di guida non viene presentata dal titolare, è necessario allegare anche:
delega in carta semplice con firma autenticata (l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo)
fotocopia della delega fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario (il delegante)
fotocopia del documento di riconoscimento di chi presenta la pratica (il delegato)
Come Convertire la Patente di Guida Militare in Patente Civile
Per ottenere la conversione della patente di guida militare in patente civile, occorre presentare domanda su apposito stampato (MC 2112 MEC) all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, corredata dai seguenti documenti:
Per i militari in servizio:
certificato di residenza in bollo (o autocertificazione) in fotocopia;
dichiarazione di servizio in bollo;
certificato medico in bollo con foto (rilasciato da un medico autorizzato);
tre fotografie formato tessera, a capo scoperto, di cui una autenticata in bollo ed uguali a quella applicata sul certificato medico;
fotocopia della patente militare (e patente in visione);
fotocopia della patente civile eventualmente posseduta (e patente in visione);
versamento su c/c postale n. 4028 di L. 20.000 e di L. 10.000 su c/c n. 9001. I versamenti vanno effettuati su appositi moduli da ritirare presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile;
lettera di trasmissione del Comando ove il militare presta servizio;
Per i militari in congedo (entro un anno dal congedo):
Come sopra, con le seguenti differenze:
al punto due, presentare una fotocopia autenticata in bollo ovvero stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare per gli ufficiali in congedo;
al punto cinque, presentare l'allegato "N", relativo ai veicoli militari condotti, rilasciato dal Comando presso il quale è stata conseguita l'abilitazione;
è escluso il punto otto;
presentare il certificato penale.
Come Convertire una Patente Estera
Se il residente in Italia è titolare di una patente rilasciata da uno stato dell'Unione Europea, può ottenere una patente italiana valida per le stesse categorie per cui è valida la patente estera, senza sostenere l'esame di guida.
La patente estera viene riconsegnata allo Stato estero che l'ha rilasciata. Uguale è la procedura in senso contrario (da patente italiana a patente estera) e per i residenti titolari di patenti estere di Stati extra comunitari con i quali l'Italia abbia però stabilito accordi internazionali di reciprocità.
La Patente Per La Moto.
La patente A e B come le categorie superiori danno diritto a guidare una dueruote targata.
Il problema è: quale dueruote?
A seconda dell'età del patentato, del tipo di patente e dal periodo di conseguimento della patente stessa, il documento rosa consente la guida di dueruote differenti.
Patente A 1
Conseguita dopo l'1/7/1996 da chi ha 16/17 anni, da diritto alla guida di motocicli con cilindrata fino a 125cc e potenza massima di 15 cavalli. Non è valida all'estero salvo analogo recepimento della direttiva Cee.
Patente A
Conseguita prima dell'1/1/1986:da diritto alla guida di tutti i motocicli è valida anche all'estero
Conseguita tra l'1/1/86 e il 25/4/88: da diritto alla guida di tutti i motocicli è valida anche all'estero dopo prova pratica di guida
Conseguita tra il 26/4/88 e il 30/9/93: da diritto alla guida di tutti i motocicli è valida anche all'estero
Conseguita dopo l'1/10/93:
a) da diritto alla guida di motocicli di potenza massima inferiore a 34 Cv e rapporto peso/potenza 0,217Cv/kg nei primi due anni dal rilascio e comunque non prima del compimento dei 20 anni di età.
b) da diritto alla guida di tutti i motocicli se si hanno almeno 21 anni e se la prova pratica avviene con una moto di almeno 47 cavalli. è valida anche all'estero
Patente B e superiori
Conseguita prima dell'1/1/1986: da diritto alla guida di tutti i motocicli è valida anche all'estero
Conseguita tra l'1/1/86 e il 25/4/88: da diritto alla guida di tutti i motocicli è valida anche all'estero dopo prova pratica di guida
Conseguita dopo il 26/4/88: da diritto alla guida di motocicli con cilindrata fino a 125cc e 15 cavalli di potenza massima non è valida all'estero salvo analogo recepimento della direttiva Cee
Il Responsabile del settore è il confratello Gianfranco Gilardi che puoi contattare all'indirizzo: agzpro@mail.omnitel.it